TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-01-19, n. 201500249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-01-19, n. 201500249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201500249
Data del deposito : 19 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01384/2014 REG.RIC.

N. 00249/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01384/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2014, proposto da:
Casa di Cura Bernardini, rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via Augusto Imperatore 16;



contro

Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. D S, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;



nei confronti di

Casa di Cura San Camillo Srl, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Taranto n. 426 del 7/4/14, pubblicata sull'albo pretorio dall'8//04/14 al 23/04/14, avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi nell'anno 2014 in regime di ricovero presso le Case di Cura accreditate che insistono nell'ambito territoriale della ASL TA";

- delle determinazioni contenute nel "Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferito all'anno 2014" sottoscritto in data 17/4/14;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. M R e uditi l’avv. V. Pellegrino, in sostituzione dell'avv. Gl. Pellegrino, per la ricorrente e l’avv. G. Corrente, in sostituzione dell'avv. D. Semeraro, per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La Casa di Cura Bernardini, specializzata nella branca della chirurgia ortopedica nell’installazione di artroprotesi, ha impugnato i seguenti atti:

a) la delibera dell’Asl di Taranto n. 426 del 7 aprile 2014, con cui il direttore Generale della ASL Taranto ha determinato il Fondo Unico di remunerazione e i tetti di spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi nell’anno 2014 in regime di ricovero presso le Case di cura accreditate applicando la riduzione prevista dall’articolo 15, comma 14, del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella legge 135 del 7 agosto 2012;

b) il contratto per l’erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della Ospedalità privata operanti in regime di accreditamento istituzionale, riferito all’anno 2014, sottoscritto in data 17 aprile 2014.

Secondo la ricorrente gli atti impugnati presentano evidenti profili di illegittimità laddove:

a) quantificano il budget di spesa sulla base di un criterio che afferisce a una non corretta valorizzazione del posto letto unitario prescindendo dalla prestazione sullo stesso resa;

b) escludono alcuni importanti drg da determinate discipline mediche o chirurgiche inserendone altri non pertinenti;

c) prevedono una minima e irrisoria oscillazione /scorrimento del limite finanziario per ogni singola disciplina nella misura del 10% del relativo tetto di spesa e nei limiti del numero dei posti letto accreditati;

d) fanno divieto assoluto alla struttura, una volta raggiunto il limite massimo di remunerazione invalicabile distinto per disciplina e tipologia, di operare sui posti letto accreditati in regime di attività libero professionale con oneri a carico dei pazienti solventi;

In particolare, a sostegno del gravame la ricorrente deduce i seguenti motivi:

I) Violazione delle statuizioni del Tar Lecce; violazione della dGR 1494 del 2009; illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa; violazione dei principi in materia di provvedimenti amministrativi; eccesso di potere nelle sue principali figure sintomatiche; violazione del principio di leale e corretta amministrazione; disparità di trattamento, contraddittorietà dell’azione amministrativa.

II) Illogicità e irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; eccesso di potere; violazione del principio di leale e corretta amministrazione.

III) Violazione di legge ed eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche; contraddittorietà, illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa; sviamento; violazione degli articoli 32 e 41 Costituzione.

IV) Violazione delle statuizioni impartite dal Consiglio di Stato con la sentenza 4423 del 2013; violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le censure dedotte siccome in parte inammissibili e in parte infondate e ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 27 novembre fissata per la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Le questioni sottoposte all’esame del Collegio sono già state decise da questa Sezione con sentenze nn. 3055-3058/2014, relative all’impugnazione da parte di numerose case di cura dei tetti di spesa e/o assegnazione dei budget individuali relativi all’anno 2013, le cui motivazioni ben possono essere estese anche al caso di specie avente ad oggetto l’impugnazione degli omologhi atti adottati dall’Asl resistente nel corso dell’anno 2014 e vengono, pertanto, di seguito richiamate.

“4.1 – Innanzitutto va premesso che con deliberazione 4 agosto 2009 n. 1494 la Giunta regionale della Puglia, avendo abbandonato il criterio tradizionale della quantificazione dei tetti di spesa individuali in base al pregresso fatturato di ciascun operatore (criterio della c.d. “spesa storica”), nelle more della definizione degli accordi contrattuali con le strutture pubbliche e private anche mediante intese con gli organismi rappresentativi a livello regionale ai sensi dell’art. 8 quinquies, co. 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (come modificato dall’art. 79 del d.l. n. 112 del 2008 come convertito), demandava alle ASL la fissazione dei tetti di spesa individuali dettando all’uopo specifici criteri provvisori. In particolare, si stabiliva che le Aziende, determinato il fabbisogno di prestazioni in considerazione delle liste di attesa “con particolare attenzione all’appropriatezza dei ricoveri”, nonché determinato il volume di attività per disciplina accreditata provvisoriamente o istituzionalmente ed attribuiti i volumi di attività in ragione dei posti letto da contrattualizzare per ciascuna di dette discipline, procedessero ad assegnare il tetto di spesa a ciascuna struttura “tenendo conto: a) della tipologia e del numero dei posti letto accreditati; b) della dislocazione territoriale onde assicurare facilità di accesso all’utenza; c) della partecipazione allo svolgimento delle attività di emergenza-urgenza; d) del conferimento delle agende di prenotazione contenenti le prestazioni contrattualizzate al CUP aziendale (…); e) della trasparenza delle modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni (…); f) dell’avvenuto superamento con esito positivo della fase di verifica dei requisiti (…) con riferimento al processo di accreditamento previsto per legge nonché al mantenimento dei requisiti (come verificati a seguito dei controlli ispettivi (…); g) del rispetto degli istituti contrattuali verificati dalle ASL anche mediante segnalazioni delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNNLL relativi al personale; h) delle unità di personale qualificato, a rapporto di dipendenza e/o di consulenza (ore dedicate) secondo quanto fissato dalle norme

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