TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-12-06, n. 202101824
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Pubblicato il 06/12/2021
N. 01824/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01368/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2020, proposto da T C, rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, A C e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R L e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti
R M, rappresentato e difeso dagli avvocati N S M, R V e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giuseppe Longo e Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via De Rossi, 16;
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- in parte qua , del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale del 29-30 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020” e, in particolare, dei paragrafi 20 (“Individuazione delle circoscrizioni nelle quali ripartire gli ulteriori seggi assegnati”), 27 (“Proclamazione degli eletti”) e 28 (“Elenchi dei candidati non eletti delle liste che hanno avuto una attribuzione di seggi”), nella limitata parte in cui, per il gruppo di liste n. 7 recante il contrassegno “Partito Democratico” e collegato al candidato Presidente n. 2 (Michele Emiliano), è stata disposta l’attribuzione di soli 2 seggi alla circoscrizione elettorale di Foggia (con conseguente mancata proclamazione alla carica di Consigliere regionale della candidata T C, classificatasi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista) e di soli 2 seggi alla circoscrizione elettorale di Lecce (con conseguente mancata proclamazione alla carica di Consigliere regionale del candidato S B, classificatosi al terzo posto della relativa graduatoria circoscrizionale di lista);
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, connesso e/o consequenziale a quello di cui sopra, con particolare ma non esclusivo riferimento alla delibera di convalida degli eletti;
e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia rideterminata la ripartizione dei seggi della lista “Partito Democratico” tra le varie circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi alla circoscrizione di Foggia e di n. 3 seggi alla circoscrizione di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere regionale della candidata T C (classificatasi al terzo posto della lista circoscrizionale di Foggia) e del candidato S B (classificatosi al terzo posto della lista circoscrizionale di Lecce), in sostituzione dei candidati eletti R M (terzo graduato della lista circoscrizionale di BAT) e M M (terzo graduato della lista circoscrizionale di Taranto);
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da R M il 15.12.2020:
- in parte qua delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 29 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di maggioranza siano attribuiti 17 seggi anziché 15 alla lista “Partito Democratico”, 6 seggi anziché 7 alla lista “Popolari con Emiliano” e 6 seggi anziché 7 alla lista “Con Emiliano”;
- dell’atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell’Ufficio centrale regionale del 29-30.10.2020;
- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. M R;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 130 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di R M, di M M, di Giuseppe Longo e di Mario Pendinelli;
Visto il ricorso incidentale di R M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Rilevato, in via preliminare, che la fattispecie concreta per cui è causa è analoga - in punto di fatto e di diritto - a quella decisa dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5618 del 2.9.021 di riforma della sentenza di questo T.A.R. n. 865/2021 resa sul ricorso r.g. n. 1299/2020, essendo le questioni sollevate dal ricorrente Blasi nell’ambito del citato giudizio r.g. n. 1299/2020 coincidenti con quelle poste dal presente ricorso proposto dalla Cicolella;
Ritenuto, pertanto, di adottare, in considerazione della infondatezza del ricorso della Cicolella alla luce del principio di diritto affermato dalla menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021, una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo con motivazione consistente in “un sintetico riferimento al precedente conforme”;
Ritenuto, infine, che la questione di costituzionalità da ultimo sollevata dalla ricorrente con memoria depositata in data 12.11.2021 non possa trovare accoglimento per le stesse ragioni evidenziate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5618/2021 (cfr. par. 14.4.2 e 14.4.3 della motivazione: “… 14.4.2 Questo Consiglio di Stato, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione della legittimità costituzionale della disposizione in esame con riferimento ai principi di rappresentatività democratica e di ragionevolezza, ha sottolineato che l’attribuzione del seggio alla sezione ancora priva si giustifica in relazione alla finalità di assicurare per ciascun gruppo di liste una equilibrata rappresentanza territoriale nel consiglio regionale della Puglia (Cons. Stato, sez. V, 11/07/2016 n. 3048). 14.4.3 Tuttavia, la scelta del legislatore, per essere conforme ai canoni costituzionali sopra richiamati, non deve eccedere quanto necessario rispetto all’obiettivo, sicché una volta che questo è stato raggiunto, una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impone il ripristino dell’ordinario meccanismo di ripartizione conformemente alla volontà elettorale espressa dal numero di voti conseguiti. …”);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso introduttivo debba essere respinto con consequenziale declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse del ricorso incidentale proposto in via meramente subordinata da M R (dato il carattere di accessorietà proprio dello stesso desumibile dall’art. 42 cod. proc. amm. [cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 18.1.2016, n. 162]);
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere compensate in considerazione della peculiarità del presente contenzioso;