TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2017-10-10, n. 201704727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2017-10-10, n. 201704727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201704727
Data del deposito : 10 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2017

N. 04727/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01159/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2017, proposto da:
L C, rappresentata e difesa dall'avvocato G M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Velia, n. 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Armando Diaz, n.11;

per l'annullamento

del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativi alle prove sostenute dalla ricorrente e riferiti al concorso docenti 2016;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone l’odierna ricorrente di aver preso parte alle prove scritte del concorso docenti anno 2016 e di aver, in data 13 febbraio 2017, formulato istanza di accesso agli atti relativi alle prove sostenute.

Al fine di vedere accertato il proprio diritto ad accedere alla chiesta documentazione (“atti concorsuali concernente la sua posizione” classe di concorso A21 - A22) ha quindi proposto, attesa l’inerzia dell’amministrazione, il presente ricorso all’uopo deducendo violazione degli artt. 2228 della legge n. 241 del 1990.

Risulta costituita in giudizio l’intimata Amministrazione con memoria di stile.

Alla camera di consiglio del 27 settembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con le precisazioni di seguito meglio formulate.

La ricorrente con l’istanza di accesso proposta ha infatti chiesto di visionare la documentazione relativa agli atti concorsuali concernenti la sua personale posizione (per le classi di concorso A21 - A22) e dunque, nei segnalati limiti, la stessa merita di essere accolta.

Giova, infatti, ricordare che con riguardo al diritto a conoscere i documenti individuati con l’istanza prodotta, che l’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 richiede la titolarità di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;
il successivo comma terzo stabilisce che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”;
il successivo art. 24, al comma 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Alla luce di tale contesto normativo, è stato osservato che “il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre una volta conosciuti gli atti (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569)” (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).

Va, ancora ricordato che l’art. 22, co. 2, della legge n. 241 del 1990, (come novellato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) conferisce al “diritto” di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.

In altre parole, è da ritenere oramai indiscusso che, ai fini dell’accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere “personale e concreto”, ossia “ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto. In sostanza, occorre che il richiedente intenda poter supportare una situazione di cui è titolare, che l’ordinamento stima di sua meritevole tutela”, con la conseguenza che “non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa” (cfr. Cons. Stato, n. 5111 del 2015, già cit.), bensì è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi “titolare” di “poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque a intersecarsi con l’esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l’esercizio del secondo prescinde dalla prima” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 3941/2016;
in conformità, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 521;
TAR Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232;
TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4909/2015).

Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, è fondata la pretesa della ricorrente alla ostensione della richiesta documentazione (beninteso quella appunto inerente gli atti della procedura di concorso concernenti la sua posizione) sussistendo nella specie il richiesto interesse personale e concreto e il collegamento di questo con una posizione giuridicamente rilevante tutelata dall’ordinamento, nella specie derivante dalla partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi, dovendosi conseguentemente ordinare alla resistente amministrazione di consentire alla ricorrente l’accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

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