TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-19, n. 202407817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-19, n. 202407817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407817
Data del deposito : 19 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2024

N. 07817/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08472/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8472 del 2018, proposto da
Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariano Protto in Roma, via Cicerone 44;

contro

Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;
Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per Le Pmi ex L. 662/96, Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;

nei confronti

G.B. Servizi Ecologici di Brambillaschi Gianluca, Gianluca Brambillaschi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione di Mediocredito Centrale del 7.5.2018 avente ad oggetto “Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96 – Pos MCC n. 425806 – 425807 […] Deliberazione di inefficacia della Garanzia del Consiglio di Gestione del 26.4.2018”;

- della proposta di delibera allegata alla precedente comunicazione approvata dal Consiglio di Gestione in data 24.4.2015;

- del prospetto relativo all'operazione n. 425806 e di quello relativo all'operazione n. 425807 allegati alla predetta delibera;

- di tutti gli atti e provvedimenti del procedimento e di tutti quelli presupposti, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti, connessi e/o consequenziali, conosciuti e non conosciuti a cominciare, se ed in quanto occorre possa, della comunicazione di avvio del procedimento del 3.5.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 marzo 2024 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con due contratti in data 3.11.2014, INTESA SANPAOLO S.p.A. (di seguito “ISP”) ha concesso a G.B. Servizi Ecologici di Brambillaschi Gianluca, ditta individuale avente ad oggetto l’attività di commercio all’ingrosso di materiali di recupero non metallici, due affidamenti per l’importo rispettivamente di 150.000,00 (doc. 7) e 200.000,00 euro

Tali finanziamenti sono oggetto di Garanzia Diretta a carico del Fondo Garanzia ex L. 662/1996 in ragione della richiesta avanzata direttamente a Mediocredito Centrale (di seguito “MC”) dal legale rappresentante di G.B. Servizi Ecologici.

La Garanzia è stata concessa da MC con delibera di ammissione al Fondo in data 22.10.2014 in ragione dell’80% e quindi per 90.000,00 euro per l’operazione 425806 e 120.000,00 euro per l’operazione 425807, conseguendo le due richieste il punteggio per la collocazione in Fascia 1.

Verificatosi l’inadempimento di G.B. Servizi Ecologici, dopo aver provveduto alle intimazioni di pagamento, in data 21.7.2015 ISP ha provveduto ad inoltrare a MC le richieste di attivazione della Garanzia;
MC ha comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia della Garanzia in ragione dell’asserita “mancata rispondenza sostanziale dei dati risultati dalla

documentazione allegata alla richiesta di attivazione con i dati dichiarati nella richiesta di ammissione alla garanzia”. In particolare, secondo MC, “l’impresa rientra in Fascia 3 di valutazione: scoring C-C per gli anni 2012/2013;
in particolare per il 2013 sono state riscontrate criticità nei seguenti indici di scoring: MOL/Oneri finanziari lordi (zero punti), MOL/Fatturato (zero punti)”.

Con comunicazione del 24.5.2017, ISP MC ne ha disposto l’inefficacia, rilevando che ISP avrebbe “calcolato il MOL includendo tra i ricavi delle vendite anche la voce “altri ricavi” considerandola afferente alla gestione caratteristica, pur non conoscendone l’esatta origine, e di essersi affidato ai dati contabili riportati nelle dichiarazioni fiscali per calcolare lo scoring dell’impresa (appartenenza alla Fascia 1 di valutazione)” anche in ragione della modifica predisposta dal Gestore il 25.11.2016, che include, nel predetto calcolo, anche la voce residuale “altri ricavi””;
ha altresì ritenuto che “la modifica sopracitata non ha effetto per le domande presentate prima del 25.11.2016, come per l’operazione in esame, presentata in data 06.10.2014” e “il soggetto richiedente è tenuto a calcolare lo scoring sulla base dei prospetti contabili fomiti dall’impresa, quando la stessa opera in regime di contabilità ordinaria”.

La ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento e, qualificandolo come atto di autotutela, ne ha dedotto in primo luogo la tardività per violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90;
ha poi rilevato l’erronea determinazione, da parte di Medio Credito, del M.O.L che, invece, I.S.P avrebbe correttamente individuato.

Si è costituita in giudizio la Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.A. eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale e l’infondatezza dei motivi di ricorso.

La ricorrente ha depositato ulteriori memorie difensive, ove ha insistito per l’accoglimento del gravame;
venivano, altresì, depositate memorie di replica da entrambe le parti costituite.

Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 22 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

La vicenda che ci occupa tre origine dalla presentazione, da parte di Intesa Sanpaolo S.p.a, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Medio Credito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a., di due richieste di ammissione alla garanzia (contraddistinte dal numero di posizione MCC n. 425806 e 425807) per altrettante operazioni di finanziamento stipulate con la società G.B. Servizi Ecologici di Brambillaschi Gianluca.

A seguito dell’insolvenza della Società GB, infatti, la Banca ricorrente, in data 21 luglio 2015, ha chiesto al Gestore l’attivazione della garanzia con riferimento ad entrambe le posizioni a suo tempo ammesse.

Medio Credito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a., ha, quindi, rilevato la “mancata rispondenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione allegata alla richiesta di attivazione con i dati dichiarati nella richiesta di ammissione alla garanzia”, evidenziando rilevanti criticità con riferimento, in particolare, agli indici di scoring: MOL/Oneri finanziari lordi=zero punti e MOL/fatturato=zero punti. Più in particolare, contrariamente a quanto certificato dalla Banca in sede di ammissione, la Società rientrava, con riferimento agli anni 2012/2013 (ossia al biennio precedente alla data di richiesta di ammissione alla controgaranzia), nella c.d. “Fascia 3” di valutazione con la conseguenza che, se la Banca avesse correttamente rappresentato tale situazione in sede di ammissione, non avrebbe potuto essere ammessa alla garanzia del Fondo tramite la procedura semplificata di cui invece la Banca si era avvalsa.

