TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-07-19, n. 202300707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-07-19, n. 202300707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300707
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 00707/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00578/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 578 del 2021, proposto da
D B, F B, P C, G C, M C, V C, B D S, A F, L F, M A M, B M, C S, M S, G T, rappresentati e difesi dall’avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Amedeo Rosboch in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F B, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all’art. 6- bis D.L. n. 387 del 1987.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso collettivo depositato in data 05/07/2021 i ricorrenti, quattro ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, un ex appartenente alla Guardia di Finanza e nove ex membri dell’Esercito Italiano, hanno agito in giudizio per l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio (di seguito “T.F.S.”) mediante inclusione nella relativa base di calcolo del beneficio di sei scatti stipendiali, previsto dall’art. 6- bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall’art. 21 legge 7 ottobre 1990 n. 232.

I ricorrenti affermano in sintesi che, per effetto del richiamo all’art. 6- bis d.l. 387/1987 contenuto all’art. 1911, co. 3 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (recante Codice dell’ordinamento militare, di seguito “Cod. Ord. Mil.”), al personale dell’Esercito nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessi dal servizio a domanda, spettino, ai fini del calcolo della base pensionabile e del TFS, sei scatti stipendiali ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, a condizione che abbia compiuto cinquantacinque anni e vanti almeno trentacinque anni di servizio utile. Essi avrebbero dunque maturato tale diritto, giacché sono tutti stati posti in quiescenza dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e dopo il trentacinquesimo anno di servizio utile contributivo.

2. – L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si è costituito in giudizio chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse. In via pregiudiziale, l’INPS ha eccepito la nullità del ricorso per mancata specificazione dell’effettiva anzianità anagrafica e contributiva di ciascuno dei ricorrenti. Ha poi eccepito, in via subordinata, l’inammissibilità delle pretese avanzate dai ricorrenti B, C, C, M e T, in ragione della mancata (prova della) liquidazione del TFS in favore di questi ultimi, dunque di una lesione effettiva ed attuale ai loro diritti. Nel merito, l’INPS ha affermato che la liquidazione TFS è disciplinata non già dall’art. 6- bis d.l. 387/1987, bensì dall’art. 1, co. 15- bis, del d.l. 16 settembre 1987, n. 379 (convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468), nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall’art. 11, co. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (quest’ultimo successivamente abrogato). Il richiamo all’art. 6- bis d.l. 387/1987 contenuto all’art. 1911, co. 3 Cod. Ord. Mil., sarebbe dunque frutto di un mero difetto di coordinamento normativo, privo di rilievo sul piano della disciplina applicabile. Per l’effetto, la liquidazione del beneficio spetterebbe unicamente a coloro che siano cessati dal servizio « per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti », con conseguente esclusione di chi – come i ricorrenti – sia stato posto in quiescenza volontaria. Ad avviso dell’Amministrazione convenuta, la bontà di tale indirizzo troverebbe ulteriore conferma nel testo dell’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, che espressamente esclude la spettanza del beneficio in ipotesi di « collocamento in congedo a domanda », salvo la possibilità di accedervi a regime oneroso.

3. – Espletato lo scambio delle memorie difensive ex art. 73 c.p.a., la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 13 luglio 2023 ed è stata incamerata per la decisione.

4. – In via pregiudiziale, vanno disattese le eccezioni sollevate dall’INPS.

4.1 - Quanto alla lamentata nullità della domanda, il Collegio osserva che, per condivisibile indirizzo, il ricorso deve ritenersi inammissibile allorquando la deduzione extra-testuale (ossia per relationem ) ivi contenuta attenga ai motivi di impugnazione, impedendo alla controparte (e in ultima istanza al Tribunale) la precisa individuazioni delle ragioni della domanda (Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2847;
T.A.R. Catania, (Sicilia), Sez. II, 27/05/2011 n. 1358). Nel caso di specie il ricorso, pur non dettagliando l’età e la durata del servizio dei ricorrenti, individua il parametro normativo applicabile, precisa quali siano i requisiti anagrafici e contribuitivi richiesti per l’erogazione del beneficio invocato e chiarisce che ciascuno dei ricorrenti ha maturato i requisiti predetti (« Alla luce delle considerazioni sopra esposte è doveroso rammentare che gli odierni ricorrenti come da documentazione in atti sono stati: -dipendenti del comparto sicurezza e difesa;
-cessati dal servizio a domanda;
-hanno maturato almeno 35 anni di servizio utile al momento del congedo oltre ad essere tuti nel 55° anno di età. Pertanto è di tutta evidenza che ai medesimi istanti vada applicato l’art. 6 bis del DL 387/87, convertito con la L. 472/87 con conseguente computo dei 6 scatti aggiuntivi sulla buonuscita
»). Inoltre, l’età anagrafica dei ricorrenti e la rispettiva anzianità di servizio al momento del collocamento in congedo emerge per tabulas dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo (doc. 2). Si aggiunga infine che ogni possibile dubbio circa le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda deve ritenersi dissipato con la memoria attorea del 12/6/2023, la quale contiene l’elencazione della data di nascita e di congedo nonché la funzione di ciascuno dei ricorrenti (sia pure con un errore materiale relativo alla funzione del ricorrente D S), oltre alla rispettiva anzianità anagrafica e contributiva al momento della messa in quiescenza.

4.2 - Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse alla pronuncia.

Prima dell’introduzione di questo giudizio, i ricorrenti hanno ricevuto dall’INPS un prospetto della rispettiva condizione previdenziale (doc. 2 allegato al ricorso) ed hanno successivamente inviato all’Ente una diffida, lamentando il mancato riconoscimento in proprio favore del beneficio di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987 e chiedendo il ricalcolo del TFS (doc. 1 allegato al ricorso). L’INPS non ha contestato di aver provveduto alla liquidazione del TFS in favore di ciascuno dei ricorrenti, bensì ha lamentato che i sig.ri B, C, C, M e T non avessero versato in atti le proprie note di liquidazione. Non vi è prova inoltre che l’Ente previdenziale abbia mai riscontrato le diffide trasmesse ante causam (più di due anni or sono) dai ricorrenti.

È evidente dunque che i ricorrenti hanno agito a valle dell’esercizio di una potestà amministrativa, al fine di veder riconosciuto un beneficio i cui presupposti – nella prospettazione del ricorso – si sarebbero pienamente integrati e che non avrebbe trovato soddisfazione nell’attività espletata dall’Ente intimato. Il ricorso non è finalizzato ad accertare in via preventiva – “ora per allora” – una fattispecie di futura ed eventuale realizzazione, né a predeterminare in sede giudiziale il contenuto di un’attività amministrativa non ancora esercitata, in spregio all’art. 34, co. 2 c.p.a.. Esso è bensì teso a dissipare una condizione di incertezza determinata – nella prospettazione dei ricorrenti – proprio dal previo esercizio del potere amministrativo.

In questa prospettiva, la domanda dei ricorrenti B, C, C, M e T deve ritenersi ammissibile.

5. – Passando al merito della controversia, il ricorso è fondato nei limiti di cui di seguito.

5.1 - Il giudizio attiene al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale dell’esercito e al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare. Il quadro normativo di riferimento è di difficile intelligibilità, poiché si connota per una spiccata stratificazione di fonti non sempre coordinate tra loro.

Vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

- l’art. 6- bis d.l. 387/1987 (convertito con legge n. 472/1987), così come modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990, che – per quanto d’interesse – prevede: « 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio […] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile […]»;

- l’art. 1, co. 15- bis, del d.l. n. 379/1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), così come modificato dall’art. 11, co. 1 legge n. 231/1990, che stabilisce : « 15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 »;

- l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che – per quanto d’interesse – prevede: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9- bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito » ;

- l’art. 1911 Cod. Ord. Mil. (come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera g), del d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20), che prevede: « 1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

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