TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-06-13, n. 202207763

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-06-13, n. 202207763
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207763
Data del deposito : 13 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2022

N. 07763/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08483/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8483 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Italiana Ospedalità Privata per la Regione Lazio Aiop Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R I, D V, A V O, con domicilio eletto presso lo studio R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Ad Acta Attuazione Piano di Rientro Dai Disavanzi Nel Settore Sanitario della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:

- del silenzio-diniego sulla domanda di accesso ai documenti formatosi sull'istanza di accesso inviata dalla Associazione ricorrente alla Regione Lazio — Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria;
Area Sistemi di Remunerazione e Controlli e Verifiche;
Cabina di Regia SSR;
oltre che al sub Commissario per l'attuazione del PDR del SSR della Regione Lazio;
e da questi ricevuta in data 24 aprile 2014;

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificati in data 01/12/2014:

- della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria (Area Sistemi di Remunerazione e Controlli e Verifiche), prot. n. 622739, del 10.11.2014, recante il provvedimento di diniego parziale sull'istanza di accesso integrativa inviata dalla Associazione ricorrente in data 07.11.2014, con la quale I'A.I.O.P. ha richiesto di accedere all'ulteriore documentazione non esibita dall'Amministrazione ed in concreto indispensabile per conoscere i criteri impiegati per l'effettuazione dei controlli analitici e per la determinazione delle relative sanzioni;

- se ed in quanto necessario, della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria (Area Sistemi di Remunerazione e Controlli e Verifiche), prot. n. 649689, del 21.11.2014, con cui è stato disposto il differimento dell'accesso alla data del 28.11.2014, previo richiamo e conferma di quanto disposto nella precedente nota, prot. n. 622739, del 10.11.2014, nonché del verbale delle operazioni parziali di accesso del 28.11.2014;

- di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale con quelli impugnati;

nonché per l’accertamento

del diritto dell'Associazione ricorrente di prendere visione e di estrarre copia dei seguenti atti:

- nota della Regione Lazio, prot. n. 9536, del 27.09.2012;
- nota della Regione Lazio, prot. n. 5113, del 9.05.2013;

- nota della Regione Lazio, prot. n. 6767, del 01.07.2013;

- allegati alla nota della Regione Lazio, prot. n. 9125, del 05.07.2010;

- dei campioni dei ricoveri selezionati ai fini dei controlli esterni (anni 20092011-2010, 2012) sulle strutture associate AIOP LAZIO, comprensivi per ciascuna cartella clinica della variabile " tipologia di controllo ", " controllo analitico mirato ", " controllo mirato libero ", " controllo casuale ", nonché, per i soli controlli mirati, delle relative sottotipologie ovvero " Drg incoerenti ", " Drg complicati ", " Ulteriori Drg ad alto rischio di incongruenza ", così come previsto dalla Direttiva ASP n. 3 del 30.10.2010 e dalla nota ASP n. 1051 del 27.02.2004;

- del criterio statistico adottato ai fini della selezione dei volumi di cartelle cliniche da individuare con modalità di campionamento casuale, ai sensi dell'art. 79, comma 1 septies della Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

- di ogni altro atto da cui sia possibile ricavare i criteri utilizzati e la tipologia di controlli effettuati.

e la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente all'ostensione dei documenti e degli atti in questione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Commissario Ad Acta Attuazione Piano di Rientro Dai Disavanzi Nel Settore Sanitario della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

L' Associazione Italiana Ospedalità Privata per la Regione Lazio riferisce di avere ricevuto diverse segnalazioni in merito alle richieste di emissione di note di credito che le Ausl hanno avanzato nei confronti delle strutture associate operanti sul territorio della Regione Lazio, a fronte delle risultanze dei controlli automatici e di quelli analitici (esterni) relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011.

Pertanto, in data 24 aprile 2014 1'A.I.O.P. ha inoltrato alle competenti Direzioni regionali ed al sub Commissario per l'attuazione del PDR del SSR un'istanza di accesso con la quale ha richiesto, per conto delle strutture associate operanti sul territorio della Regione Lazio, “ di prendere visione con rilascio di copia delle risultanze dei controlli automatici e di quelli analitici esterni, di congruità ed appropriatezza per gli acuti e la riabilitazione post acuzie per gli anni 2009, 2010,2011 e 2012 ”.

