TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-02-25, n. 201900297
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Pubblicato il 25/02/2019
N. 00297/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2013 REG.RIC.
N. 00558/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato A D R, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Archibusieri 8;
contro
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti
Tullio Padovani, P P, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2013, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato A D R, con domicilio eletto presso lo studio A D R in Firenze, lungarno Archibusieri 8;
contro
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti
Tullio Prof. Padovani, P P, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 487 del 2013:
-del decreto del 6 marzo 2013 n. 61 con cui il Decano della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa ha indetto le votazioni per l'elezione del Rettore dell'Ateneo per il sessennio accademico 2013/2019 nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente ed in modo particolare
-del decreto n. 65 del 11.03.2013 con cui il Decano Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa ha:
1. decretato la convocazione del corpo elettorale per le elezioni del Rettore secondo la seguente articolazione: 17 e 18 aprile 2013 (primo scrutinio);22 e 23 aprile (secondo scrutinio);2 e 3 maggio 2013 (terzo scrutinio, previa seconda assemblea del corpo elettorale);6 e 7 maggio 2013 (ballottaggio o quarto scrutinio). Tali date sono poi state modificate come segue: 17 e 18 aprile 2013 (primo scrutinio);23 e 24 aprile (secondo scrutinio);2 maggio 2013 (eventuale seconda assemblea del corpo elettorale);6 e 7 maggio 2013 (terzo scrutinio);13 e 14 maggio 2013 (ballottaggio o quarto scrutinio).
2. fissato per il giorno 2 aprile 2013 alle ore 9.00 l’assemblea del corpo elettorale per la presentazione pubblica dei candidati a Rettore;
- del decreto n. 66 del11.03.2013 con cui il Decano Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa ha fissato le modalità di presentazione delle candidature per l’assemblea del 2 aprile 2013;
quanto al ricorso n. 558 del 2013:
del decreto del 2.04.2013 n. 83 con cui il Decano della Scuola Superiore di Studi Università e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa ha escluso la candidatura del Prof. G P alla carica di Rettore dell'Ateneo per il sessennio accademico 2013-2019, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente;
e, a seguito dei motivi aggiunti ai due ricorsi depositati in data 16 luglio 2013:
- delle operazioni di voto e di scrutinio tenutesi nei giorni 23 e 24 aprile 2013, nonché dei relativi verbali, a seguito delle quali la Commissione elettorale della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa ha eletto e proclamato quale nuovo Rettore per il sessennio accademico 2013/2019 il Prof. P P;
- del decreto prot. n. 0000388 dell’8 maggio 2013 con cui il Ministro dell’Istruzione ha nominato quale nuovo Rettore della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa per il sessennio accademico 2013/2019 il Prof. P P.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il consigliere L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto 6 marzo 2013, n. 61, il Decano della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa indiceva le votazioni per l’elezione del nuovo Rettore, fissando al 2 aprile 2013 la data per la presentazione delle candidature e le date successive per le operazioni di voto e di scrutinio (date successivamente modificate dal decreto 11 marzo 2013, n. 65, sempre del Decano);l’art. 3 del detto decreto escludeva dall’elettorato passivo i <<professori ordinari in ruolo presso la Scuola o altre Università Italiane, ….(non in grado di assicurare) almeno sei anni di servizio prima della data di collocamento a riposo>>.
I due decreti sopra richiamati erano impugnati, unitamente al decreto 11 marzo 2013 n. 66 del Decano della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (relativo alle modalità di candidatura), dal Prof. G P, professore ordinario presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, impossibilitato a presentare la propria candidatura a Rettore, non essendo in grado di assicurare almeno sei anni di servizio prima della data di collocamento a riposo;il ricorso, che prendeva il numero di ruolo R.G. n. 487/2013, risultava affidato a censure di: 1) violazione di legge per violazione dello Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna: art. 19, comma 1, violazione di legge per violazione dell’art. 3, 33 e 97 della Costituzione, violazione di legge per violazione del comma 3 dell’art. 2 della Legge 240/2010, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà;2) illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati derivante dalla illegittimità costituzionale dell’art. 2 della Legge 240/2010 ed in modo particolare del comma 11 per violazione degli artt. 3, 97 e 33 della Costituzione e perché in contrasto con la normativa che consente ai professori universitari di prolungare il loro servizio oltre la data di collocamento a riposo.
