TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400470
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Pubblicato il 28/05/2024
N. 00470/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, via delle Battaglie 50;
contro
Comune di M, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B e M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M B in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 31;
nei confronti
Cooperativa Sociale Società Dolce società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Enrico Degani e Marco Ubezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento previa sospensiva,
- della nota del Comune di M prot. n. 336 del 15.01.2022 e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dall'avv. -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del signor -OMISSIS-, in data 21 settembre 2022:
per l'annullamento, previa sospensiva,
- delle note del Comune di M n. 4735 del 24.06.2022 e n. 7673 del 5.09.2022;
e per l'esecuzione,
- dell'ordinanza cautelare n. 310/2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Avv. -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno di -OMISSIS-, il 24/11/2022:
per l’annullamento,
- della nota del Comune di M n. 8745 del 6.10.2022 e di tutti gli atti, provvedimenti o regolamenti ad essa presupposti, consequenziali o comunque connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Avv. -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno di -OMISSIS-, il 4/10/2023:
per l’annullamento,
- della D.G.C. n. 107 del 30.11.2022 del Comune di M, e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di M e della Cooperativa Sociale Società Dolce società cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS-, dichiarato dall’INPS “ invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992) ” (verbale del 17.11.2020, con decorrenza dal 27.07.2020), è assistito presso la Residenza Sanitaria Assistenziale “Sorelle G” (sita in M, BS), gestita dalla Cooperativa Sociale Società Dolce.
A tutela del sig. -OMISSIS-, il Giudice Tutelare del Tribunale di Brescia ha nominato, ai sensi dell’art. 405, comma 3, c.c., l’avv. -OMISSIS- quale amministratrice di sostegno (con decreto del 26.01.2021 in via provvisoria e con successivo decreto del 22.04.2021 a tempo indeterminato).
Con lettera del 20.09.2021 la Cooperativa Sociale Società Dolce ha intimato al sig. -OMISSIS-e alla sua amministratrice di sostegno il pagamento del debito derivante dalle fatture non ancora saldate pari ad Euro 14.040,00.
Con istanza del 21.09.2021 l’avv. -OMISSIS-, quale amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-- dopo avere premesso che “ l’amministrato percepisce la pensione di vecchiaia e l’indennità di accompagnamento per un importo complessivo mensile di circa € 1.129,27 ”, che “ la retta mensile della RSA dove lo -OMISSIS-si trova ricoverato ammonta a circa € 1.680,00 ” e che “ a causa dell’impossibilità dello -OMISSIS-di provvedere al pagamento integrale della retta mensile, la cooperativa sociale Dolce che ha in gestione la RSA Sorelle G, vanta un credito che oggi ammonta ad € 14.040,00 ” – ha richiesto al Comune di M “il pagamento totale o parziale del debito dello -OMISSIS-nei confronti della Cooperativa La Dolce che oggi ammonta alla somma di € 14.040,00” e “l’integrazione totale o parziale della somma risultante dalla differenza tra l’importo della retta mensile (pari a circa € 1.680,00 - 1.736,00) e l’importo di € 1.100,00 versato mensilmente dallo -OMISSIS- ”.
In riscontro a tale istanza, il Comune di M, con nota del 15.01.2022, ha comunicato che non sarebbe intervenuto in sostegno del sig. -OMISSIS-, in quanto quest’ultimo “ è in grado, con gli introiti di cui dispone, di versare una retta per il ricovero in altra RSA che abbia costi inferiori a quelli della RSA in cui attualmente si trova ”.
Avverso tale provvedimento, l’avv. -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del Sig. -OMISSIS-, previa autorizzazione del giudice tutelare (decreto del 15.02.2022), ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale chiedendo, previa adozione di misure cautelari, il suo annullamento.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di M, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Cooperativa Sociale Società Dolce soc. coop., che ne ha chiesto invece l’accoglimento.