A seguito dell’inerzia della Regione, in data 26 giugno 2014 ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale ha chiesto l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso in esame.

A sostegno della propria domanda ha censurato la violazione degli art. 22 e ss. della legge n. 241/1990. In particolare, ha evidenziato che l'acquisizione delle risultanze dei controlli sarebbe indispensabile per consentire alle aziende associate di verificare l'attendibilità delle richieste di emissione di note di credito emesse nei loro confronti e che detta circostanza sarebbe di per sé sufficiente a radicare la sussistenza dell’interesse.

Nelle more, con nota del 10 luglio 2014, l’Amministrazione ha comunicato all’istante che “ nulla osta da parte degli scriventi uffici all'accesso agli atti da voi richiesti ”.

Il successivo 24 luglio 2014 è stata quindi ostesa la seguente documentazione: nota della Regione Lazio, prot. n. 166255, del 13.12.2013 avente ad oggetto " Controlli esterni anni 2009, 2010 e 2011 ";
nota della Regione Lazio, prot. n. 276633, del 13.05.2014 avente ad oggetto " Esiti dei controlli esterni 2012 ";
nota della Regione Lazio, prot. n. 87549, del 12.02.2014 avente ad oggetto " Controlli automatici 2009,2010, 2011 e 2012 ".

Con missiva del 07.10.2014, l’Associazione ha rappresentato alla Regione che “ con riferimento al contenuto delle note di cui è stata consentita l'estrazione di copia, non è dato in alcun modo evincere il criterio utilizzato a fini della valutazione e valorizzazione, in termini economici, della asserita inappropriatezza e incongruità delle prestazioni riscontrata e per I 'applicazione delle relative sanzioni (con particolare riferimento a quelle "aggiuntive") nei confronti delle strutture. Appare quindi indispensabile acquisire le effettive modalità tecniche di calcolo — per ciascun istituto – ai fini della riproducibilità del dato ”.

Ha quindi formulato una ulteriore istanza di accesso agli atti, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, integrativa della precedente, con cui ha chiesto di prendere visione e di estrarre copia della documentazione richiamata dalle stesse note prot. n. 166255, del 13.12.2013 e prot. n. 87549, del 12.02.2014.

Con nota del 10.11.2014, la competente Direzione regionale ha riscontrato negativamente quest’ultima domanda, rilevando che, “ avendo ad oggetto dati inerenti la funzione di controllo esercitata dalla Regione, si pone come una forma ingiustificata di ingerenza nell'esercizio del potere pubblico di controllo, finalizzato alla verifica della appropriatezza e della congruità delle prestazioni sanitarie erogate, a tutela sia del diritto alla salute dei cittadini costituzionalmente garantito sia dell'interesse pubblico alla corretta gestione della spesa ”.

Ancora, essa sarebbe “ ridondante in quanto già le singole strutture hanno avanzato medesima richiesta di accesso ai dati dei controlli sulle stesse effettuati ” e “ del tutto inammissibile poiché richiede elementi/criteri/dati già perfettamente noti alle strutture i cui interessi rappresenta ”.

Nonostante la ritenuta inammissibilità dell'istanza, la Regione ha comunque provveduto ad ostendere parte della documentazione analiticamente richiesta dalla Associazione nella propria istanza e segnatamente: nota prot. n. 167/ASP/DG, del 10.01.2011;
nota prot. n. 6856/ASP/DG, del 19.05.2011;
nota prot. n. 14701/ASP/DG, del 13.11.2011;
nota prot. n. 3586/ASP/DG, del 02.04.2012;
nota prot. n. 13390/ASP/DG, del 31. 12.2012;
nota prot. n. 3620/ASP/DG, del 26.03.2013;
nota prot. n. 3795/ASP/DG, del 02.04.2013.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 dicembre 2014, l’Associazione ha chiesto l’annullamento della predetta nota della Regione del 10 novembre 2014, nonché l’accertamento del proprio diritto “ di prendere visione e di estrarre copia dei seguenti atti: nota della Regione Lazio, prot. n. 9536, del 27.09.2012;
nota della Regione Lazio, prot. n. 5113, del 9.05.2013; nota della Regione Lazio, prot. n. 6767, del 01.07.2013;
allegati alla nota della Regione Lazio, prot. n. 9125, del 05.07.2010;
dei campioni dei ricoveri selezionati ai fini dei controlli esterni (anni 2009- 2011-2010, 2012) sulle strutture associate AIOP LAZIO, comprensivi per ciascuna cartella clinica della variabile "tipologia di controllo”, “controllo analitico mirato", "controllo mirato libero", "controllo casuale", nonché, per i soli controlli mirati, delle relative sottotipologie ovvero "Drg incoerenti", "Drg complicati", "Ulteriori Drg ad alto rischio di incongruenza", così come previsto dalla Direttiva ASP n. 3 del 30.10.2010 e dalla nota ASP n. 1051 del 27.02.2004;
del criterio statistico adottato ai fini della selezione dei volume di cartelle cliniche da individuare con modalità di campionamento casuale, ai sensi dell'art. 79, comma 1 septies della Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
di ogni altro atto da cui sia possibile ricavare i criteri utilizzati e la tipologia di controlli effettuati
”.

A sostegno della propria domanda ha dedotto la violazione degli art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, nonché l’illogicità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione, atteso che “ l'Amministrazione regionale non consente in alcun modo di evincere il criterio effettivamente impiegato ai fini della valutazione e valorizzazione, in termini economici, della asserita inappropriatezza e incongruità delle prestazioni riscontrata e per l'applicazione delle relative sanzioni (con particolare riferimento a quelle "aggiuntive") nei confronti delle strutture associate A.I.O.P. ”.

In particolare, i provvedimenti sanzionatori assunti dalla Regione recherebbero unicamente l'importo complessivo da corrispondere senza dare conto dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'irrogazione della sanzione e dei criteri di quantificazione della stessa. L'ulteriore documentazione di cui è stata richiesta l'ostensione sarebbe indispensabile per consentire la verifica della legittimità dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate all'esito degli stessi.

La richiesta verterebbe sui semplici elementi documentali relativi ai controlli che non richiederebbero alcun tipo di elaborazione di dati e che dovrebbero necessariamente essere in possesso della Regione, sotto pena di illegittimità delle sanzioni irrogate.

Si è costituita la Regione eccependo preliminarmente l’inammissibilità dei ricorsi de quibus per carenza di interesse attuale e concreto atteso che la documentazione richiesta avrebbe ad oggetto procedimenti di controllo che ormai si sono conclusi. Ha eccepito altresì la inammissibilità per genericità delle istanze di accesso attraverso le quali l’Associazione vorrebbe effettuare un controllo generalizzato sull’azione amministrativa.

Ad ogni modo, sarebbe stato richiesto l’accesso a documenti non formati, a modalità tecniche e a criteri di calcolo, nonché a dati provvisori impossibili da estrapolare in quanto frutto dell’applicazione di algoritmi presenti in procedure informatiche che utilizzano un linguaggio informatico di programmazione, elaborati in applicazione e nel rispetto della normativa di riferimento ed inoltre privi di effetti perché endoprocedimentali.

Ancora, il “ criterio utilizzato ai fini della valutazione e della valorizzazione, in termini economici, dell’inappropriatezza e incongruità delle prestazioni e per l’applicazione delle relative sanzioni ”, sarebbe stabilito nel DCA n. 40 del 26.03.2012 e nel DCA n. 58 del 4.08.2009, entrambi pubblicati sul BURL e sul sito internet di LazioSanità.

In relazione alla richiesta criteri e dei campioni dei ricoveri selezionati ai fini dei controlli esterni sulle prestazioni erogate dalle Case di Cura, ha evidenziato che tali dati sarebbero già conosciuti dalle singole strutture poiché ogni elemento utile a verificare la correttezza dell’operato dei medici incaricati del controllo sarebbe riportato nei verbali sottoscritti anche dall’erogatore privato sottoposto a controllo.

Infine, relativamente al criterio statistico adottato ai fini della selezione delle cartelle cliniche da individuare con modalità di campionamento casuale, ha precisato che “ il controllo casuale, come previsto dalle Direttive ASP, n. 3 del 2009 e n. 1 del 2012 è effettuato tramite un 'estrazione "automatica" eseguita dal Sistema Informatico dei Controlli ”.

