TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-13, n. 202301871

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-13, n. 202301871
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301871
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2023

N. 01871/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01283/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2022, proposto da M D, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale - Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa – Liceo Musicale “T G” di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale per l’ambito territoriale di Siracusa n. 9827 del 26 luglio 2022, che dispone il contingente dei posti per le immissioni in ruolo del personale docente della scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2022/23 nella parte in cui, nell’allegato al decreto, destina il posto nella classe di concorso AJ55 Pianoforte di II grado presso il Liceo Musicale “T G” di Siracusa all’immissione in ruolo piuttosto che alla mobilità professionale;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenziali che abbiano determinato la destinazione di detto posto all’immissione in ruolo piuttosto che alla mobilità professionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e di Liceo T Gargallo - Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, M D denunciava l’operato delle Amministrazioni intimate e, in particolare, dell’Ufficio X Ambito territoriale di Siracusa, che con il Decreto impugnato aveva reso indisponibile alla mobilità una cattedra di Pianoforte di II grado presso il Liceo Musicale “T G” di Siracusa" .

Secondo la ricostruzione del ricorrente, la condotta omissiva dell’Amministrazione, che non avendo disposto con tempestività la decadenza dal ruolo della prof.ssa De Cicco, avrebbe comportato la “non disponibilità” della cattedra in questione.

In altri termini, se la l’Amministrazione avesse dichiarato la decadenza dall’impiego tempestivamente, la cattedra in parola sarebbe stata destinata alla mobilità professionale e si sarebbe dovuta assegnare al docente ricorrente, titolato all’assegnazione quale unico aspirante alla mobilità professionale per la specifica cattedra in argomento.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti che si opponevano all’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 11 maggio 2023, il Collegio rilevava, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
a seguito della discussione delle parti presenti in punto di giurisdizione, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito posto che – a ben vedere - viene contestato alle Amministrazioni resistenti un atto di mera gestione del rapporto di lavoro la cui giurisdizione è devoluta al giudice ordinario (Cassazione civile sez. lav., n.17140 del 26 giugno 2019).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le controversie in materia di mobilità del personale dipendente sono devolute alla giurisdizione ordinaria, in quanto si tratta di una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 5077 del 2015).

Con riguardo alla mobilità del personale docente, va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SSU 8821/2018, che richiama 6421/2005), hanno affermato che il D.Lgs. n. 297 del 1994 considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione, in linea con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, che assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), nonchè, come si ricava dalla norma processuale dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2).

Le SSUU (Cass. 8821/2018) hanno anche escluso che i procedimenti di mobilità, compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione. Tanto sul duplice rilievo che alla mobilità possono aspirare i docenti già di ruolo che abbiano superato il periodo di prova e che non solo il trasferimento o il passaggio di cattedra, ma anche il passaggio di ruolo resta compreso nell'unicità dell'area professionale della funzione docente (Cass.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi