TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-10-13, n. 202202697

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-10-13, n. 202202697
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202697
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2022

N. 02697/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03407/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3407 del 1998, proposto da
M T, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Pellicano', con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Cittadino in Catania, via O. Scammacca, 23/C;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale n.5 – Messina e Gestione Stralcio Az. Usl n.5 (Ex Usl n.41) Messina, non costituite in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per la condanna

dell’Ente convenuto al pagamento in favore dell’istante delle somme allo stesso spettanti a titolo di rivalutazione e interessi legali, calcolate sulle competenze tardivamente corrisposte al ricorrente a titolo di conguaglio dovuto a seguito di inquadramento contrattuale ex d.P.R. 384/1990, nonché gli ulteriori interessi sulla rivalutazione calcolati fino alla data della sentenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2022 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente è un dipendente a tempo pieno presso l’Azienda Ospedaliera Papardo (ex U.S.L. n. 41) di Messina, con la qualifica di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero.

Ha esposto che, con deliberazione dell’11 agosto 1993, n. 3623/AS, l’Ente intimato, in applicazione del d.P.R. n. 384/1990, ha provveduto all’inquadramento e all’attribuzione del trattamento economico con decorrenza giuridica 1 gennaio 1988 e decorrenza economica 1 luglio 1988, disponendo in suo favore la liquidazione della somma di £ 4.549.904 a titolo di conguaglio.

Presupposto il carattere tardivo del pagamento corrisposto dall’Ente intimato, il ricorrente ha quindi agito per ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire le somme corrispondenti alla svalutazione monetaria e agli interessi legali, con la conseguente condanna dell’Ente al pagamento delle suddette somme, ivi incluse le ulteriori conseguenze ex art. 1283 c.c..



2. Con sentenza del 4 marzo 2019, n. 409 della Terza Sezione di questo Tribunale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non «notificato al soggetto effettivamente legittimato, cioè all’Amministrazione Regionale (cui il gravame andava notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato) e, segnatamente, alla “gestione stralcio”, successivamente trasformata in “gestione liquidatoria”».



3. Con sentenza del 4 gennaio 2022, n. 10, pur condividendo le argomentazioni riferibili alla nullità della notificazione espresse nella sentenza n. 409/2019, il C.G.A.R.S. ha tuttavia accolto l’appello interposto nei confronti della stessa, disponendone l’annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a..

In particolare, secondo la detta decisione, a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 44, co. 4, c.p.a. nella parte in cui per il rinnovo della notificazione affetta da nullità ritiene necessario che l’esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante (si cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 148/2021), il giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare tout court l’inammissibilità del ricorso, ma, accertata la nullità della notificazione, avrebbe dovuto piuttosto disporne la rinnovazione.



4. In data 25 marzo 2022, il ricorrente ha depositato atto di riassunzione del giudizio di primo grado, notificato in pari data alla Gestione Liquidatoria - Stralcio ex USL n. 41 Me/Nord;
all’Azienda USL n. 5 di Messina - oggi ASP n. 5 di Messina, nonché alla Regione Siciliana Assessorato della Salute - Gestione Liquidatoria - Stralcio ex USL n. 41 Me/Nord.



5. Seguiva, in data 26 aprile 2022, la costituzione dell’Assessorato Regionale della Salute che, con memoria del successivo 14 luglio, ha dedotto ex adverso:

i) l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente stante l’assenza, durante il quinquennio antecedente la notifica del ricorso all’Amministrazione Regionale, di atti interruttivi della stessa;

ii) il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme pretese.



6. In riscontro a tali eccezioni, con memoria del 5 agosto 2022, il ricorrente ha replicato: i) l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione per tardività, non essendo stata sollevata dalla resistente Regione Sicilia nel primo atto difensivo di costituzione in giudizio;

ii) l’infondatezza della stessa, in quanto la legittimazione passiva dell’Ente Regione avrebbe non già natura sostitutiva bensì concorrente con quella dell’organo di liquidazione che ha una propria ed autonoma soggettività;

iii) l’infondatezza dell’eccezione relativa al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

All’udienza straordinaria del 26 settembre 2022, tenutasi da remoto, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Va preliminarmente scrutinata l’assorbente eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione Regionale.

Va premesso che parte ricorrente ha provveduto a effettuare autonomamente la notifica disposta con la decisione n. 10/2022 del Giudice di seconde cure e che avrebbe dovuto curare questo Tribunale, sicché la causa, essendo già stato assolto il disposto incombente processuale, può essere trattata nel merito, non essendo necessaria, in quanto intervenuta, la fase di rinnovo della notificazione del ricorso di primo grado alla gestione liquidatoria-stralcio presso la competente Avvocatura distrettuale



2. Ciò preliminarmente precisato, va anzitutto disattesa l’eccezione di tardività dell’eccezione formulata dal ricorrente nella memoria di replica del 5 agosto 2022.

Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo amministrativo non contempla le preclusioni processuali di cui all'art. 167 c.p.c.;
l’eccezione di prescrizione può essere pertanto proposta anche dopo la scadenza del termine di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate in primo grado (si cfr., inter alia, Consiglio di Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3977;
Id., 8 febbraio 2016, n.4 88, ove è affermato che l’eccezione può essere sollevata anche con la memoria conclusiva del giudizio e persino nel corso dell’udienza di discussione del ricorso;
T.A.R. Catania, sez. II, 27 marzo 2013, n. 898).

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