La Regione ha riferito, altresì, che, ad ogni buon conto, avrebbe consentito l’accesso alle note richieste, limitatamente ai dati delle strutture associate AIOP ad esclusione delle note prot. n. 9125 del 5.07.2010, prot. n. 5113 del 9.05.2013 e prot. n. 6767 dell’1.07.2013 che conterrebbero, in parte, dati meramente provvisori e non definitivi, la cui conoscenza determinerebbe una visione parziale e, perciò, erronea delle risultanze dei controlli effettuati. Di conseguenza, avrebbe consentito l’accesso solo ai dati definitivi contenuti nelle stesse.

La nota prot. n. 9356/ASP/DG del 27.09.2012, infine, non esisterebbe. Tale protocollo sarebbe relativo ad una nota del 24.9.2012 che non atterrebbe alla materia dei controlli.

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione

2. Si procede con lo scrutinio del ricorso introduttivo del giudizio.

Rileva il Collegio che detto ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che, nelle more, l’Amministrazione, con nota del 10 luglio 2014, ha comunicato all’istante che " nulla osta da parte degli scriventi uffici all'accesso agli atti da voi richiesti ", ed il successivo 24 luglio 2014 ha proceduto ad ostendere la seguente documentazione: nota della Regione Lazio, prot. n. 166255, del 13.12.2013 avente ad oggetto " Controlli esterni anni 2009, 2010 e 2011";
nota della Regione Lazio, prot. n. 276633, del 13.05.2014 avente ad oggetto "Esiti dei controlli esterni 2012";
nota della Regione Lazio, prot. n. 87549, del 12.02.2014 avente ad oggetto "Controlli automatici 2009,2010, 2011 e 2012
".

E’ quindi cessata l’inerzia procedimentale, e la Regione ha consentito l’accesso ai documenti richiesti.

3.Con il ricorso per motivi aggiunti viene impugnata la nota del 10.11.2014, con cui, come visto, la Regione ha dato riscontro parzialmente negativo alla ulteriore istanza di accesso dell’Associazione.

Detto ricorso è fondato solamente nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare.

4. Innanzitutto devono essere scrutinate le eccezioni preliminari sollevate dalla Regione di improcedibilità per carenza di interesse e di inammissibilità per genericità delle istanze di accesso attraverso le quali l’Associazione vorrebbe effettuare un controllo generalizzato sull’azione amministrativa.

Dette eccezioni si palesano infondate per le ragioni che si vengono ad illustrare.

Invero, l’interesse diretto attuale e concreto di cui alla legge 241/1990 di cui è titolare l’Associazione consiste nel “porre in essere, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, un'attività strumentale all'acquisizione di elementi e circostanze di fatto che determinano il contenuto di provvedimenti aventi effetti gravemente lesivi degli interessi economici delle aziende associate, per far sì che queste possano poi autonomamente valutare se porre in essere azioni giurisdizionali finalizzate alla loro tutela;
ovvero, qualora dette azioni siano già state esperite, se censurare le impugnate richieste anche sotto il profilo afferente alla loro (eventuale) erronea quantificazione ed, in ogni caso, per consentire all'AIOP di disporre di dati concreti per interloquire con la Regione e le AUSL in merito alla conduzione dei controlli e sul loro contenuto, interesse questo peculiare e specifico dell'Associazione”.

Il che esclude che la finalità perseguita dall’istante possa essere ricondotta ad un controllo generale dell’azione amministrativa.

Devono quindi essere respinte le eccezioni in rito sollevate dalla Regione.

5. Si procede con lo scrutinio del merito del ricorso per motivi aggiunti.

E’ d'obbligo una premessa ricostruttiva.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione.

La tutela giurisdizionale del diritto di accesso, dunque, assicura all'interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della pubblica amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica.

L'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della l. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n. 4930).

Sempre in linea di principio, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego.

Il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato. Il giudice può, quindi, ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere , solo se ne sussistono i presupposti, il che, pertanto, implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i requisiti prescritti dalla legge per l'accesso, potendolo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Roma n. 1490/2022;
T.A.R. Napoli n. 1165/2016).