Con ordinanza cautelare n. 310 del 15.04.2022 questa Sezione – considerato “… che «l’ordinamento pone direttamente in capo ai Comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale» (così, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, ordinanza n. 288/2022)…” – ha ordinato al Comune di M “ il riesame della domanda di compartecipazione avanzata nell’interesse del signor -OMISSIS-, alla luce delle suesposte considerazioni, previo coinvolgimento della ricorrente nel relativo procedimento amministrativo… ”.
Con nota del 24.06.2022 il Comune di M ha disposto “ di provvedere d’ora in poi che venga presa in carico la posizione del sig. -OMISSIS- e che si provveda alla compartecipazione del pagamento della retta della RSA Sorelle G del Sig. -OMISSIS- sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che fa capo al predetto ”, dando mandato “ ai competenti Uffici del Comune di M di effettuare il calcolo della compartecipazione suddetta ”.
Con successiva nota del 5.09.2022 il Comune di M ha indicato una possibile quantificazione della compartecipazione al costo della retta, rilevando che non vi è “ nessuna opposizione al fatto che il Sig. -OMISSIS-resti nell’attuale casa di riposo ”.
Avverso tali atti, l’avv. -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del Sig. -OMISSIS-, ha proposto ricorso per motivi aggiunti davanti a questo Tribunale chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari.
Successivamente alla proposizione di motivi aggiunti, con nota del 6.10.2022 il Comune di M – “ Ritenuto che sulla scorta della documentazione presentata e della situazione economico-finanziaria del Sig. -OMISSIS- la contribuzione da parte del Comune di M possa essere determinata nella somma di Euro 32,00.=al giorno ” – ha disposto che “ si provveda alla compartecipazione del pagamento della retta della RSA Sorelle G del sig. -OMISSIS- con la corresponsione a favore del predetto della somma di Euro 32,00 = al giorno e a far data dal 24.06.2022 della presa in carico del predetto ”.
Con ordinanza n. 739 del 14.10.2022 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare e la domanda di esecuzione della precedente ordinanza cautelare n. 310/2022 sulla scorta della seguente motivazione: “ Ritenuto: - che con l’atto di data 6 ottobre 2022 il Comune ha dato esecuzione all’ordinanza n. 310/2022, che disponeva un riesame ma non ne vincolava gli esiti;- che l’atto sopravvenuto pare privare la ricorrente di interesse alla decisione di merito del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti;- che in ogni caso la compartecipazione alla retta nella misura indicata nella nota ha rimosso il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile in capo all’assistito nelle more della decisione del presente giudizio… ”.
Avverso il citato atto del 6.10.2022, l’avv. -OMISSIS-, nella qualità di amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-, ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti davanti a questo Tribunale chiedendo il suo annullamento.
In data 14.09.2023 il Comune resistente ha depositato in giudizio la deliberazione n. 107 del 30.11.2022, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato “ di autorizzare la compartecipazione al pagamento delle rette relative all’utente iscritto nel registro privacy al n. 9 nella misura di € 32,00 giornaliere a decorrere dal 24.06.2022 in favore della Cooperativa gestore della RSA presso la quale l’utente stesso è ospitato ” e “ di dare mandato al Responsabile dell’area amministrativo-contabile di procedere ad assumere il relativo impegno di spesa derivante dall’adozione del presente atto così come descritto in premessa narrativa ”.
Anche tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti da parte dell’amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-.
In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale, il Comune resistente ha sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario, stante il carattere patrimoniale della stessa.
L’eccezione è infondata.
La giurisprudenza pronunciatasi in materia ha infatti affermato, in analoghe controversie, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che “ …la qualificazione della situazione giuridica dedotta in giudizio – anche ai fini del riparto della giurisdizione - deve essere operata sulla scorta del complessivo quadro normativo che ne disciplina i limiti e le modalità attuative: nella specie, non può non osservarsi che la situazione giuridica dedotta in giudizio, avente ad oggetto la fruizione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e la determinazione dell’esatto criterio di accollo del relativo costo a carico della collettività e dell’assistito, risulta conformata da atti regolatori di fonte non solo legislativa, ma anche regolamentare ed amministrativa (basti pensare alla stessa disciplina dell’ISEE, che ad avviso del giudice di primo grado deve trovare esclusiva applicazione nella fattispecie, recata dal d.P.C.M. n. 159/2013), con la conseguenza che, indipendentemente dalla natura vincolata (secondo la tesi della ricorrente) o meno (secondo la posizione dell’Amministrazione resistente) degli atti impugnati in primo grado, resta insuperabile il dato che si tratta di una situazione “discrezionalmente conformata” a monte dall’Amministrazione, al fine di conciliare l’interesse del privato a sostenere i costi della prestazione assistenziale (sia con riguardo alla sua componente sanitaria, siccome riconducibile ai Livelli Essenziali di Assistenza, sia con riferimento a quella sociale) in misura compatibile con la sua capacità economica e quello pubblico a non addossare alla collettività costi che il beneficiario della medesima prestazione, in ragione delle sue disponibilità reddituali e patrimoniali, sia in grado di sostenere autonomamente ” (Cons. di Stato, sent. n. 2295/2022, cfr. anche Tar Lombardia - Milano, sent. n. 1825/2021, che ritiene sussistente in tali fattispecie l’ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di pubblici servizi prevista dall’art. 133, lett. c), c.p.a.).
Ritenuta sussistente la giurisdizione di questo Tribunale, si deve ora passare all’esame delle ulteriori eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente.
In primo luogo, viene eccepito il difetto di legittimazione processuale dell’amministratrice di sostegno per mancanza della preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare con riguardo al primo e al secondo ricorso per motivi aggiunti, le cui relative autorizzazioni sarebbero state ottenute da parte ricorrente solamente in un momento successivo alla proposizione dei predetti ricorsi.
L’eccezione è infondata.
Considerato che il difetto di autorizzazione del giudice tutelare è sanabile, ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), a seguito della concessione di un termine da parte del giudice (cfr. Cass. civ., sent. n. 2498/2022), a fortiori si deve ritenere tale difetto superabile a seguito della produzione in giudizio delle autorizzazioni richieste prima ancora dell’eventuale assegnazione di un temine per il rilascio di queste ultime, come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, occorre altresì rilevare che i proposti ricorsi per motivi aggiunti hanno ad oggetto atti relativi al medesimo procedimento amministrativo e incidenti sulla medesima situazione giuridica soggettiva del beneficiario, per la tutela della quale era stata già preventivamente autorizzata la proposizione del presente giudizio con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Brescia del 15.02.2022.
In secondo luogo, il Comune resistente eccepisce il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, affermando che il soggetto legittimato alla richiesta di pagamento e integrazione della retta nei confronti del Comune sarebbe la Cooperativa che gestisce la RSA e non l’assistito, il quale non vanterebbe un proprio credito.
L’eccezione è infondata.
Gli obblighi di compartecipazione al costo della prestazione di assistenza socio-sanitaria gravanti sull’ente comunale sono previsti dalla normativa nazionale (l. n. 328/2000) e regionale (l.r. n. 3/2008), in attuazione dell’art. 38, comma 1, Cost., a tutela e a favore del soggetto assistito, al quale deve essere quindi riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare i provvedimenti relativi.
Sempre in via preliminare, l’Amministrazione resistente eccepisce il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso in quanto, alla luce delle determinazioni assunte dal Comune nel corso del presente giudizio, sarebbe venuto meno il pericolo del trasferimento del sig. -OMISSIS-presso un’altra struttura. Inoltre, risulterebbe altresì mutata la situazione patrimoniale di quest’ultimo, considerato che l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE) per l’anno 2023 sarebbe superiore rispetto a quello relativo agli anni precedenti.
Anche tale eccezione risulta infondata.
Le circostanze sopra indicate non intaccano l’interesse di parte ricorrente a contestare la quantificazione della compartecipazione comunale alla retta e la sua decorrenza, le quali, peraltro, secondo la sua prospettazione, così come determinate dall’Amministrazione, non le consentirebbero di sostenere i costi delle prestazioni assistenziali e di far fronte al debito accumulato con la struttura.
