TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-05-31, n. 202203706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-05-31, n. 202203706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203706
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 03706/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04129/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4129 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Chiara Rammaro in Napoli, via Po n. 15;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione Civile di Napoli, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Sud, D.D. 1349 DGT/4, datato 6 agosto 2019, notificato a mezzo pec in data 07.08.2019, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico, presentato in data 17.07.2019 dal ricorrente avverso il provvedimento n. 48633 del 13.06.2019, notificato in data 19.06.2019, avente ad oggetto la revisione della patente di guida della categoria B n. U1X747763L;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 17 maggio 2022, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 7.8.2019 veniva notificato al ricorrente il decreto sopra epigrafato, con il quale era respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Motorizzazione Civile di Benevento disponente la revisione della patente di guida, ex art. 128 CdS, a carico di esso ricorrente.

A fondamento delle decisioni della P.A. è stata posta una condotta di guida non prudenziale, posta in essere dal ricorrente in occasione di un sinistro stradale;
invero, in base alla ricostruzione operata dal nucleo operativo della Legione dei Carabinieri di Cerreto Sannita, richiamata da ambo i provvedimenti, costui avrebbe effettuato una irregolare manovra, ossia una inversione a “U” non consentita dalla segnaletica stradale, così determinando l’impatto con altro autoveicolo.

Avverso i provvedimenti, l’istante ha proposto ricorso al Giudice di pace, per chiedere la sospensione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia dell’autoveicolo e l’annullamento del verbale;
in via giustiziale, poi, l’istante ha fatto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
quest’ultimo, valorizzando la natura cautelare del provvedimento de quo, nel superiore interesse della sicurezza pubblica, ha ritenuto che l’evento richiamato nel provvedimento costituiva chiaro indice di mancata conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale e pertanto respingeva il ricorso.

Da qui l’impugnazione all’esame, con al quale il ricorrente deduce:

1) Nullità per eccesso di potere, sviamento, difetto di istruttoria, irragionevolezza, violazione del giusto procedimento, manifesta ingiustizia, pretestuosità, contraddittorietà, irrazionalità, difetto di motivazione (art. 3 L. 241/90 e ss.mm.ii.), in quanto la motivazione del rigetto si sarebbe fondata, in modo acritico, sugli esiti dei controlli del nucleo operativo, coma da verbale;
quest’ultimo, tuttavia, dovrebbe ritenersi inattendibile perché redatto a distanza di 30 minuti dal sinistro e fondato su presupposti manifestamente errati perché contesta all’istanza la violazione dell’art. 176 C.d.S., che però dovrebbe applicarsi alla circolazione su autostrada o strada extraurbana principale, e non secondaria, come nel caso di specie;

2) Violazione art. 128 C.d.S. e art. 10 e 10-bis L. 241/90 – eccesso di potere per difetto di istruttoria con conseguente sviamento e travisamento, in quanto la P.A. avrebbe omesso di valutare le osservazioni presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e in sede in ricorso gerarchico;

3) Inesattezza e erronea indicazione della dinamica descritta nel provvedimento impugnato – abnormità ed ingiustizia manifesta della sanzione, in quanto la P.A. avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente fosse responsabile del sinistro, che, invece, avrebbe dovuto imputarsi al conducente dell’altro veicolo;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 128 C.d.S., eccesso di potere e sviamento, nonché perplessità dell’azione amministrativa, in quanto la dinamica presuntivamente ricostruita dai Carabinieri risulterebbe manifestamente errata e contraddittoria;
costoro, infatti, avrebbero dichiarato che gli autoveicoli, al momento dell’accertamento, si trovavano nella posizione assunta nella fase terminale dell’evento nonostante avessero verbalizzato la deposizione di un conducente che aveva riferito dello spostamento di uno di essi.

L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

L’adito TAR respingeva la proposta istanza cautelare con Ordinanza n. 1844/2019.

Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava, poi, la sentenza con cui il Giudice di Pace respingeva l’istanza di annullamento del verbale su cui si fondava il provvedimento impugnato, ritenendo legittima la sussunzione della fattispecie in esame nell’art. 176 C.d.S., nonostante si trattasse di strada secondaria extraurbana, e corretti e professionali i rilievi effettuati dal nucleo operativo;
in ultimo, considerava irrilevante la redazione non immediata del verbale medesimo.

All’esito dell’udienza del 17 maggio 2022, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

Giova preliminarmente richiamare il disposto dell’art. 128 del codice della strada, il quale prevede la facoltà per gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri di disporre la revisione della patente, e quindi di sottoporre a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida, allorché sorgano dubbi sulla persistenza dei loro requisiti fisici o psichici, ovvero sulla loro idoneità tecnica.

La giurisprudenza ha osservato che si tratta di misura, lato sensu, cautelare, che non ha finalità sanzionatorie (cfr. Cons. di Stato, V, n. 1807/2021, e parere n. 50/2018), a tutela del superiore interesse alla sicurezza della circolazione stradale.

Stante la suddetta finalità, non è richiesto il previo accertamento della responsabilità del conducente, bensì il ragionevole dubbio, ingenerato dalla dinamica del sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica del titolare (Cons. di Stato, IV, n. 2430/2013).

Tanto premesso, è controversa la legittimità del provvedimento di revisione della patente di guida imposta al ricorrente a seguito di intercorso sinistro stradale.

Quanto al primo motivo, incentrato sul vizio di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, va osservato che quest’ultimo fa riferimento alla comunicazione dei Carabinieri relativa al sinistro occorso che ha interessato il ricorrente e altro veicolo, dalla cui dinamica è stata desunta la mancanza, in capo al primo, delle capacità tecniche necessarie per la guida di veicoli.

Al riguardo, va rimarcato che il provvedimento de quo sconta ampia discrezionalità, bastando, come sopra detto, il semplice dubbio, non irragionevole, sul permanere dei requisiti di idoneità relativi, di cui va dato conto in motivazione (cfr. Cons. di Stato, IV, n. 5682/2018 e, da ultimo, n. 7548/2021;
TAR Campania, Napoli, V, n. 7611/2021).

A tal fine, il richiamo al verbale di polizia è sufficiente ed adeguato ad integrare la motivazione richiesta.

Peraltro, il detto verbale non può ritenersi minato nella sua attendibilità per il solo fatto che è stato redatto a distanza di 30 minuti dalla collisione;
come già osservato dal Giudice di pace, nella sentenza depositata in atti dallo stesso ricorrente, gli agenti operanti “non potevano contestare immediatamente la violazione e tanto meno erano tenuti, in quanto era necessario, essendo intervenuti a seguito di un sinistro stradale, compiere una indagine sui luoghi teatro del sinistro”;
accertamento, evidentemente, effettuabile solo ex post.

Invero, nessuna disposizione prescrive che, affinché i verbali di polizia abbiano valenza documentale, questi siano redatti contestualmente ai fatti oggetto di verificazione (il che è evidentemente impossibile) o da soggetti che abbiano assistito de visu all’evento, essendo sufficiente che siano invece redatti nell’immediatezza del fatto, intendendosi per tale una ragionevole prossimità temporale dall’evento tale da consentirne la ricostruzione;
per vagliarne l’attendibilità, per converso, si ritiene rilevante la natura e l’entità delle operazioni effettuate, tali da dimostrare che le indagini e gli accertamenti sono stati condotti in maniera oggettiva e completa.

Nel caso di specie, lo studio dello stato dei veicoli dopo l’evento e delle persone coinvolte, a seguito del sinistro, la raccolta delle dichiarazioni spontanee di queste ultime e i plurimi rilievi foto-planimetrici dimostrano l’ineccepibilità delle operazioni effettuate dal nucleo operativo dei Carabinieri, rendendo del tutto plausibile la dinamica da questi descritta – ovvero che l’impatto fu determinato da un’inversione di marcia dell’istante, non consentita dalla segnaletica verticale ed orizzontale ed oggettivamente costituente grave imprudenza nella guida degli autoveicoli.