Invero la L. 241/990, negli artt. 22 e seg., è rigorosa nello scandire i presupposti ineliminabili che devono imprescindibilmente ricorrere: la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi, presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante;
la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso;
il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso.

La richiesta non può, dunque, ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive ma deve fornire la prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico - funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (T.A.R. Roma, n. 1490/2022;
T.A.R. Roma n. 8548/2018).

Questo implica, inevitabilmente, che la domanda di accesso debba avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non potendo essere generica e dovendo, per contro, riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (C. di St. n. 1751/2022;
C. di St. n. 8333/2021;
T.A.R. Parma n. 189/2020).

6. Orbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra esposte nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio, si ritiene che la Regione debba procedere all’ostensione della seguente documentazione:

- note prot. n. 9125 del 5.07.2010, prot. n. 5113 del 9.05.2013 e prot. n. 6767 dell’1.07.2013 e relativi allegati, in quanto contengono i dati che la Regione ha utilizzato per la determinazione delle sanzioni e degli abbattimenti, con conseguenze sulla remunerazione delle prestazioni rese e sui budget e che devono essere rese ostensibili dal momento in cui vengono inseriti in un documento esistente;

- i campioni dei ricoveri selezionati ai fini dei controlli esterni sulle prestazioni erogate dalle Case di Cura, che devono essere ritenuti esistenti e contenuti in documenti proprio sulla base dell’affermazione dell’Amministrazione che ha rilevato che " tali dati sono già conosciuti dalle strutture poiché ogni elemento utile a verificare la correttezza dell'operato dei medici incaricati del controllo è riportato nei verbali sottoscritti anche dall'erogatore privato sottoposto a controllo ". Non sussistono conseguentemente motivi che impediscano di farli conoscere anche all’associazione che rappresenta dette strutture. Peraltro, che la documentazione richiesta non comporti alcun tipo di elaborazione di dati risulta confermato dalle informazioni reperibili sul sito internet dell’ASP, ove si precisa che “ nella regione Lazio è attivato il Sistema Informativo dei controlli (SIC) che permette la raccolta a livello centrale dei dati relativi alla tipologia, ai risultati e alle conseguenze economiche di tutti i controlli analitici effettuati ”.

Non possono, invece, costituire oggetto di accesso:

- la nota prot. n. 9356/ASP/DG del 27.09.2012 in quanto inesistente, atteso che la Regione ha dichiarato che l’Associazione è incorsa nell’errore materiale relativo all’indicazione del numero di protocollo;

- i dati e le informazioni che, per essere forniti, richiedono un’attività di indagine e di elaborazione da parte della Regione. Come già detto, “ l’istanza di accesso deve attenere a documentazione già formata dalla pubblica amministrazione destinataria dell’istanza: questa, invero, pone in capo all’Amministrazione un mero dovere di dare (ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito), non anche un preliminare dovere di facere (ossia di confezionare una documentazione prima inesistente) ” (cfr. C. di St. n. 8333/2021);

- i criteri di calcolo, in quanto già indicati nel DCA n. 40 del 26.03.2012 e nel DCA n. 58 del 4.08.2009, entrambi pubblicati sul BURL e sul sito internet di LazioSanità, e nei relativi allegati;

- il criterio statistico adottato ai fini della selezione dei volumi di cartelle cliniche da individuare con modalità di campionamento casuale, ai sensi dell'art. 79, comma 1 septies della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, atteso che il controllo casuale, come previsto dalle Direttive ASP, n. 3 del 2009 e n. 1 del 2012 è effettuato tramite un “ estrazione automatica eseguita dal Sistema Informatico dei Controlli ”, dunque non c’è nulla a cui accedere.

7. In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e il ricorso per motivi aggiunti è fondato solamente nei limiti di cui si è detto.

Per l’effetto, deve essere ordinata della seguente documentazione: note prot. n. 9125 del 5.07.2010, prot. n. 5113 del 9.05.2013 e prot. n. 6767 dell’1.07.2013;
campioni dei ricoveri selezionati ai fini dei controlli esterni sulle prestazioni erogate dalle Case di Cura.

La Regione dovrà provvedere ad esibirla nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente decisione

8. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

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