Superate le eccezioni pregiudiziali, si deve quindi passare all’esame dei ricorsi proposti.
Il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come già rilevato con l’ordinanza cautelare n. 739 del 14.10.2022, in quanto i relativi atti impugnati sono stati superati e sostituiti dalla successiva nota del 6.10.2022, con la quale il Comune ha determinato la compartecipazione al pagamento della retta nella misura di Euro 32,00 al giorno a far data dal 24.06.2022 (impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti), e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 30.11.2022, che ha autorizzato tale compartecipazione nella misura e nella decorrenza sopra indicate (impugnata con il terzo ricorso per motivi aggiunti).
Ciò posto, prima di procedere all’esame del merito del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti, con riferimento a quest’ultimo deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune resistente. In particolare, l’Amministrazione denuncia la tardività della proposizione del terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 4.10.2023, essendo stata impugnata la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 30.11.2022 oltre il termine decadenziale di cui agli artt. 29 e 43 c.p.a., decorrente dalla sua pubblicazione, o comunque dalla sua piena conoscenza, che dovrebbe farsi risalire ad inizio 2023, quando sono iniziati i pagamenti da parte del Comune della compartecipazione alla retta nella misura indicata nella predetta delibera.
L’eccezione è infondata.
L’art. 41, comma 2, c.p.a. prevede che “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”.
Secondo la giurisprudenza “ La norma processuale va intesa nel senso che, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre, per i soggetti non espressamente nominati nel provvedimento, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, non essendo necessaria la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 678). Va pertanto considerato che la pubblicazione di un atto amministrativo è idonea a far decorrere il termine per l'impugnativa giurisdizionale, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm. cit., unicamente nel caso in cui i destinatari degli effetti dell'atto non siano espressamente nominati o non siano facilmente individuabili e purché l'atto non incida in modo diretto sulle posizioni giuridiche di questi ultimi ” (Cons. di Stato, sent. n. 3377/2023, punto 7.2. della motivazione).
In base a tali principi, pertanto, considerato che nel caso di specie la deliberazione della Giunta Comunale individua espressamente quale destinataria dell’atto la parte ricorrente, sulla cui situazione giuridica soggettiva va ad incidere in modo diretto, il provvedimento avrebbe essere dovuto essere notificato individualmente, non potendo farsi decorrere il termine di impugnazione dalla sua pubblicazione.
Né peraltro, può ritenersi che il sig. -OMISSIS-e la sua amministratrice di sostegno abbiano avuto “piena conoscenza” della delibera in questione in virtù dell’inizio dei pagamenti di una quota della retta da parte del Comune, atteso che tale impegno era stato già assunto con provvedimento del Sindaco del 6.10.2022 (impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti).
L’effettiva conoscenza della deliberazione della Giunta Comunale può essere eventualmente fatta risalire alla produzione in giudizio della stessa da parte dell’Amministrazione resistente in data 14.09.2023, ma rispetto a tale momento la notificazione del terzo ricorso per motivi aggiunti (avvenuta in data 4.10.2023) risulta tempestiva.
Si deve quindi passare all’esame del merito del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti.