Come si legge nel verbale dei Carabinieri, “il veicolo (n.d.e., guidato dal ricorrente) proveniente dallo svincolo di Telese Terme, con direzione di marcia obbligatoria Benevento/Caianello, così come previsto dalla segnaletica verticale ed orizzontale, giunto all’intersezione con la S.S. NSA 547 ex SP 115 (Fondo Valle Isclero), anziché proseguire la marcia come la segnaletica gli imponeva, effettuava manovra di svolta a sinistra, ovvero, effettuava inversione ad “U”, tentando di immettersi sulla SS NSA 547, sulla corsia di marcia con direzione Caserta, ponendo la propria autovettura in modo trasversale sulla corsia dei veicoli che provengono da Caserta con direzione di marcia Benevento/Caianello”;
così non potendo evitare l’impatto con altra autovettura proveniente da tale ultima direzione;
di fatto, il ricorrente “invertiva” il senso di marcia ovvero procedeva in senso opposto a quello consentito, come contestato dagli operatori (cfr. relazione incidente stradale, depositata in atti in data 12.11.2019).

Al contrario, la ricostruzione offerta dal ricorrente, secondo cui l’impatto sarebbe stato determinato dall’elevata velocità con cui procedeva, sulla sua carreggiata, l’altro veicolo, oltre a non risultare suffragato da alcun elemento probatorio, è del tutto inidonea a confutare quanto accertato dagli agenti operanti e non elide affatto il profilo di colpa, sub specie di grave imprudenza, imputabile al ricorrente;
non è contestata, invero, l’effettuata “inversione” non consentita, che di per sé costituisce grave infrazione;
per quanto rileva nella presente sede, poi, non rende irragionevole la valutazione operata dalla P.A. circa l’inidoneità tecnica del ricorrente.

Sotto tale profilo, invero, la prospettazione attorea non esclude affatto la - quantomeno concorrente - responsabilità nella causazione del sinistro e, dunque, il non irragionevole dubbio sulla persistenza della capacità tecnica alla guida dei veicoli.

Alla luce di quanto precede, risultano infondati anche il terzo e quarto motivo di censura, con i quali il ricorrente, per un verso, contesta la sua responsabilità nella causazione del sinistro, per quanto detto indiscutibile, e, per altro, si limita ad evidenziare una apparente contraddizione in cui sarebbero incorsi i Carabinieri – in ordine al posizionamento dei veicoli dopo il sinistro –, che ragionevolmente è stata ritenuta ininfluente dalla P.A.;
va, al riguardo, ribadito che non risultano allo stato ricostruzioni alternative attendibili che possano altrimenti spiegare la dinamica del sinistro, ed anzi quella del nucleo operativo risulta la più verosimile.

Inoltre, va pure ribadito che, non trattandosi di misura sanzionatoria ma cautelare, nel superiore interesse della sicurezza della circolazione stradale, la revisione della patente può essere disposta anche quando venga meno l’assoluta certezza sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica in capo al titolare della patente di guida.

Quanto poi alla circostanza, reiteratamente contestata, della natura extraurbana della strada, ma, secondo il ricorrente, secondaria, sicché non avrebbe potuto essere contestata la violazione dell’art. 176 del C.d.S., va osservato che il richiamato articolo, al comma 1 (peraltro, regolarmente citato dai Carabinieri), fa espresso richiamo all’art. 175 del C.d.S.;
quest’ultimo, nella elencazione delle strade, fa riferimento alle “altre strade individuate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, facendo rientrare nel campo di applicazione della disposizione anche quelle extraurbane secondarie, quale è quella sulla quale la violazione veniva contestata al ricorrente.

Con riferimento, poi, al secondo motivo di censura, incentrato sulla omessa valutazione delle osservazioni rese dal ricorrente in sede procedimentale, il Collegio intende richiamare il consolidato orientamento secondo cui l’obbligo di esame ex art 10 L. 241/90 non comporta la confutazione analitica delle osservazioni presentate dall’interessato, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda, nella sostanza, percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni (cfr. Cons di Stato, IV, n. 941/2017;
TAR Campania, Napoli, V, n. 494/2020);
nello specifico, il richiamo operato dall’Ufficio al verbale dei Carabinieri, che smentisce la tesi di parte ricorrente, non può che ritenersi esaustivo ai fini della ricostruzione dell’iter logico seguito dalla P.A. resistente, anche alla luce delle osservazioni da costui offerte.

Il ricorso, per quanto precede, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.

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