Con provvedimento comunicato a Intesa in data 7 maggio 2018, quindi, il Gestore ha disposto l’inefficacia della garanzia a suo tempo concessa rilevando che rilevando che la ricorrente aveva “calcolato il MOL includendo tra i ricavi delle vendite anche la voce “altri ricavi” considerandola afferente alla gestione caratteristica, pur non conoscendone l’esatta origine, e di essersi affidato ai dati contabili riportati nelle dichiarazioni fiscali per calcolare lo scoring dell’impresa (appartenenza alla Fascia 1 di valutazione)” anche in ragione della modifica predisposta dal Gestore il 25.11.2016, che include, nel predetto calcolo, anche la voce residuale “altri ricavi”;
ha altresì ritenuto che “la modifica sopracitata non ha effetto per le domande presentate prima del 25.11.2016, come per l’operazione in esame, presentata in data 06.10.2014” e “il soggetto richiedente è tenuto a calcolare lo scoring sulla base dei prospetti contabili fomiti dall’impresa, quando la stessa opera in regime di contabilità ordinaria”.

Ciò premesso, il Collegio è chiamato a scrutinare preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente al fine di stabilire se l’atto impugnato sia qualificabile come atto di autotutela amministrativa, rientrante nella cognizione di questo Giudice, o non attenga, piuttosto, alla fase di esecuzione del rapporto intercorrente tra le parti, come eccepito dalla resistente, e, come tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ebbene, ritiene il Collegio che, nel caso che ci occupa, vada dichiarato il dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Depongono, a sostegno di tale conclusione, la natura del potere esercitato e la consistenza del segmento procedimentale cui tale potere afferisce, unitamente alle considerazioni che di seguito si vanno ad esporre.

In primo luogo, è noto che, in materia di agevolazioni e finanziamenti pubblici, il riparto della giurisdizione va effettuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla situazione giuridica soggettiva azionata e in particolare: “a) nella fase in cui l'amministrazione è munita del potere discrezionale di apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo;
del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legittimità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo;
b) dopo l'adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, si determina il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamenti che il provvedimento non sia stato in seguito attuato dall'amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal beneficio per la mancata osservanza di obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.” (v. tra le altre Cass. Civ., SS. UU., 12 novembre 2020, n. 25577;
Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020, n. 25213;
Cass. Civ., SS.UU., 1 febbraio 2019, n. 3166).

Applicando i principi generali appena richiamati alla garanzia oggetto di causa, poi, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, una volta superata la fase prodromica al finanziamento, ogni controversia relativa al venir meno della agevolazione, non per vizi dell’atto, ma per comportamenti posti in essere nella fase attuativa dell’intervento, è attribuita alla cognizione del giudice ordinario (v. Tar Lazio, sez. quarta bis, 4 luglio 2023, n. 11582).

E’ stato, dunque, affermato che “gli obblighi conseguenti e le garanzie assunte dal M.C.C., quale gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nel caso di parziale o totale inadempimento del mutuatario, non possono che dar luogo a controversie in materia di diritti di credito dei quali, salvo il caso di giurisdizione esclusiva di giudici speciali […], solo il giudice ordinario può conoscere”;
in questa prospettiva, la “garanzia prestata da M.C.C. […] non si differenzia da alcuna analoga obbligazione fideiussoria di qualsiasi altro garante personale, per crediti conseguenti a mutui bancari, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. civ., sez. un., ord. 7 maggio 2014, n. 9826).

Ciò premesso, occorre, quindi, valutare, al di là del nomen iuris adottato, la natura del potere esercitato e le ragioni che hanno giustificato il provvedimento evidenziando che, nel caso che ci occupa, il ricorrente era stato originariamente ammesso alla garanzia e questa è stata, poi, dichiarata inefficace in una fase successiva, attinente all’esecuzione del rapporto, con la precisazione che l’inefficacia della garanzia è stata dichiarata in conseguenza alla non rispondenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione resa in fase istruttoria con quelli forniti dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta.

Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene che la presente fattispecie attenga, non già alla fase di ammissione al beneficio, come sostiene parte ricorrente, ma a quella, successiva, della sua erogazione e, quindi, della esecuzione del rapporto intercorrente tra le parti dopo la concessione della garanzia. Non può parlarsi, infatti, come fa il ricorrente, di un provvedimento di autotutela amministrativa, né di un provvedimento attinente alla “fase costitutiva” del rapporto avendo il Gestore non tanto rivalutato ex post i presupposti originari necessari per la concessione della garanzia, ma, piuttosto, eccepito l’inoperatività della garanzia stessa una volta riscontrato, a seguito della richiesta di sua attivazione, la mancata rispondenza sostanziale, dei dati risultanti dalla documentazione resa in fase istruttoria con quelli forniti all’atto della richiesta di ammissione alla garanzia medesima. in termini, Tar Lazio, sez. III ter, 3 febbraio 2021, n. 9238).

Il ricorso è dunque, in ragione di quanto evidenziato, inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di una fase attinente alla esecuzione del rapporto contrattuale tra le parti e dell’esercizio di un potere non qualificabile in termini di autotutela amministrativa ma di gestione – sotto forma di eccezione di inoperatività della garanzia-del rapporto di matrice privatistica intercorrente tra le parti.

In considerazione dell’esito del giudizio e della natura della questione processuale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

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