TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-04, n. 202301995
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Testo completo
Pubblicato il 04/02/2023
N. 01995/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04336/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4336 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Tor Pignattara 132;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno in data 18 gennaio 2017 e notificato in data 20 febbraio 2017;
nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento prot. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno in data18 gennaio 2017, con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 17 novembre 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, risultando a carico dell’istante i seguenti pregiudizi penali:
- decreto penale di condanna n. 236/04, esecutivo il 2 luglio 2004 per il reato di cui agli artt. 477 c.p. (falsità commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (falsità commessa da privato);
- procedimento penale n. 1749/14 per violazione di cui all’art. 590 2 e 3 c. c.p. (lesioni colpose) e art. 227, comma 3, del d.m. n. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- in data 27 maggio 2010 segnalazione per violazione art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico) dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-;
- in data 18 giugno 2012 segnalazione della Procura della Repubblica di -OMISSIS- per violazione del D.P.R. n. 309/1990 art.73 comma 1 (stupefacenti);
- in data 2 aprile 2016 segnalazione della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- per violazione dell’art. art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 (T.U. Immigrazione):
- dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, non essendo stati riportati nella domanda di cittadinanza i suddetti precedenti penali.
Lamenta in sintesi il ricorrente la “violazione dell’art. 9 comma 1 lettera f della legge 91/92 per eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza e difetto di istruttoria” , atteso che le due condanne riportate riguardano reati estinti al momento della presentazione dell’istanza di cittadinanza, dei quali, pertanto, l’istante non può essere chiamato a risponderne a titolo di falso (come invece sostenuto dal Ministero) in quanto si trattava di reati estinti, dunque inesistenti.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma e in data 19.10.2022 ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato, accompagnato da un rapporto difensivo.
All’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2022, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis , n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater , n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla