TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2015-05-07, n. 201500189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2015-05-07, n. 201500189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201500189
Data del deposito : 7 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00145/2015 REG.RIC.

N. 00189/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00145/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2015, proposto da M M, in qualità di candidata alla carica di sindaco del Comune di Provvidenti (Cb), per la lista recante nel contrassegno la denominazione “Insieme si può” avente come simbolo “un uomo e una donna mano nella mano”, nelle elezioni programmate per il 31 maggio 2015, rappresentata e difesa dall’avv. R G, con elezione di domicilio in Campobasso, via Monte Santo n. 2, presso lo studio Di Iorio,

contro

Commissione elettorale circondariale di Larino (Cb) e Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati;

nei confronti di

Fucito Salvatore, sindaco del Comune di Provvidenti, non costituitosi,

per l'annullamento

dei seguenti atti: il verbale n. 41 datato 2.5.2015, con il quale la Commissione elettorale circondariale di Larino (Cb) ha ricusato la candidatura alla carica di sindaco di M M, nata a Larino (Cb) il’8.5.1990 e della lista collegata, recante nel contrassegno la denominazione “Insieme si può” avente come simbolo “un uomo e una donna mano nella mano”, nelle elezioni programmate per il 31 maggio 2015;
nonché per la riammissione alla competizione elettorale anzidetta della candidatura e della lista escluse;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente insorge per impugnare il verbale n. 41 datato 2.5.2015, con il quale la Commissione elettorale circondariale di Larino (Cb) ha ricusato la candidatura alla carica di sindaco della ricorrente medesima e della lista collegata nelle elezioni comunali programmate per il 31 maggio 2015, motivandola con l’asserita irregolarità delle dichiarazioni rese dal candidato sindaco e dai candidati alla carica di consiglieri comunali, circa l’insussistenza delle cause d’incompatibilità di cui all’art. 10 d.lgs. 31.12.2012 n. 235, da rendere ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. La ricorrente chiede, altresì, la riammissione alla competizione elettorale anzidetta della sua candidatura e della collegata lista, ritenendole illegittimamente escluse. Deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 235/2012, dell’art. 30 del D.P.R. 16.5.1960 n. 560, eccesso di potere sotto diversi profili.

Si costituiscono le Amministrazioni intimate, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Concludono per la reiezione.

All’udienza del 7 maggio 2015, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che di seguito si espongono.

III - La Commissione elettorale intimata ha deciso di escludere la candidatura della ricorrente, nonché della connessa lista di candidati consiglieri, in quanto nelle dichiarazioni di possesso dei requisiti di candidabilità, manca il riferimento all’effetto sostitutivo della dichiarazione, nonché all’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e alla consapevolezza delle conseguenze penali cui va incontro il dichiarante, in caso di false attestazioni.

Al riguardo, è noto che - sia pure con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nell’ambito delle gare di evidenza pubblica - certa giurisprudenza ha affermato l’invalidità delle dichiarazioni prive del richiamo espresso alle sanzioni penali, ma anche del richiamo formale al d.P.R. n. 445/2000, atteso che la dichiarazione sarebbe inidonea ad attestare stati, fatti e qualità personali, quando la contemporanea assenza sia dell'espressione che esterni la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di mendacio, sia di un mero richiamo al d.P.R. n. 445/2000 - ai sensi (e per gli effetti) del quale la dichiarazione è resa - comporti una forte dequotazione, se non una sostanziale eliminazione, della responsabilità personale del dichiarante (cfr.: TAR Palermo sez. I, 18 gennaio 2011, n. 70).

Nondimeno, ritiene il Collegio che debba, all’opposto, valorizzarsi il principio di autoresponsabilità, che impone a chi dichiara una circostanza all’Autorità amministrativa, di accertarsi preliminarmente che quanto affermato risponda al vero, indipendentemente dall’utilizzo di formule sacramentali, ivi inclusa quella che attesti la consapevolezza da parte del dichiarante delle conseguenze penali delle false dichiarazioni, nonché il richiamo espresso all’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. Ciò, anche in considerazione del fatto che la dichiarazione, inserita nel contesto specifico dell’accettazione di candidatura, ha, inequivocabilmente, il significato di una dichiarazione sostituitiva di certificazione dei requisiti di candidatura, tenuto conto che l’art. 12 del d.lgs n. 235 del 2012, con il suo rinvio all’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, prescrive proprio il rilascio dell’anzidetta dichiarazione.

A supporto di tale visione deformalizzata dell’atto in argomento, con particolare riferimento all’omessa attestazione della consapevolezza delle conseguenze penali, altra giurisprudenza – al cui orientamento il Collegio ritiene di doversi allineare - ha rilevato che l’espresso richiamo alle conseguenze di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, non sarebbe necessario, per almeno tre ordini di ragioni: 1)poiché la formalità in argomento non è oggetto di positiva previsione, laddove l'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 pone a carico delle Amministrazioni - non già del dichiarante - l’onere di prevedere nei moduli la clausola di consapevolezza delle conseguenze penali;
2) per la non essenzialità di una tale clausola, comprovata dalla circostanza che, in caso di dichiarazione sostitutiva mendace, la qualificazione come falso e le relative conseguenze penali prescindano dall'avvenuto uso in concreto della formula, in base al principio, espresso all'art. 5 cod. pen., per cui nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge;
3) poiché il contenuto dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 si limita a fare generico rinvio, per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o l'uso di "atti falsi" nei casi previsti da quel testo unico, alle sanzioni " ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così che la sua invocazione nulla aggiunge e nulla sottrae alla conoscenza delle norme penali puntuali, che colpiscono quel tipo di falso e dunque all'operatività effettiva delle disposizioni che saranno valutate congrue circa le false dichiarazioni " (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2010, n. 579).

L’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 prevede che siano “ comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ” stati, qualità personali e fatti oggetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione. Sennonché, il mancato richiamo alla funzione sostitutiva della dichiarazione e alle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni, nonché la mancata menzione della normativa di riferimento (cioè dell’art. 12, comma1, del d.lgs. n. 235/2012 e dell’art. 46 del DPR n. 445/2000) sono da ritenersi inconferenti.

Invero, tale adempimento, in via generale, non costituisce requisito sostanziale per la validità delle dichiarazioni, ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000 (cfr.: Cons. Stato III, 10.6.2013 n. 3146;
idem V, 14.4.2008 n. 1665).

E’ pacifico, peraltro – per ammissione della stessa Amministrazione resistente - che le istruzioni ministeriali per la presentazione e l’ammissione delle candidature e delle liste (e la relativa modulistica) non abbiano valore cogente per i presentatori delle medesime.

Nel caso di specie, il candidato sindaco e i candidati consiglieri comunali hanno espressamente dichiarato di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 235/2012, di guisa che – alla luce del principio del favor partecipationis e del connesso principio di strumentalità delle forme, vigenti in materia elettorale - si può ritenere valida e sufficiente tale dichiarazione, atteso che la forma in cui le candidature sono presentate è da ritenersi libera, nei limiti del raggiungimento dello scopo (cfr.: Cons. Stato V, 20.5.2008 n. 2390;
T.a.r. Campania Napoli II, 13.3.2012 n. 1258).

IV – In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la novità della questione.

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