TAR Napoli, sez. III, sentenza 2017-11-07, n. 201705215
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Pubblicato il 07/11/2017
N. 05215/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06161/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6161 del 2011, proposto da:
R E P (Società Cupido Park Sas), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Napolano in Napoli, via Cappella Vecchia N.8/A;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G R, A C, con domicilio eletto presso lo studio G R in Napoli, via Cesario Console, 3;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n. 39903 del 22/07/2011 emesso dal Dirigente del Settore Annona ed Attività Produttive SUAP del Comune di Giugliano in Campania, con cui si rigetta l'istanza, prot.n. 15946 del 02/04/2010, di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività alberghiera da esercitare in questo Comune nei locali siti alla via Licola Mare n. 200;di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2017 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente proposto, il ricorrente impugna il provvedimento prot. N. 39903 del 22.7.2011 con cui il dirigente del Settore annona ed attività produttive del Comune di Giugliano in Campania gli ha denegato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività alberghiera sul presupposto che per l’immobile ove la stessa dovrebbe svolgersi difettano:1.il certificato di agibilità;2.il permesso di costruire in sanatoria;è anche addotta la mancanza della marca da bollo sulla richiesta.
Premette in fatto la ricorrente che la società ricorrente di cui è amministratrice ha nella sua disponibilità una struttura alberghiera, situata in Giugliano alla via Licola Mare e costituita da più complessi edilizi realizzati all'inizio e nel corso degli anni '90, su suoli di proprietà della Regione Campania, regolarmente concessi in locazione al sig. Russo Lorenzo - da più di venti anni e, da ultimo, rinnovato in data 15.12.2000 - e da questo conferiti alla società istante.
Per tali corpi di fabbrica — piccoli cottages ad un solo piano terra - destinati ad attività alberghiera sono state, altresì, presentate istanze di condono edilizio, sia ai sensi della Legge n.724/94 che della L. n. 326/03 (cfr. all. 2 Relazione tecnica, all. 2 produzione ricorrente).
Prosegue ancora la ricorrente che, consapevole della necessità di regolarizzare amministrativamente tale attività, ha avviato tutti procedimenti per l'ottenimento dei titoli necessari ed in particolare che in data 13.07.2006, dalla Regione Campania otteneva l'autorizzazione alla presentazione della istanza di condono prot. n. 2006/0610447;che il 5.3.2009, presentava all'Amministrazione resistente, istanza per la concessione del provvedimento di agibilità per le opere sopra citate (cfr. Doc. 3 produzione ricorrente);che in data 13.08.2009, il Comune, così come da richiesta del 13.07.2006, rilasciava l'autorizzazione sanitaria n. 24/09, proprio per lo svolgimento dell'attività alberghiera (cfr. Doc. 5 produz. ricorr.)
Aggiunge quindi che in data 02.04.2010 formulava al Comune di Giugliano istanza per l'autorizzazione all'attività alberghiera presso gli stessi locali, a seguito della quale con nota prot. n. 17583 del 28.03.2011 l’Ente locale invitava la ricorrente a trasmettere il certificato di agibilità dell'immobile, il permesso di costruire in sanatoria, la marca da bollo mancante sulla richiesta di autorizzazione.
La deducente riferisce al riguardo di aver rappresentato al responsabile del procedimento che, in ordine alle richieste di cui al punto 1, il certificato di agibilità era già stato richiesto al Comune di Giugliano che non aveva definito detta pratica;che non era in possesso del permesso di costruire in sanatoria in quanto, per le stesse opere, era pendente una domanda di condono edilizio, non ancora definita ed, infine, regolarizzava immediatamente la mancanza della marca richiesta, facendo altresì presente che, comunque, eventuali mancanze di natura tributaria giammai avrebbero potuto impedire l'emanazione del provvedimento.
Con il provvedimento impugnato il dirigente competente denegava l'istanza per la mancanza del titolo edilizio in sanatoria, del certificato di agibilità e dell’imposta di bollo sull’istanza di autorizzazione.
1.3. Insorge avverso tale provvedimento la ricorrente articolando con il ricorso in epigrafe quattro motivi di diritto appresso illustrati e scrutinati.
1.4. Si costituiva il Comune di Giugliano in Campania con atto formale depositato il 5.1.2012 di poi producendo memoria difensiva il 9.1.2012.
1.5.Alla Camera di consiglio del 12.1.2012 la Sezione respingeva la domanda cautelare con Ordinanza n. 777/2012 motivando l’insussistenza del fumus boni iuris sul rilevo del mancato rilascio del provvedimento di condono edilizio, ciò equivalendo alla perdurante abusività dell’immobile.
A seguito della ricezione dell’avviso della Segreteria in ordine alla possibile perenzione del ricorso per decorso del quinquennio di cui all’art. 82, c.p.a. la ricorrente dichiarava a mezzo del procuratore costituito il proprio interesse alla definizione del giudizio e alla pubblica Udienza del 17 ottobre 2017 sulle conclusioni delle parti il gravame è stato ritenuto in decisione.
2. Con il primo motivo si rammenta che il provvedimento impugnato è stato emesso sulla considerazione fattuale che il ricorrente non abbia trasmesso il certificato di agibilità dell'immobile, il permesso di costruire in sanatoria (in disparte la mancata apposizione della marca da bollo sulla richiesta di autorizzazione).
Sul punto la ricorrente obietta che la mancata integrazione e produzione di tale documentazione non dipende da sua inerzia o ma dalla circostanza che la documentazione richiesta non è in suo possesso in quanto trattasi di provvedimenti che sono stati richiesti dalla ricorrente all'Amministrazione stessa ma che non sono stati ancora emessi essendo i relativi procedimenti ancora in corso e non ancora definiti.
2.1. Ad avviso del Collegio siffatta censura è inammissibile per genericità, non declinando la lamentata omessa definizione delle istanze intese all’ottenimento dei provvedimenti abilitativi presupposti la cui mancanza è eretta nel provvedimento a ragione del diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività alberghiera, in specifiche violazioni di legge o profili invalidanti il provvedimento negativo avversato.
L’inerzia dedotta nel concludere i cennati procedimenti può semmai rilevare in altre sedi e segnatamente in quella risarcitoria – ove la ricorrente dimostri la effettiva spettanza del bene della vita rappresentato dai provvedimenti favorevoli non ancora rilasciati dal Comune resistente – ma non è in questa sede apprezzabile come autonomo profilo di illegittimità del diniego di autorizzazione gravato.
3.Il secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene l’avvenuto assentimento per silentium ex art. 25, D.P.R. n. 380/2001 del certificato di agibilità, è inammissibile per carenza di interesse atteso che essendo l’impugnato diniego basato su ulteriori carenze di titoli e in particolare del permesso di costruire in sanatoria, lo stesso è sussumibile nel novero dei c.d. provvedimenti plurimotivati, ossia fondati su più motivi, ciascuno dei quali idoneo a giustificare la decisione assunta dall’amministrazione, ragion per cui nel caso, come quello all’esame, di provvedimento plurimotivato, la giurisprudenza è costante nell’affermare che “allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30.5.2005, n. 2767;in termini anche T.A.R. Liguria, Sez. I, 17.3.2006, n. 252;T.A.R Basilicata, Sez. I, 28.6.2010, n. 456) soccorrendo, infatti, “al riguardo il consolidato principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 5.7.2010, n. 4243).
Segnala il Collego che anche più di recente la giurisprudenza ha ribadito il tratteggiato principio (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez.