TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400470
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2024
N. 00470/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in IA, via delle Battaglie 50;
contro
Comune di Marone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Berlucchi e Mauro Luzzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Berlucchi in IA, via Vittorio Emanuele II, 31;
nei confronti
Cooperativa Sociale Società Dolce società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Enrico Degani e Marco Ubezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento previa sospensiva,
- della nota del Comune di Marone prot. n. 336 del 15.01.2022 e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dall'avv. -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del signor -OMISSIS-, in data 21 settembre 2022:
per l'annullamento, previa sospensiva,
- delle note del Comune di Marone n. 4735 del 24.06.2022 e n. 7673 del 5.09.2022;
e per l'esecuzione,
- dell'ordinanza cautelare n. 310/2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Avv. -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno di -OMISSIS-, il 24/11/2022:
per l’annullamento,
- della nota del Comune di Marone n. 8745 del 6.10.2022 e di tutti gli atti, provvedimenti o regolamenti ad essa presupposti, consequenziali o comunque connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Avv. -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno di -OMISSIS-, il 4/10/2023:
per l’annullamento,
- della D.G.C. n. 107 del 30.11.2022 del Comune di Marone, e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marone e della Cooperativa Sociale Società Dolce società cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS-, dichiarato dall’INPS “ invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992) ” (verbale del 17.11.2020, con decorrenza dal 27.07.2020), è assistito presso la Residenza Sanitaria Assistenziale “Sorelle Girelli” (sita in Marone, BS), gestita dalla Cooperativa Sociale Società Dolce.
A tutela del sig. -OMISSIS-, il Giudice Tutelare del Tribunale di IA ha nominato, ai sensi dell’art. 405, comma 3, c.c., l’avv. -OMISSIS- quale amministratrice di sostegno (con decreto del 26.01.2021 in via provvisoria e con successivo decreto del 22.04.2021 a tempo indeterminato).
Con lettera del 20.09.2021 la Cooperativa Sociale Società Dolce ha intimato al sig. -OMISSIS-e alla sua amministratrice di sostegno il pagamento del debito derivante dalle fatture non ancora saldate pari ad Euro 14.040,00.
Con istanza del 21.09.2021 l’avv. -OMISSIS-, quale amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-- dopo avere premesso che “ l’amministrato percepisce la pensione di vecchiaia e l’indennità di accompagnamento per un importo complessivo mensile di circa € 1.129,27 ”, che “ la retta mensile della RSA dove lo -OMISSIS-si trova ricoverato ammonta a circa € 1.680,00 ” e che “ a causa dell’impossibilità dello -OMISSIS-di provvedere al pagamento integrale della retta mensile, la cooperativa sociale Dolce che ha in gestione la RSA Sorelle Girelli, vanta un credito che oggi ammonta ad € 14.040,00 ” – ha richiesto al Comune di Marone “il pagamento totale o parziale del debito dello -OMISSIS-nei confronti della Cooperativa La Dolce che oggi ammonta alla somma di € 14.040,00” e “l’integrazione totale o parziale della somma risultante dalla differenza tra l’importo della retta mensile (pari a circa € 1.680,00 - 1.736,00) e l’importo di € 1.100,00 versato mensilmente dallo -OMISSIS- ”.
In riscontro a tale istanza, il Comune di Marone, con nota del 15.01.2022, ha comunicato che non sarebbe intervenuto in sostegno del sig. -OMISSIS-, in quanto quest’ultimo “ è in grado, con gli introiti di cui dispone, di versare una retta per il ricovero in altra RSA che abbia costi inferiori a quelli della RSA in cui attualmente si trova ”.
Avverso tale provvedimento, l’avv. -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del Sig. -OMISSIS-, previa autorizzazione del giudice tutelare (decreto del 15.02.2022), ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale chiedendo, previa adozione di misure cautelari, il suo annullamento.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Marone, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Cooperativa Sociale Società Dolce soc. coop., che ne ha chiesto invece l’accoglimento.
Con ordinanza cautelare n. 310 del 15.04.2022 questa Sezione – considerato “… che «l’ordinamento pone direttamente in capo ai Comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale» (così, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, ordinanza n. 288/2022)…” – ha ordinato al Comune di Marone “ il riesame della domanda di compartecipazione avanzata nell’interesse del signor -OMISSIS-, alla luce delle suesposte considerazioni, previo coinvolgimento della ricorrente nel relativo procedimento amministrativo… ”.
Con nota del 24.06.2022 il Comune di Marone ha disposto “ di provvedere d’ora in poi che venga presa in carico la posizione del sig. -OMISSIS- e che si provveda alla compartecipazione del pagamento della retta della RSA Sorelle Girelli del Sig. -OMISSIS- sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che fa capo al predetto ”, dando mandato “ ai competenti Uffici del Comune di Marone di effettuare il calcolo della compartecipazione suddetta ”.
Con successiva nota del 5.09.2022 il Comune di Marone ha indicato una possibile quantificazione della compartecipazione al costo della retta, rilevando che non vi è “ nessuna opposizione al fatto che il Sig. -OMISSIS-resti nell’attuale casa di riposo ”.
Avverso tali atti, l’avv. -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del Sig. -OMISSIS-, ha proposto ricorso per motivi aggiunti davanti a questo Tribunale chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari.
Successivamente alla proposizione di motivi aggiunti, con nota del 6.10.2022 il Comune di Marone – “ Ritenuto che sulla scorta della documentazione presentata e della situazione economico-finanziaria del Sig. -OMISSIS- la contribuzione da parte del Comune di Marone possa essere determinata nella somma di Euro 32,00.=al giorno ” – ha disposto che “ si provveda alla compartecipazione del pagamento della retta della RSA Sorelle Girelli del sig. -OMISSIS- con la corresponsione a favore del predetto della somma di Euro 32,00 = al giorno e a far data dal 24.06.2022 della presa in carico del predetto ”.
Con ordinanza n. 739 del 14.10.2022 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare e la domanda di esecuzione della precedente ordinanza cautelare n. 310/2022 sulla scorta della seguente motivazione: “ Ritenuto: - che con l’atto di data 6 ottobre 2022 il Comune ha dato esecuzione all’ordinanza n. 310/2022, che disponeva un riesame ma non ne vincolava gli esiti; - che l’atto sopravvenuto pare privare la ricorrente di interesse alla decisione di merito del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti; - che in ogni caso la compartecipazione alla retta nella misura indicata nella nota ha rimosso il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile in capo all’assistito nelle more della decisione del presente giudizio… ”.
Avverso il citato atto del 6.10.2022, l’avv. -OMISSIS-, nella qualità di amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-, ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti davanti a questo Tribunale chiedendo il suo annullamento.
In data 14.09.2023 il Comune resistente ha depositato in giudizio la deliberazione n. 107 del 30.11.2022, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato “ di autorizzare la compartecipazione al pagamento delle rette relative all’utente iscritto nel registro privacy al n. 9 nella misura di € 32,00 giornaliere a decorrere dal 24.06.2022 in favore della Cooperativa gestore della RSA presso la quale l’utente stesso è ospitato ” e “ di dare mandato al Responsabile dell’area amministrativo-contabile di procedere ad assumere il relativo impegno di spesa derivante dall’adozione del presente atto così come descritto in premessa narrativa ”.
Anche tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti da parte dell’amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-.
In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO