TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-02-03, n. 202000074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-02-03, n. 202000074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000074
Data del deposito : 3 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2020

N. 00074/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00603/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 603 del 2019, proposto da
A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C G, G L, E G e I G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Tutela Salute – A.T.S. Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P T e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;



nei confronti

Siemens Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S B e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvana Congiu in Cagliari, Vico II Merello n.1;



per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale di ATS Sardegna-Azienda per la Tutela della Salute n. 5152 del 28/06/2019, comunicata con nota R.U.P. dell'1/07/2019, che ha approvato gli atti della gara telematica indetta per la “Fornitura in service “area del siero chimica-clinica” - sistemi diagnostici per l'esecuzione di esami in chimica ed immunochimica per i laboratori di Ats” (docc. 1 e 2), nella parte in cui ha aggiudicato il Lotto 2 a favore di Siemens Healthcare S.r.l.;

- di tutti i verbali di gara (doc. 3), e segnatamente del verbale della seduta del 18/03, ove è stato stabilito il metodo di lavoro, e dei verbali delle sedute riservate dell'11/04, del 18/04, del 21/05, del 4/06, del 6/06, del 10/06 (Verbali nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 10), nella parte in cui la Commissione ha attribuito i punteggi tecnici, della seduta pubblica dell'11/06 e della graduatoria provvisoria ivi redatta, in parte qua;

- ove occorrer possa, della determinazione di indizione della gara, del Bando, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto, e relativi allegati, dei chiarimenti, ove lesivi della posizione della ricorrente, con particolare riferimento al chiarimento fornito al quesito n. 16), formulato l'11/12/2018, sulla previsione di cui all'art. 16, quarto trattino del Disciplinare di Gara e nota di cui all'Allegato 5B del Capitolato Speciale d'Appalto, riportato nel documento denominato “Riepilogo quesiti definitivo” (cfr. pag. 40 e 45) in parte qua;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

nonche', per la declaratoria di inefficacia:

- del contratto nelle more eventualmente stipulato tra ATS Sardegna e Siemens in relazione al Lotto 2, ancorché non comunicato;

e per la dichiarazione del diritto all'aggiudicazione e al contratto del Lotto 2, con espressa dichiarazione di disponibilità dell'R.T.I. A al subentro nello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Siemens Healthcare S.r.l. e di A.T.S. Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – La società A s.r.l. ha partecipato alla procedura aperta per la «fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami in chimica ed immunochimica per i laboratori di A.T.S. Sardegna» , indetta con la deliberazione del direttore generale dell’A.T.S. Sardegna, n. 727 del 6 giugno 2018, suddivisa in due lotti territoriali, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla gara per l’aggiudicazione del Lotto 2 hanno partecipato altri tre concorrenti: Siemens Healthcare S.r.l., l’R.T.I. Beckman Coulter S.r.l. e l’R.T.I. Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.

2. - All’esito delle operazioni di gara relative al Lotto 2, Siemens si è classificata prima con un punteggio complessivo di 96,65 (di cui 80 per la parte tecnica e 16,65 per quella economica), mentre A si è classificata seconda con un punteggio di 92,48 punti (di cui 72,48 per la parte tecnica e 20 per quella economica).

Con determinazione dirigenziale n. 5152 del 28 giugno 2019, A.T.S. Sardegna ha aggiudicato il Lotto 2 alla Siemens.

3. - Con il ricorso in esame, la A chiede l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto 2, nonché degli altri atti della procedura meglio indicati in epigrafe, sul presupposto che l’offerta dell’aggiudicataria Siemens non contempli i requisiti minimi richiesti dal bando di gara, e quindi debba essere esclusa; e che, comunque, la commissione aggiudicatrice abbia errato nella attribuzione dei punteggi all’offerta della controinteressata.

4. - Si è costituita in giudizio A.T.S. Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto.

5. - Resiste in giudizio anche la Siemens Healthcare s.r.l., che, oltre a concludere per la reiezione del ricorso principale, propone ricorso incidentale depositato il 10 ottobre 2019, con il quale chiede l’annullamento degli atti della procedura di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della ricorrente principale A, nonché per contrastare le censure proposte da A relative alla fase di valutazione e assegnazione dei punteggi all’offerta di Siemens.

6. - Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - I motivi proposti con il ricorso in esame si sviluppano intorno a due direttrici: da un lato, le censure (corrispondenti ai primi due motivi) con le quali si deduce l’illegittimità della mancata esclusione dell’offerta della Siemens; dall’altro lato, le censure dirette a contestare l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.

8. - Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente A lamenta la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e f-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), nonché la violazione della lex specialis di gara, in quanto l’offerta della Siemens avrebbe dovuto essere esclusa per aver reso informazioni e dichiarazioni non veritiere in ordine al possesso di caratteristiche delle apparecchiature offerte (previste come sub-criteri di valutazione nell’Allegato 5B al capitolato speciale) sulla base delle quali ha ottenuto il massimo punteggio previsto.

La censura rileva, quindi, sia come causa di esclusione (ai sensi dell’art. 80, comma 5 cit., invocato dalla ricorrente), sia come causa della erronea attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica.

La ricorrente riferisce che l’art. 18 del disciplinare di gara prevedeva che i concorrenti inserissero nella busta dell’offerta tecnica un elaborato riepilogativo delle caratteristiche di qualità, redatto sulla falsariga dei “Criteri di attribuzione del punteggio” di cui all’allegato 5B, al fine di agevolare l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione.

Nel documento redatto da Siemens sarebbero contenute diverse dichiarazioni non rispondenti al vero:

a) con riferimento al sub-criterio di valutazione B4 (2 punti per il «grado di continuità operativa (modalità di caricamento campioni, reagenti, dispositivi ausiliari, esecuzione di calibrazioni, controlli) […]. Maggior continuità operativa maggior punteggio» ), di cui Siemens ha dichiarato il possesso,

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