TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-04, n. 202301990

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-04, n. 202301990
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301990
Data del deposito : 4 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2023

N. 01990/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02570/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2570 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e S A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso l’intestato Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno in data 4 dicembre 2018 e notificato il 3 gennaio 2019, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 9 maggio 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno in data 4 dicembre 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 9 maggio 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, risultando a carico dell’istante i seguenti precedenti desunti dall’informativa della Questura di-OMISSIS-del 17 febbraio 2015, che di seguito si riportano:

- Indagato per D.LGS 286/98 art. 6 comma 3, facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno, emesso dal Radiomobile di -OMISSIS- in data 1 novembre 2002;

- Sospensione della Patente di Guida emesso dalla Prefettura di-OMISSIS-in data 29 aprile 2012.

Lamenta in sintesi il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge, eccesso di potere, difetto/carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, difetto dei presupposti per il rigetto della cittadinanza e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto i sopraelencati pregiudizi penali non sarebbero preclusivi all’accoglimento della domanda di cittadinanza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

Il ricorrente ha successivamente depositato documentazione attestante il percorso scolastico e familiare, la richiesta di archiviazione del 2002.

La PA ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato.

All’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2022, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.

Se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.

In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.

La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un

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