Con il successivo decreto 2 aprile 2013 n. 83, il Decano della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa escludeva dalle elezioni il Prof. G P (che, nel frattempo, aveva presentato la propria candidatura), richiamando, in funzione motivazionale del provvedimento, i propri precedenti decreti e la previsione dell’art. 2, 11° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240.
Anche il detto decreto era impugnato dal Prof. Prof. G P, con il ricorso R.G. n. 558/2013, fondato sulle stesse censure del precedente ricorso.
Si costituivano in giudizio in ambedue i ricorsi il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 8 maggio 2013 n. 236, la Sezione riuniva i due ricorsi e respingeva le relative istanze cautelari.
Nel frattempo, si svolgevano le elezioni e risultava eletto a Rettore della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna il Prof. P P che conseguiva la nomina per effetto del decreto 8 maggio 2013 prot. n. 0000388 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Anche gli atti sopra richiamati erano impugnati dal Prof. G P, con motivi aggiunti ad ambedue i ricorsi depositati in data 16 luglio 2013 ed affidati a censure di: 1) illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati derivanti dalla illegittimità dell’art. 3 del Decreto del Decano n. 61 del 6.03.2013 per violazione di legge per violazione dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna, violazione di legge per violazione dell’art. 3, 33 e 97 della Costituzione, violazione di legge per violazione del comma 3 dell’art. 2 della Legge 240/2010, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto e/o erroneità dei presupposti;2) violazione di legge per violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 che consente ai professori universitari di prolungare il loro servizio oltre la data di collocamento a riposo, erronea interpretazione dell’art. 2, comma 11, della Legge 240/2010;3) violazione di legge per illegittimità costituzionale dell’art. 2 della Legge 240/2010 ed in modo particolare del comma 11 per violazione degli artt. 3, 97 e 33 della Costituzione.
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come i due gravami oggi in decisione (già riuniti dalla precedente ordinanza della Sezione 8 maggio 2013 n. 236) debbano essere decisi ai soli fini previsti dall’art. 34, 3° comma c.p.a., essendo ormai in quiescenza il Prof. G P e non potendo quindi più lo stesso conseguire un qualche beneficio concreto a seguito dell’accoglimento dell’azione di annullamento (e della conseguenziale rinnovazione delle operazioni di votazione) ed avendo lo stesso manifestato l’interesse ai fini della futura (ed eventuale) proposizione di un’azione risarcitoria (intento chiaramente desumibile da vari accenni contenuti nelle memorie conclusionali del 17 dicembre 2018).
Nel merito, i ricorsi e i motivi aggiunti sono poi infondati e devono pertanto essere respinti.
Già in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 8 maggio 2013 n. 236), la Sezione ha concluso per la diretta applicabilità anche alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna della previsione di cui all’art. 2, 11° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) che non è inutile richiamare nella sua integralità: <<l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo>>.
Del resto, l’applicabilità della detta previsione anche alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna deriva, in primo luogo, dalla stessa formulazione letterale della previsione, riferita a tutte le <<cariche accademiche>>e quindi tale da ricomprendere anche gli organi di vertice degli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale.
