TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2014-10-27, n. 201405283
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Testo completo
N. 05283/2014 REG.PROV.CAU.
N. 10621/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10621 del 2014, proposto da:
M B C, B R, A B, Carmela Manago', R B, P I, Salvatore Andrea Chine', M S C, M F S, E G, A D, G L T, A P, A B, rappresentati e difesi dagli avv. M B, S D, con domicilio eletto presso M B in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47; A M R, rappresentato e difeso dagli avv. S D, M B, con domicilio eletto presso M B in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47; A S, A D'Argenio;
contro
Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Universita' degli Studi di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consorzio Interuniversitario Per il Calcolo Automatico - Cineca;
nei confronti di
Ettore Filippelli, Denise Drittone;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria. aa 2014/2015. risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Palermo e di Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di Universita' degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota prot.MIUR 24848 del 22.09.2014;
Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell’ammissione al corso»;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università indicata in ricorso come prima scelta, avuto riguardo alla nota MIUR a prot. n. 24848 del 22 settembre 2014;
Ritenuto, inoltre, che va fissata l’udienza per la definizione nel merito del ricorso,