TAR Torino, sez. I, sentenza 2017-06-13, n. 201700732

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2017-06-13, n. 201700732
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201700732
Data del deposito : 13 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2017

N. 00732/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01106/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2016, proposto da:
B A, D M, A M V, rappresentati e difesi dagli avvocati M C, A G, con domicilio eletto presso il loro studio, in Torino, via Stefano Clemente 19;

contro

Università degli Studi di Torino, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

dei provvedimenti prot. nn. 166062 (per M D), 166063 (per V A), 166064 (per B A), emessi in data 04\08\2016 dall'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, a firma del Direttore dott. Massimo Bruno, nonchè dei relativi allegati -consistenti nella nota prot. n. 31\P del 02\08\2016 emessa dall'Università degli Studi di Torino - Scuola di Medicina - Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Corso di Laurea in Fisioterapia, a firma del Presidente di detto Corso prof. Giuseppe Massazza, nel verbale della Commissione nominata nel Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia del 15\04\2016 con cui sono stati valutati i curricula dei ricorrenti e nelle relative tabelle riassuntive per ogni ricorrente- spediti ai ricorrenti a mezzo lettera raccomandata (cfr. relative buste allegate), nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e\o connesso, ancorché ignoto ai ricorrenti

e per la condanna

dell'Università degli Studi di Torino ad ammettere l'iscrizione dei ricorrenti al terzo anno del corso di Laurea in Fisioterapia, senza dover sostenere test di ammissione, con piena riconversione creditizia del Diploma triennale di Massofisioterapia dagli stessi conseguito, ovvero, in subordine, iscriverli agli anni precedenti del Corso, senza espletamento del test d'ingresso, provvedendo ad una legittima e piena riconversione creditizia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti hanno conseguito il titolo di Massofisioterapia presso l'Istituto E. Fermi di Perugia nel 2009 e nel 2012.

In data 2.9.2015 hanno presentato domanda di iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, attraverso il sistema di riordino creditizio del titolo in possesso.

L’Università ha respinto la domanda, con provvedimenti emessi in data 19/11/2015, protocolli n. 53894 relativo a B A, n. 53895 relativo a M D, n. 53891 relativo a V A Maria, comunicati a mezzo posta elettronica, sull’assunto dell’impossibilità di consentire l’accesso al Corso richiesto, senza il preventivo superamento del test di ammissione, negando la possibilità di valutare il titolo di Massofisioterapia.

Con sentenza n. 373 del 18.3.2016, il ricorso presentato avverso gli atti del 19.11.2015, è stato in parte accolto, seguendo i principi affermati nella recente decisione del Consiglio di Stato, (sez. VI, 05/03/2015 n.1105), con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatta salva la facoltà dell’Università di valutare i diplomi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

L’Amministrazione dava quindi esecuzione alla sentenza, secondo il seguente iter:

veniva nominata una commissione ai fini della valutazione dei curricula, la commissione predisponeva i criteri per la valutazione dei titoli, veniva altresì predisposizione una scheda riepilogativa, da compilare ad opera degli interessati, con l’indicazione dei corsi frequentati, valutata dalla Commissione.

Il procedimento si concludeva con le note prot. nn. 166062 (per M D), 166063 (per V A), 166064 (per B A), del 4.8.2016 e relativi allegati, in cui si affermava che il numero di crediti riconosciuti e convalidati non consente l’inserimento ad un anno successivo al primo, ma in ogni caso i ricorrenti non sono esonerati dal test d’ingresso che ha la funzione di selezionare un numero di candidati pari alla quota annualmente assegnata con Decreto Ministeriale a ciascun corso di laurea.

Veniva quindi notificato il presente ricorso, in cui, dopo un’ampia ricostruzione del quadro normativo, si chiedeva l’annullamento degli atti, nonché la condanna dell’Università ad effettuare l’effettiva conversione dei crediti e l’iscrizione al terzo anno di corso di fisioterapia, ovvero in subordine al secondo, ma sempre senza obbligo di sostenere il test d’ingresso.

Queste le censure proposte:

1) sul test d’ingresso: violazione e falsa applicazione della L. violazione della L. 403/1971, L. 341/90, d. lgs. 502/92, d. lgs. 517/93, 42/99, del d.m. 27.7.2000, del d.p.c.m. 27.6.2011, nonché della l. 256/99: il superamento del test non si renderebbe necessario per i massofisioterapisti, perché già in possesso della professionalità richiesta;
infatti il test ha come funzione quella di accertare la predisposizione del candidato alla disciplina oggetto dei corsi, per cui nel caso di soggetti in possesso del suddetto diploma questa selezione sarebbe superflua;

2) sulla valutazione dei titoli:

violazione e falsa applicazione della L. 403/1971, L. 341/90, d. lgs. 502/92, d. lgs. 517/93, 42/99, del d.m. 27.7.2000, del d.p.c.m. 27.6.2011, violazione del Regolamento dei corsi di laurea in fisioterapia, eccesso di potere, irragionevolezza e assenza di motivazione: la commissione ha illegittimamente attribuito un numero di crediti ridotto, pari a 20 CFU rispetto ai 180 previsti per il corso di laurea;

2.1 illegittimità dei criteri adottati dall’Università: i criteri adottati dalla Commissione di Corso di laurea in Fisioterapia, in data 15.4.2016 non tengono in considerazione la formazione dei ricorrenti, ma fanno riferimento a parametri astratti, in assenza di motivazione.

In particolare:

- è stata predisposta una tabella di conversione come nell’ipotesi di riconoscimento di esami di un corso di laurea, con il limite del riconoscimento di 6 esami, mentre nel caso in esame il titolo di massofisioterapista è equipollente a quello di fisioterapista, per cui non è corretto il procedimento intrapreso dall’Università;

- senza una specifica motivazione è stato affermato che non vi sarebbe corrispondenza tra le materie principali dei due corsi ed è stata negata la diversa finalità dei corsi in scienze motorie e sportive;

- la commissione ha stabilito che un CUF equivale a 25 ore, 12 ore di didattica e 13 di studio e approfondimento personale;
in assenza di CUF la commissione valuterà le ore di didattica frontale, pari o superiori a 12 ore: tale criterio risulta illogico, perché non sono valutate le ore di studio e approfondimento personale e le ore di didattica frontale in base al Regolamento devono essere pari a 12 o inferiori, non superiori,

- per il tirocinio sono stati assegnati solo 2 crediti, per 250 ore, quando nel corso dei 3 anni sono state effettuate 1070 ore di tirocinio;

- la Commissione ha poi stabilito una tabella di conversione dei crediti formativi, per la frequentazione di corsi e convegni, senza alcuna verifica dell’oggetto degli stessi;

2.2 sulla valutazione dei titoli dei ricorrenti: dal raffronto tra il piano di studi seguito dai ricorrenti e quello del corso di laurea in Fisioterapia, emerge che i ricorrenti avrebbero dovuto essere iscritti al terzo anno, senza dover superare il test di ingresso;

3) manifesta ingiustizia e disparità di trattamento: vi è una macroscopica disparità di trattamento con i massofisioterapisti che hanno conseguito il Diploma prima e dopo il 1999, poiché solo quelli ante ‘99, in forza del

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