TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-02-13, n. 201702365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-02-13, n. 201702365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201702365
Data del deposito : 13 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2017

N. 02365/2017 REG.PROV.COLL.

N. 08554/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8554 del 2016, proposto da:
R R, A G, M T, F V, I F, A T, R C P, G G, S F, I C, G C, D M, C M, F C, R C, B C, M C, R D S, R C, A F, R R, G R, A R, P R, A R, G R, A D, G C, L F, N P, P C, R F, G D, T G, B T G, A G, D G, S F, G Z, G T, E T, L N, Giuseppina Gentile, Pietro Manna, Maddalena Dolce, Maria Grazia Passari, Anna Pia Notargiacomo, Ida Bortone, Ascenza Cedrone, Antonio Cedrone, Angela Corsetti, Celeste Colagiovanni, Luigi Di Stefano, Giuseppe Corsetti, Renato De Angelis, Concetta Tedeschi, Antonio De Angelis, Mario Lucchetti, Antonio Lucchetti, Rocco Di Santo, Mario Renzi, Massimo Mollo, Rita Rasi, Antonio Fiore, Maria Teresa Fiore, Claudio Lucchetti, Angelo Cervoni, Salvatore Cedrone, Anna Maria Corsetti, Enrichetta Stracqualursi, Angelina Cedrone, Pier Benedetto Renzi, Angelantonio Fraioli, Marianna Cedrone, Marisa Stracqualursi, G C, Giuseppe Gelfusa, Eleuterio Lucchetti, Anna Di Stefano, Riccardo Federici, Chiara Federici, Luciano De Angelis, Maria Pia Roscia, Silvana Stracqualursi, Silvana Teresa Fraioli, Loreto Fraioli, Barbara Fraioli, Soc Cmc Srl, rappresentati e difesi dagli avvocati Giampiero Amorelli, Dorodea Ciano, elettivamente domiciliati in Roma, via Guglielmo Pepe, 37, presso lo studio legale Amorelli Ciano;

contro

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Reclas Recupero Ecologico Lazio Sud Spa in liquidazione, non costituita in giudizio;
Ambiente Frosinone Spa, non costituita in giudizio;
Mad Srl, non costituita in giudizio;
il Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Unipol Sai Assicurazioni Spa, non costituita in giudizio;
Comune di San Giovanni Incarico, non costituito in giudizio;
La Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Fiammetta Fusco, dell’Avvocatura dell’ente, presso i cui uffici, in Roma, via Marcantonio Colonna, 27, è elettivamente domiciliata;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
G R, M G, D L e D L, rappresentati e difesi dagli avvocati Giampiero Amorelli, Dorodea Ciano, elettivamente domiciliati in Roma, via Guglielmo Pepe, 37, presso lo studio legale Amorelli Ciano;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 7983/2015 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espongono i ricorrenti che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale civile ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a versare, in favore di essi ricorrenti o, per specifici casi nominativamente indicati, dei loro danti causa in seguito deceduti, distinti importi a titolo di indennità di cui all’art. 46 della legge n. 2359/1865, oltre interessi e spese di giudizio, a seguito di immissioni puteolenti negli immobili e nei fondi di loro proprietà, provenienti dall’impianto di compostaggio e riciclaggio ubicato nel territorio di Colfelice e dalla discarica attigua, insistente sul territorio di Roccasecca.

Rappresentano poi come la sentenza, passata in giudicato a seguito di mancata impugnazione, non sia stata eseguita, neanche parzialmente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale la pronuncia era stata notificata in forma esecutiva fin dal 19 giugno 2015.

Domandano quindi al giudice amministrativo di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di ottemperare alla sentenza n. 7983 del 2015 del Tribunale Civile di Roma, corrispondendo loro le somme per cui vi è condanna, oltre interessi, spese del giudizio civile e spese della consulenza tecnica d’ufficio (anticipate dal solo signor Renzi Rocco).

I ricorrenti chiedono inoltre che, a norma dell’art. 114, comma 4 lett. e) del c.p.a., il giudice adito fissi la somma di danaro dovuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione, e domandano, altresì, la nomina di un commissario ad acta .

Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio.

I signori G R, M G, D L e D L hanno spiegato intervento per ottenere “ l’esecuzione, anche per quel che li concerne, della sentenza … n. 7983/2015, emessa dal Tribunale ordinario di Roma ”.

Alla camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Collegio ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri documentati chiarimenti in ordine alle domande proposte dalla parte ricorrente, rinviando all’odierna camera di consiglio la decisione del ricorso.

In data 9 dicembre 2016 è stata depositata la relazione richiesta, con la quale la Presidenza ha rappresentato di non aver ottemperato alla sentenza del giudice civile, alla luce del contenuto del comma 422 dell'art. 1 della legge di stabilità 27 dicembre 2013 n. 147.

Nel senso del difetto di legittimazione passiva della Presidenza ha pure concluso l’Avvocatura Generale dello stato con la memoria del 19 gennaio 2017.

Con memoria di replica del 26 gennaio 2017, i ricorrenti hanno rappresentato la tardività delle difese articolate dalla Presidenza del Consiglio, delle quali hanno pure contestato la fondatezza, e hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente il Collegio ritiene di qualificare, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., la domanda proposta dai signori G R, M G, D L e D L.

Diversamente da quanto prospettato dagli stessi, la domanda non va qualificata come intervento, ma come autonomo ricorso per ottemperanza, ammissibile alla luce del fatto che lo stesso risulta tempestivamente proposto nel termine prescrizionale nascente dal giudicato civile, correttamente notificato alle amministrazioni interessate e depositato nei termini di legge.

Quanto all’eccepita tardività della documentazione e della memoria depositati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rileva il Collegio come la violazione dei termini perentori sanciti dall'art. 73, comma 1, del c.p.a., per il deposito dei documenti, delle memorie e delle repliche, deve essere verificata in relazione all'udienza in cui effettivamente l'affare viene trattenuto in decisione, sicché il differimento dell'udienza impone di computare i termini a ritroso sanciti dal menzionato art. 73 c.p.a. in relazione alla nuova data (cfr., da ultimo, Tar Abruzzo, L’Aquila, 20 aprile 2016, n. 245, con ampi richiami giurisprudenziali).

Quanto, infine, all’individuazione dell’amministrazione tenuta all’esecuzione della sentenza di cui si chiede oggi l’ottemperanza, rileva il Collegio come il comma 422 dell'art. 1 della legge di stabilità 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto che " Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti anche ai sensi dell'articolo 770 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati ".

Di tale disposizione, la cui conformità ai principi costituzionali è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8/2016, la giurisprudenza ha già fatto più volte applicazione (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 17 giugno 2016, n. 2700, che ha confermato la decisione del Tar Calabria, Reggio Calabria, 26 gennaio 2016, n. 108, e Consiglio di Stato, sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2111).

Nel caso in esame, in forza di d.P.C.M. 25 gennaio 2008, lo stato di emergenza è cessato al 30 giugno 2008.

Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che, poiché la disposizione citata integra una fattispecie di successione universale nei rapporti, con conseguente applicazione dell’art. 110 c.p.c., a nulla rileva il fatto che la circostanza non sia processualmente emersa nel corso del giudizio di merito.

Il ricorso va pertanto accolto nei confronti della Regione Lazio, evocata in giudizio dai ricorrenti e dunque parte, ab initio , del rapporto processuale, in capo alla quale sussistono la legittimazione passiva e l’onere debitorio sancito dal giudice civile.

Per l’effetto, alla amministrazione regionale va imposto l’ordine, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione alla sentenza in questione, per gli importi indicati in ricorso.

Per l’ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato all’intimata Amministrazione regionale il termine di giorni 150 (centocinquanta) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.

In considerazione della peculiarità della fattispecie, ritiene il Collegio che appaia iniqua la condanna della Regione Lazio al pagamento della penalità di mora, mentre alla nomina di un commissario ad acta si procederà solo in caso di ulteriore inadempimento della Regione Lazio.

Sulla base e nei limiti delle motivazioni su esposte, il proposto ricorso deve essere accolto quanto alla domanda di ottemperanza e respinto quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

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