In secondo luogo e come già rilevato anche in T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 8 maggio 2013 n. 236, la detta previsione ben si inserisce in una tradizione normativa che ha attribuito agli Istituti universitari solo questioni attinenti <<all’assetto organizzativo delle università (in relazione al quale opera l’autonomia degli atenei), ….(e non) allo status dei docenti>>e che è stata ampiamente confermata dalla giurisprudenza successiva che ha rilevato come, agli Statuti universitari, sia devoluta solo una limitata competenza in materia di disciplina dell’elettorato attivo ai fini dell’elezione degli organi di vertice (per effetto della specifica abilitazione di cui all’art. 7 febbraio 2002, n. 8, conv. in l. 4 aprile 2002, n. 56) e non di <<disciplina dell'elettorato passivo (che) continua, invece, ad essere riservat(a) alle fonti di rango primario e non ha formato oggetto di delegificazione e rimessione all’autonomia statutaria universitaria>>(Cons. Stato sez. VI, 15 aprile 2015, n.1929).
La soluzione sopra richiamata non risulta poi modificata dal richiamo operato da parte ricorrente alla previsione di cui all’art. 2, 3° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di autonomia degli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale (che continua ad investire le <<modalità di organizzazione>>degli istituti e quindi appare estranea alla disciplina dello status dei docenti) o dal riferimento all’art. 19, 1° comma dello Statuto della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna che reca una previsione talmente generica (<<il Rettore è eletto a scrutinio segreto fra i professori ordinari, a tempo pieno, anche in servizio presso altre Università Italiane>>) da precludere ogni possibilità di ravvisarvi una deroga implicita alla precisa disposizione di cui all’art. 2, 11° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240.
Quanto sopra rilevato in ordine all’estraneità all’autonomia universitaria della disciplina dell’elettorato attivo dei docenti porta poi a ritenere manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate nei ricorsi, non apparendo peraltro né irragionevole né discriminatoria la scelta del legislatore di prescrivere una durata minima del mandato (peraltro coordinata con quella massima prevista dall’art. 2, 1° comma lett. d) della l. 30 dicembre 2010, n. 240) e di non prevedere più il prolungamento del mandato di rettore oltre i limiti per il collocamento a riposo, in passato, previsto dall’art. 14, 5° comma della l. 18 marzo 1958, n. 311 (non a caso, abrogato dall’art. 29, 11° comma lett. a) della l. 30 dicembre 2010, n. 240).
Manifestamente irrilevante appare poi il riferimento a Corte cost. 3 luglio 2007, n. 245, trattandosi, nel caso di specie, di limitazione in perfetta linea con la durata massima del mandato del Rettore prevista dall’art. 2, 1° comma lett. d) della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e non essendosi pertanto verificato, nella fattispecie, quello <<squilibrio …. (tra) la prescrizione sull'età dei concorrenti …(e) quella sulla temporaneità degli incarichi direttivi>>che ha portato alla declaratoria di incostituzionalità operata da Corte cost. 245 del 2007.
Del pari manifestamente irrilevante appare il riferimento a Corte cost. 9 maggio 2013, n.83 che, dichiarando l’incostituzionalità dell'art. 25 l. 30 dicembre 2010, n. 240, ha ripristinato, anche nei confronti dei docenti universitari, la facoltà di trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti d’età prevista dall’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (facoltà poi comunque definitivamente abrogata dall’art. 1, 1° comma del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114).
Come desumibile dall’esame dell’art. 16, 1° comma del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, l’accoglimento di tale opzione non è, infatti, per nulla automatico, ma condizionato ad una valutazione dell’<<amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente>>;nel caso di specie, il ricorrente ha semplicemente presentato la domanda di trattenimento in servizio e non individua un qualche provvedimento di accoglimento dell’istanza che possa radicare il diritto al prolungamento biennale;in mancanza di un provvedimento di accoglimento dell’istanza, non è pertanto possibile concludere per la sicura applicabilità allo stesso del prolungamento biennale del periodo di servizio, neanche con riferimento al limitato periodo (intercorrente tra il deposito della sentenza della Corte cost. e l’intervento dell’ art. 1, 1° comma del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114) in cui il diritto alla proroga è stato “ripristinato”.
In definitiva, i due ricorsi riuniti e i rispettivi motivi aggiunti depositati in data 19 luglio 2013 devono pertanto essere respinti;le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.