Con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti (VIII seguendo la numerazione dell’atto) e con il primo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti (XI seguendo la numerazione dell’atto) parte ricorrente censura i provvedimenti impugnati lamentando l’illegittimità della previsione della compartecipazione al costo della retta con decorrenza solamente a partire dal 24.06.2022 e non dall’insorgenza del bisogno o comunque dal momento della presentazione dell’istanza.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L’art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 (“ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ”) prevede che “ Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica ”.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia, “ La disposizione prevede solo la previa conoscenza e non il preventivo assenso del Comune, che assume gli obblighi connessi all’integrazione della retta, che è definita eventuale perché ad essa il Comune è tenuto solo nelle ipotesi e nel momento in cui ricorrano, in concreto, i requisiti assistenziali e reddituali richiesti dalla normativa di settore. 11.13. Questo Consiglio ha al riguardo già chiarito che «una interpretazione ragionevole delle sopradette disposizioni è nel senso che l’obbligo a carico del Comune sorge nel momento in cui si verificano le condizioni per procedere alla erogazione del contributo», momento che si verifica quando la situazione economica della persona assistita si deteriora «a tale punto da non potersi permettere di corrispondere la retta alla casa di riposo con le proprie risorse economiche» (Cons. St., sez. III, 23 agosto 2012, n. 4594) ” (Cons. di Stato, sent. n. 46/2017).
Sempre in relazione all’interpretazione del sopra citato art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 è stato inoltre affermato che “ Questa norma – nel dare attuazione al principio sancito dall’art. 38, primo comma, Cost., che assicura l’assistenza sociale agli inabili al lavoro – pone a carico del Comune di residenza l’obbligo di intervenire ai fini dell’integrazione della retta dovuta per i servizi residenziali erogati in favore di persone disabili che si trovano in situazione di svantaggio economico. Ritiene il Collegio che tale obbligo non possa che sorgere dal momento in cui si manifesta la situazione di bisogno, posto che il rinvio dell’intervento comunale pregiudicherebbe, seppur per un periodo di tempo limitato, il diritto del disabile di poter beneficiare degli interventi di assistenza sociale, diritto, come detto, garantito direttamente dall’art. 38, primo comma, Cost. (cfr. in questo senso, Consiglio di Stato, sez. III, 10 gennaio 2017, n. 46;id. 23 agosto 2012, n. 4594) Risulta evidente, in tale quadro, l’illegittimità del progetto individuale formalizzato in data 12 febbraio 2019 nella parte in cui fissa la decorrenza dell’intervento economico comunale alla data dell’1 gennaio 2019 (giorno di entrata in vigore del nuovo regolamento sul contributo relativo al costo dei servizi), posto che tale data è stata fissata senza prendere minimamente in considerazione il momento in cui si è manifestato il bisogno del sig. -OMISSIS-. Va dunque disposto l’annullamento del progetto individuale nella parte in cui dispone in tal senso e va dichiarato il diritto dell’assistito ad ottenere l’integrazione comunale della retta di ricovero a decorrere dal momento in cui si è manifestato il suo bisogno ” (Tar Lombardia – Milano, sent. n. 341/2021).
Ciò premesso, nel caso di specie il Comune, in contrasto con i suesposti principi, ha stabilito la decorrenza della compartecipazione alla retta dal 24.06.2022, ovvero dalla data di emanazione del nuovo provvedimento emesso all’esito del procedimento di riesame. Tale momento – coincidente con il termine indicato nell’ordinanza cautelare n. 310/2022 di questo Tribunale entro il quale il Comune avrebbe dovuto provvedere al riesame – non risulta in alcun modo ricollegabile all’insorgenza del bisogno dell’assistito, che invece è certamente antecedente a tale data e alla stessa proposizione del presente giudizio, come dimostrato, del resto, dalla circostanza che il sig. -OMISSIS-, proprio per la mancanza di risorse sufficienti, ha accumulato in passato un debito nei confronti della RSA pari ad euro 14.992,00 (come dichiarato nella memoria della Cooperativa Sociale depositata in data 22.09.2023, cfr. anche l’intimazione di pagamento del 20.09.2021, nella quale il debito era stato quantificato in euro 14.040,00, doc. 8 parte ricorrente).
Né risultano condivisibili sul punto le difese dell’Amministrazione, la quale sostiene che la successiva ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 739/2022 – nella parte in cui ha affermato “… che in ogni caso la compartecipazione alla retta nella misura indicata nella nota [del 6.10.2022] ha rimosso il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile in capo all’assistito nelle more della decisione del presente giudizio… ” – avrebbe in qualche modo “avallato” la determinazione della decorrenza della compartecipazione indicata nella predetta nota.
