TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-12-22, n. 201601844

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-12-22, n. 201601844
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201601844
Data del deposito : 22 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2016

N. 01844/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01123/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2016, proposto da:
P L, rappresentato e difeso dagli avvocati L M R C.F. MTTLCU69H06H501H e Luca Pennisi C.F. PNNLCU76C21G062Q, con domicilio eletto presso l’avvocato M B in Firenze, viale Gramsci n. 42;

contro

Comune di Vicopisano, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cecchi C.F. CCCLSN55S18G999Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 172;

nei confronti di

Delca Energy s.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione, a firma del Sindaco pro tempore del Comune di Vicopisano, prot. 7894/2016, inviata al ricorrente in data 30 giugno 2016 a mezzo posta elettronica certificata, con la quale veniva sostanzialmente rigettata "la richiesta accesso al sistema informativo comunale, in modalità di sola lettura. Nello specifico, richiesta di accesso agli applicativi di protocollo informatico, gestionale di contabilità, atti registro ordinanze ed all'applicativo per le visure catastali", presentata dal ricorrente in data 25 maggio 2016;

- di ogni altro atto presupposto, ivi incluse, ove occorrer possa, le note del Sindaco del Comune di Vicopisano, prot. n. 6992/1.772015 del 3 giugno 2015 e prot. 12077/1.7/3433/2015 del 9 ottobre 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicopisano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il signor Landi Paolo, consigliere comunale del Comune di Vicopisano, in data 14.3.2015 ha chiesto al Comune di accedere, con attivazione di credenziali di accesso in sola lettura, ai sistemi informativi gestionali, compresi i gestionali di contabilità, per atti, protocollo, al dichiarato scopo di espletare al meglio il ruolo di amministratore pubblico e di ridurre tempi e costi di gestione delle richieste di accesso ai documenti.

Il Sindaco, con nota del 3.6.2015 (confermata con missiva datata 9.10.2015), ha risposto di aver sospeso la predetta richiesta di credenziali, sull’assunto che l’accesso generalizzato ai dati della corrispondenza e della contabilità comporterebbe profili di autenticazione più ampi di quelli del personale in servizio e adducendo esigenze di tutela dei dati personali e di segretezza della corrispondenza (documento n. 3 allegato al ricorso).

L’interessato, il giorno 25.5.2016 (documento n. 2 allegato al gravame), ha rinnovato la propria richiesta di accesso, facendo però specifico riferimento agli applicativi di protocollo informatico, gestionale di contabilità, atti, registro ordinanze ed all’applicativo per le visure catastali;
ciò al dichiarato fine di effettuare verifiche sugli abusi edilizi riscontrati, sulla costruzione e gestione dell’asilo nido comunale, sulla corrispondenza con la Delca Energy s.r.l. (con particolare riferimento all’impianto di gassificazione), sulla corrispondenza del Comune con altri enti pubblici, con le società partecipate e con soggetti terzi.

Lo stesso Sindaco, con missiva datata 30.6.2016, ha confermato il contenuto delle precedenti note del 3.6.2015 e del 9.10.2015.

Avverso tali atti di sostanziale diniego il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000;
eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza;

2) violazione sotto altro profilo dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000;
difetto di motivazione e carenza di istruttoria;
ingiustizia manifesta.

Si è costituito in giudizio il Comune di Vicopisano.

Alla camera di consiglio del 23 novembre 2016 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza del ricorso.

L’interessato, con la propria domanda di accesso, fa riferimento ad una serie indeterminata di documenti che vorrebbe visionare. In particolare la predetta istanza, in quanto tesa ad ottenere l’attivazione delle credenziali di accesso ai sistemi informativi gestionali del Comune, è sostanzialmente riferita a tutti gli atti, presenti e futuri, che transitano nel protocollo informatico, gestionale di contabilità, atti, registro ordinanze ed applicativo per le visure catastali.

Orbene, l’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (il quale prevede il diritto del Consigliere Comunale di acquisire notizie e informazioni utili all’esercizio del mandato) va coordinato con la modifica introdotta, con legge n. 15/2005, all'art. 22 della l. n. 241 del 1990, di tal che anche il Consigliere Comunale deve essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale richiede l'accesso.

Pertanto, è legittimo il diniego opposto alla richiesta tendente ad ottenere la documentazione relativa a molteplici settori dell'Ente ed ancorata non ad un determinato periodo di tempo, ma sostanzialmente riferita anche ad epoche future.

Infatti una richiesta così strutturata, tesa ad utilizzare, in lettura, gli applicativi informatici del Comune, appare preordinata a compiere un sindacato generalizzato sull'attività, presente, passata e futura, degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente e non risulta strumentale al mandato politico, che deve essere riferito a singole problematiche che di volta in volta interessano l'elettorato e desumibili da atti e documenti già in possesso dell’Amministrazione.

Anche a voler ritenere che la nozione di "notizie e informazioni" di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 sia più lata della nozione di "documenti" ravvisabile nell'art. 22 della legge n.241 del 1990 (e cioè ogni elemento conoscitivo in possesso dell'amministrazione, anche non riferibile alle competenze del Consiglio Comunale, perché sempre inerente al munus rivestito e non solo i provvedimenti adottati, ma anche gli atti preparatori, anche di provenienza privata), anche in tale situazione soggettiva speciale deve valere il principio secondo cui il rimedio dell'accesso non può essere utilizzato per indurre l’Amministrazione a compiere un'attività di elaborazione di dati e documenti o a consentire un accesso generalizzato al protocollo informatico del Comune, potendo il diritto di accesso essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell'Amministrazione che li possiede (Cons. Stato, IV, 12.2.2013, n. 846) e valendo anche per i consiglieri comunali le indicazioni di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990 e le limitazioni previste dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 (TAR Veneto, I, 26.4.2016, n. 448).

In definitiva, compete al richiedente la selezione preventiva del materiale di proprio interesse, attività propedeutica connaturata alle modalità dell’accesso, che non può mai avere finalità solo esplorative, ancorché il diritto sia esercitato da soggetti cui la legge riconosce una legittimazione rafforzata (TAR Toscana, I, 30.3.2016, n. 563).

Pertanto, è condivisibile l’assunto posto a fondamento del contestato diniego, secondo cui il rilascio delle richieste credenziali si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita e della contabilità.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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