TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-04-15, n. 202400130
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 15/04/2024
N. 00130/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2024, proposto dalla Comunanza Agrarna Skupnost delle Jus Comuelle Srenje Vicinie della Provincia di Trieste - Pokrajina Trst, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati B C, D I e C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Frezza, Paola Nodari, Sara De Biaggi e Alda De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto n° 35871/GRFVG del primo agosto 2023 del Servizio elettorale e del Consiglio delle autonomie locali della Regione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con atto notificato il 15 marzo 2024 e depositato in pari data la ricorrente ha trasposto il suo ricorso straordinario col quale ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la Regione ha nominato il Commissario per la provvisoria amministrazione per diciotto mesi del Comitato per l’amministrazione separata dei beni civici della frazione di Prosecco.
La ricorrente ha chiesto:
a) l’annullamento del decreto n° 35871/GRFVG del primo agosto 2023;
b) “ che si provveda a rendere esecutivo, con deliberazione della Giunta regionale, l’articolo 3, comma 7, della l. n. 168/2017 ”;
c) “ che si prenda atto che ai relativi adempimenti provvede con atti propri lo Jus Comunella Prosek/Prosecco”.
La ricorrente ha dedotto che “ la proprietà collettiva non è stata coinvolta prima della stesura del soprascritto Decreto, così come prevede la Legge 31 gennaio 1994, n° 97 ”.
2. Il Comune di Trieste e la Regione si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Per pacifica giurisprudenza ( ex multis Cons. di Stato, n. 3964/2022) il ricorso introduttivo della lite dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 cod.proc.amm., deve contenere, a pena di inammissibilità, i “motivi specifici” su cui lo stesso si fonda.
Il principio di specificità obbedisce alla logica di una puntuale e rigorosa individuazione della causa petendi , ai fini della perimetrazione della domanda proposta.
Come correttamente eccepito dalla difesa comunale, si deve rilevare l’assoluta genericità del ricorso per l’indeterminatezza dei motivi.
Il ricorso, infatti, si compone solo di alcune “premesse” e delle “conclusioni”. Si tratta di deduzioni fra loro non del tutto coerenti, che in ogni caso non consentono di ricostruire l’ iter logico-giuridico delle censure prospettate, con la conseguenza che non è dato comprendere quali siano gli asseriti vizi del provvedimento impugnato.
Come giustamente rilevato dalla difesa regionale, poi, il ricorso, per come formulato, non consente né ai resistenti né al giudice di individuare chiaramente le censure proposte e conseguentemente consentire ai resistenti di approntare le difese e al giudice di individuare correttamente l’oggetto del giudizio.
4.2. L’unico elemento testuale dal quale può astrattamente desumersi un profilo di censura è il passaggio nel quale la ricorrente ha dedotto che “ la proprietà collettiva non è stata coinvolta prima della stesura del soprascritto Decreto, così come prevede la Legge 31 gennaio 1994, n° 97 ”.
Sennonché anche questa censura è inammissibile perché generica: il parametro legale richiamato è l’intera legge n. 97/1994 – che si compone di ben 25 articoli - recante “ Nuove disposizioni per le zone montane” , senza che sia indicato un articolo preciso o una disposizione sufficientemente determinata.
In proposito sembra opportuno puntualizzare che, in difetto di una chiara indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto violati o, quanto meno, del fondamento giuridico delle doglianze esposte rispetto al provvedimento impugnato, non è invocabile il principio iura novit curia , poiché la conoscenza delle norme da parte del giudice non esonera il ricorrente dall'onere di precisare le ragioni dell'illegittimità del provvedimento stesso e il preciso parametro normativo che si assume violato (Cons. di Stato, n. 5421/2023).
Non può dunque esigersi dal Collegio - né consentirsi, anche per intuitive ragioni di rispetto del contraddittorio - un’estrapolazione di motivi di censura mai chiaramente formulati nel ricorso, destinato a delineare il thema decidendum del giudizio (T.A.R. F.V.G., n. 279/2023).
4.3. Anche l’ulteriore richiesta “ che si provveda a rendere esecutivo, con deliberazione della Giunta regionale, l’articolo 3, comma 7, della l. n. 168/2017 ” (il quale prevede che “ entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato ”) è sguarnita del nucleo minimale di esplicitazione dei profili di ritenuta violazione;nemmeno è più specificamente connotata la precisa azione promossa (caducatoria, di ottemperanza, avverso il silenzio-inadempimento).
5. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della parte ricorrente.