TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-06-07, n. 202401343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-06-07, n. 202401343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401343
Data del deposito : 7 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2024

N. 01343/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00618/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 618 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fastweb S.p.A., società a socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di Swisscom Ag, e da Fastweb Air S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati E P ed E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D P e U B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Chioggia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- quanto al ricorso introduttivo, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Chioggia n. 22 del 14 aprile 2020, avente il seguente oggetto “sospensione precauzionale attivazione e/o diffusione 5G sul territorio del Comune di Chioggia” , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa la delibera del Consiglio comunale n. 236 del 2019;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti, dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Comune di Chioggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il dott. Carlo Polidori e udito l’avvocato D P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Sindaco del Comune di Chioggia con l’impugnata ordinanza n. 22 del 14 aprile 2020ha disposto «la sospensione dell’attivazione e diffusione del 5G sull’intero territorio del Comune di Chioggia in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea e prendendo a riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell’uomo» , nonché «il divieto di nuovi interventi e/o attività inerenti la manutenzione di siti che comportino la sostituzione e/o modifica di quanto presente nel territorio comunale, finalizzati all’installazione di tecnologie 5G fino alla intervenuta emissione del parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell’Istituto Superiore della Sanità e dell’INAI» .

Nella motivazione della predetta ordinanza è stato evidenziato, tra l’altro, che: A) «le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di miglia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi» ;
B) «compete al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3 ‐ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione» .

2. Le società ricorrenti con il ricorso introduttivo - premesso che la predetta ordinanza, oltre ad essere gravemente lesiva, «frustra gli obiettivi di interesse generale sottesi alla diffusione ed allo sviluppo del 5G, finendo per pregiudicare anche gli specifici interessi perseguiti in questo contesto in sede europea» - di tale provvedimento hanno chiesto l’annullamento deducendo ben tredici motivi di ricorso, con i quali è stata prospettata, tra l’altro, l’incompetenza Sindaco del Comune di Chioggia, perché: A) è prevista per legge un’espressa riserva di competenza in capo allo Stato con riferimento ai limiti di esposizione, giustificata in ragione dell’esigenza di assicurare un livello di tutela coerente a livello nazionale;
B) la potestà assegnata ai Comuni dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, può tradursi nell’introduzione di limitazioni alla localizzazione degli impianti per intere ed estese porzioni del territorio comunale;
C) i Comuni e, in particolare i Sindaci non hanno nessun potere in materia, tranne il potere di ordinanza previsto dall’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, ma nel caso in esame non vi è alcuna emergenza sanitaria, tantomeno a carattere locale, né sussiste l’urgenza di provvedere.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente domanda di estromissione dal giudizio e, in ogni caso, di rigettare le domande proposte da controparte, in quanto inammissibili o infondate.

4. Le società ricorrenti con il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicato hanno dedotto ulteriori censure, invocando l’entrata in vigore dell’art. 38, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” , che ha sostituito l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, prevedendo che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4” .

4. Anche il Comune di Chioggia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

5. Il Sindaco del Comune di Chioggia, a seguito della novella introdotta con il predetto art. 38, comma 6, del decreto legge n. 76/2020, con l’ordinanza n. 64 in data 21 settembre 2020 ha disposto la revoca dell’impugnata ordinanza n. 22 del 14 aprile 2020, richiamando in motivazione la sopravvenuta disposizione normativa.

7. Le società ricorrenti, avuto riguardo a quanto disposto dal Sindaco del Comune di Chioggia con la predetta ordinanza n. 64 in data 21 settembre 2020, con memoria depositata in data 16 aprile 2024 hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, osservando che la sopravvenuta revoca in autotutela dell’ordinanza n. 22 del 14 aprile 2020 risulta satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio, nonché di condannare il Comune di Chioggia al pagamento delle spese di lite.

8. Il Comune di Chioggia con memoria depositata in data 31 maggio 2024 ha chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile e di disporre la compensazione integrale delle spese di lite osservando che: A) il ricorso è divenuto improcedibile per effetto di un sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento, che ha determinato la revoca in autotutela dell’ordinanza impugnata;
B) in ragione del mutato quadro normativo di riferimento e della dichiarazione delle società ricorrenti in merito alla completa soddisfazione delle loro pretese, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

9. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2024, fissata ai sensi dell’art. 72 bis cod. proc. amm. (secondo il quale “Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione … fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso” ), la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

10. Preliminarmente il Collegio ritiene fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno. Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 904), quando il Sindaco, nell’adempimento delle sue funzioni, agisce quale ufficiale di governo, l’ordinamento disciplina un fenomeno di imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell’atto dell’organo del Comune, nel senso che il Sindaco non diventa un organo di un’Amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, senza che il suo status sia modificato.

Pertanto si deve disporre l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno.

11. Passando al merito, decisivo rilievo assume la sopravvenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato ed il conseguente venir meno di ogni motivo di contrasto tra le società ricorrenti ed il Comune di Chioggia.

Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. II, 8 marzo 2024, n. 2277), nel processo amministrativo può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato in giudizio.

Ebbene nel caso di specie, la revoca in autotutela dell’ordinanza n. 22 del 14 aprile 2020 inevitabilmente investe anche la delibera del Consiglio Comunale n. 236 del 17 dicembre 2019 - che impegna «Il Sindaco come Autorità Sanitaria locale ed ufficiale del Governo su cui incombe l’onere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, in ossequio all’art. 32 della Costituzione e al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario, dell’ex art. 38 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 sull’Ordinamento delle autonomie locali, nonché dall’art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006, a provvedere a ordinanze contingibili e urgenti che vietino la sperimentazione e l’installazione di tecnologie su cui non vi sono dati scientifici che attestino l’ininfluenza sulla salute e sicurezza dei cittadini come il 5G» - stante la portata della novella introdotta con il predetto art. 38, comma 6, del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha interessato l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 (successivamente modificato con l’art. 18, comma 8, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41).

Pertanto il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che, come espressamente riconosciuto dalle stesse società ricorrenti, la predetta ordinanza n. 64 in data 21 settembre 2020 risulta integralmente satisfattiva dell’interesse da esse azionato in giudizio.

12. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della particolarità della controversia (caratterizzata dalla sopravvenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato, conseguente ad una novella che ha chiarito il quadro normativo di riferimento) il Collegio, come già deciso da questo Tribunale in casi analoghi, ne dispone la compensazione tra tutte le parti del giudizio - ivi compreso il Ministero dell’Interno, evocato in giudizio sol perché il Sindaco ha agito invocando gli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 - con riferimento ai compensi professionali dei difensori e condanna il Comune di Chioggia a rifondere alle società ricorrenti il contributo unificato.

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