Ed invero, il citato provvedimento cautelare, lungi dall’aver preso posizione sulle questioni di merito oggetto del presente giudizio, ha solamente rilevato il venir meno del requisito del periculum in mora necessario ai fini della concessione della misura cautelare richiesta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, i provvedimenti impugnati risultano pertanto illegittimi nella parte in cui hanno individuato la decorrenza della compartecipazione del Comune al pagamento della retta della RSA dal 24.06.2022 e non dal momento dell’insorgenza dello stato di bisogno dell’assistito.
Sotto tale profilo, parte ricorrente ha affermato che lo stato di bisogno sussisterebbe sin dal 2018, ma di tale circostanza, contestata dal Comune, non ne ha fornito dimostrazione in giudizio.
Dalla documentazione agli atti, ed in particolare dal certificato medico sottoscritto dal medico della RSA G di M, risulta che il sig. -OMISSIS-“… è ospite presso la scrivente struttura dal giorno 1/10/2020 ” (doc. 3 ricorrente);sennonché, nell’intimazione di pagamento del 20.09.2021, la Cooperativa Sociale afferma di avere sottoscritto il contratto con l’amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-– che non è stato prodotto in giudizio – il 5.02.2021 (doc. 8 ricorrente). Inoltre, sempre sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che il sig. -OMISSIS-è stato dichiarato dall’INPS “ invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992) ”, con decorrenza dal 27.07.2020 (verbale del 17.11.2020, doc. 2 ricorrente).
Essendo mancata del tutto in sede procedimentale un’istruttoria sul punto, ed essendo rimaste vaghe le allegazioni della parte ricorrente su tale aspetto (non è stato nemmeno prodotto l’estratto conto delle fatture insolute che avrebbero dato luogo all’esposizione debitoria di euro 14.040,00, il quale era allegato alla suddetta intimazione di pagamento), il Comune resistente dovrà, nel rideterminarsi, individuare la decorrenza della compartecipazione al costo della retta accertando il momento dell’insorgenza dello stato di bisogno dell’assistito, inteso – secondo la sopra citata giurisprudenza – quale momento in cui si verificano in concreto le condizioni assistenziali ed economiche richieste dalla normativa per l’erogazione del contributo, e cioè nel caso di specie quale momento a partire dal quale il sig. -OMISSIS-non è stato in grado di provvedere integralmente al pagamento della retta della RSA tenuto conto del suo ISEE.
Con il secondo e il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti (IX e X seguendo la numerazione dell’atto) e con il secondo e il terzo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti (XII e XIII seguendo la numerazione dell’atto), che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, parte ricorrente censura i provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 3, 38, 53, 97 Cost., dell’art. 3 della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, della normativa nazionale (l. n. 328/2000 e d.p.c.m. 159/2013) e regionale (l.r. n. 3/2008) di settore, nonché per eccesso di potere, lamentando l’illegittimità della quantificazione della compartecipazione al costo della retta effettuata dall’Amministrazione resistente in quanto non parametrata all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Anche tali motivi sono fondati.
La legge n. 328/2000 (“ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ”) prevede, da un lato, che “ Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica ” (art. 6, comma 4), e dall’altro, che “ Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 ” (art. 25).
Il d.lgs. n. 109/1998 richiamato dall’ultima norma citata è stato abrogato dal combinato disposto degli artt. 5 d.l. n. 201/2011 (“ Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie ”) e 15 d.p.c.m. n. 159/2013. Pertanto, il richiamo ai criteri per la verifica della condizione economica del richiedente la prestazione assistenziale (contenuto nel sopra citato art. 25 l. n. 328/2000), deve ora intendersi riferito alla nuova disciplina prevista dal d.p.c.m. n. 159/2013 recante il “ Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ”.
In particolare, l’art. 2, comma 1, d.p.c.m. n. 159/2013 prevede che “ L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE ”.
A livello regionale, l’art. 8, comma 1 e 2, l.r. n. 3/2008 prevede che “