TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2017-11-28, n. 201705629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2017-11-28, n. 201705629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705629
Data del deposito : 28 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2017

N. 05629/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01996/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1996 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A S con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 207;

contro

Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano in Napoli alla via Diaz, 11;

per l'annullamento

- del decreto n. 4834/N del 4 novembre 2013 con il quale il Ministero della difesa ha -OMISSIS-

- del parere n. 18226 del 26 settembre 2013 espresso dal Comitato di verifica per le -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, in servizio dall’anno 1986 nell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto con il quale il Ministero della difesa, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (n. 18226 reso nell’adunanza n. 367/2013 del 26 settembre 2013), non ha riconosciuto -OMISSIS-negando di conseguenza la corresponsione dell’equo indennizzo.

Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze;
quest’ultimo ha chiesto l’estromissione dal giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 novembre 2017.

DIRITTO

Preliminarmente, va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, cui mette capo il Comitato di verifica per le cause di servizio, atteso che il parere rassegnato da tale organo in subiecta materia riflette la valenza tipica di un mero atto endoprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio (cfr. T.A.R. Campobasso Molise sez. I, 10 luglio 2013 n. 479;
T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 14 agosto 2013 n. 522;
Consiglio Stato sez. IV n. 2028 del 06 maggio 2008;
Cons. Stato Sez. IV Sent., 24 maggio 2007, n. 2636;
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 29 gennaio 2013, n. 106).

Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

Con istanza presentata in data 13 aprile 2010 il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto il riconoscimento, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo-OMISSIS-”.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere n. 18226 reso nell’adunanza n. 367/2013 del 26 settembre 2013 ha ritenuto non dipendente da fatti di servizio le patologie in questione evidenziando che “l’infermità <<ernia iatale in attuale assenza di esofagite>>
non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione di natura costituzionale, legata ad una maggiore ampiezza dello iato esofageno e ad una lassità delle fibre muscolari diaframmatiche che lo delimitano, ovvero ad alterazioni di lunghezza dell’esofago e, come tale, non suscettibile di essere nocivamente influenzata dal servizio, durante il quale non risultano comprovati specifici ed efficienti traumatismi locali”;
“l’infermità <<gastrite antrale con duodeno normale>>
non può riconoscersi dipendente da fatti di servizi, in quanto trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell’equilibrio neuro vegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica;
su tale infermità l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perchè non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno”;
“l’infermità <<esiti di colecistectomia>>
non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione da attribuire a fattori costituzionali su base dismetabolica, che favoriscono la precipitazione di colesterolo e/o di pigmenti e sali biliari per alterazione dell’equilibrio chimico fisico colloidale della bile, sulla quale il servizio prestato, così come agli atti configurato, non può avere esercitato alcuna nociva influenza, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

Non sembra inutile ricostruire le coordinate giurisprudenziali di riferimento che valgono a perimetrare l’ambito cognitivo consentito, in subiecta materia, al giudice amministrativo.

Sotto tale profilo, va, anzitutto, ricordato che la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi in ordine alla sindacabilità di provvedimenti come quelli ora all'esame, ha costantemente precisato che gli accertamenti in parola rientrano nella discrezionalità tecnica dell'organo preposto, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, per cui il sindacato di merito su detti giudizi è precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati. Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda, infatti, su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico - discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale (tra le tante, Cons. St., sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4649, e sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 5351).

Orbene, all’interno della descritta cornice giuridica di riferimento, alcun pregio è possibile riconoscere al costrutto attoreo che lamenta l’insufficienza del corredo motivazionale in cui impinge il provvedimento impugnato.

Di contro, a giudizio del Collegio, la motivazione posta a fondamento dell’avversato provvedimento reiettivo è più che sufficiente giacché, per tutte le infermità denunciate, sono state adeguatamente esplicitate le valutazioni in riferimento sia alla ordinaria eziopatogenesi che ai possibili legami con il servizio svolto dal ricorrente.

Né ad inficiare la coerenza logica e tecnica del parere citato può valere il mero richiamo che il ricorrente fa alle modalità di servizio svolte (che viene genericamente definito stressante, svolto in ambienti difficili, con orari variabili e prolungati – il che evoca le modalità tipiche di svolgimento del servizio d’istituto);
tanto più che la stessa consulenza tecnica di parte allegata al ricorso risulta sostanzialmente assertiva nella parte in cui individua il nesso causale (o quantomeno concausale efficiente e determinante) tra le malattie e lo svolgimento dell’attività lavorativa (anche qui definita stressante e caratterizzata da particolare disordine alimentare sebbene nel vissuto professionale del ricorrente non siano rinvenibili fattori peculiari e specifici, sintomatici di abnormi responsabilità ovvero eccezionali disagi) ma, in tal modo non adempiendo a quell’onere probatorio, che, in assenza di un nesso di rischio specifico tra l'attività lavorativa svolta e le infermità dedotte, spetta al ricorrente (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 02/08/2013, 2057, che rileva come “In mancanza di una adeguata dimostrazione o allegazione delle circostanze specifiche che, in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, avrebbero causato la malattia, la tesi sviluppata da uno specialista e fatta propria dal ricorrente in ordine alla possibilità di presupporre l'eziogenesi … non appare idonea a scalfire il contenuto del parere del Comitato di Verifica, atteso che lo stesso non viene smentito, individuandosi soltanto una possibile diversa analisi che, comunque, non viene posta in termini di certezza e non risulta assolutamente dimostrata”;
cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez II, 11 aprile 2014, n. 936 secondo il quale “Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa”;
più in generale, sulla distribuzione in materia dell’onere probatorio T.A.R. Campania, Salerno, sez. I , 10/10/2013, n. 2034).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese, stante la particolarità della fattispecie, devono essere compensate.

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