TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-11-03, n. 202300817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-11-03, n. 202300817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300817
Data del deposito : 3 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2023

N. 00817/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00409/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 409 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
T Z, rappresentata e difesa dagli avv. E G e F K, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI COCCAGLIO, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;

nei confronti

ANGELO PIVA, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

(a) nel ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza del responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica n. 17 di data 21 febbraio 2018, con la quale è stata ingiunta la rimozione del cancello elettrico realizzato senza titolo e in difformità dalla comunicazione di inizio lavori di data 12 ottobre 2016;

(b) nei primi motivi aggiunti:

- del provvedimento del responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica di data 8 agosto 2018, con il quale è stata inibita la SCIA in sanatoria presentata il 5 giugno 2018, ed è stato confermato l’ordine di rimozione del cancello elettrico;

- della relazione del comandante della Polizia Locale di data 27 luglio 2018;

- del preavviso di diniego di data 20 giugno 2018;

(c) nei secondi motivi aggiunti:

- della relazione del comandante della Polizia Locale di data 27 luglio 2018, dopo l’acquisizione della stessa mediante procedura di accesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Coccaglio;

Visto l’art. 35 comma 2-a cpa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. M P;

Considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Coccaglio, con ordinanza del responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica n. 17 di data 21 febbraio 2018, ha ingiunto alla ricorrente la rimozione del cancello elettrico realizzato senza titolo e in difformità dalla comunicazione di inizio lavori di data 12 ottobre 2016. In particolare, è stato rilevato che (i) il titolo edilizio prevedeva la delimitazione dell’area adibita a parcheggio solamente con dissuasori metallici;
(ii) la ricorrente non è proprietaria esclusiva;
(iii) la chiusura del piazzale con un cancello elettrico crea problemi viabilistici.

2. In seguito, il responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica, con provvedimento di data 8 agosto 2018, ha respinto la SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente il 5 giugno 2018, confermando l’ordine di rimozione del cancello elettrico. La decisione si basa sulla relazione del comandante della Polizia Locale di data 27 luglio 2018, che ha nuovamente sottolineato come la chiusura del piazzale costringa gli utenti della strada a manovre pericolose.

3. Contro i suddetti provvedimenti, e contro gli atti preparatori e connessi, la ricorrente ha presentato impugnazione, integrata da motivi aggiunti, formulando censure così sintetizzabili: (i) incompetenza assoluta, trattandosi di questioni privatistiche riguardanti i proprietari del piazzale e dei vicini fabbricati;
(ii) travisamento, in quanto la posa di un cancello potrebbe essere chiesta anche da un solo comproprietario;
(iii) difetto di istruttoria, in quanto il piazzale non costituirebbe un parcheggio al servizio dei residenti in zona, i quali in realtà dispongono di posti macchina esclusivi;
(iv) erronea applicazione dell’art. 6- bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380, in quanto non sarebbe possibile applicare a questa tipologia di abuso una sanzione ripristinatoria, ma soltanto una sanzione pecuniaria;
(v) difetto di proporzionalità, in quanto per evitare problemi viabilistici sarebbe sufficiente limitare la chiusura del cancello alle fasce orarie serali e notturne;
(vi) tardività della reiezione della SCIA ex art. 19 commi 3 e 6- bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
(vii) erronea applicazione dell’art. 46 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, che sarebbe riferibile solo ai nuovi passi carrabili, mentre quello in esame dovrebbe essere considerato preesistente, come risulterebbe dall’autorizzazione alla posa dei dissuasori metallici.

4. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Questo TAR, con ordinanza n. 211 del 31 maggio 2018, ha respinto la domanda cautelare.

6. Preso atto della morte della ricorrente, questo TAR, con ordinanza n. 641 dell’8 luglio 2021, ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 cpc e dell’art. 79 comma 2 cpa.

7. In seguito, con ordinanza n. 578 dell’8 giugno 2022, questo TAR ha respinto la richiesta del Comune diretta a ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione. Nella suddetta ordinanza è stata evidenziata la necessità di tutelare il diritto di difesa degli eredi che succedono nella posizione processuale ex art. 110 cpc.

8. Più precisamente, quando la parte ricorrente viene meno per morte o per altra causa, la facoltà di presentare una nuova istanza di fissazione di udienza ex art. 80 comma 2 cpa spetta ai successori a titolo universale. Se l’amministrazione convenuta intende svolgere il ruolo di parte più diligente ai sensi dell’art. 80 comma 3 cpa, può effettuare direttamente la riassunzione nei confronti dei successori della parte ricorrente, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo. Se viceversa l’amministrazione convenuta non ha interesse a riassumere il processo, ma vuole ottenere una dichiarazione di estinzione del giudizio per rendere definitivi i provvedimenti impugnati, non può contare sul fatto che la parte ricorrente fosse rappresentata in giudizio, ma deve mettere i successori della parte ricorrente nella condizione di costituirsi a loro volta e di presentare istanza di fissazione di udienza. A tale scopo, è necessaria la notifica di un apposito invito a proseguire il processo interrotto, con fissazione di un termine tassativo. In caso di inerzia dei successori della parte ricorrente, l’amministrazione resistente potrà chiedere la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 305 cpc.

9. Su questi presupposti, è stato fissato al Comune un termine per notificare ai successori a titolo universale della ricorrente un atto contenente l’invito a proseguire il processo interrotto.

10. Poiché inizialmente il Comune si è limitato ad affermare che gli eredi della ricorrente non erano stati individuati, questo TAR, con ordinanza n. 933 del 10 ottobre 2022, ha stabilito il livello di diligenza esigibile nella ricerca, sottolineando la necessità di utilizzare tutte le banche dati a disposizione (in particolare, quelle tributarie e quelle relative ai servizi pubblici locali).

11. Con nota depositata il 9 novembre 2022 il responsabile dell’Area Tecnica ha comunicato che era stato individuato il domicilio estero di una figlia della ricorrente.

12. Questo TAR, con ordinanza n. 263 del 23 marzo 2023, ha quindi ribadito l’onere per il Comune di notificare all’erede della ricorrente un atto contenente l’invito a dichiarare la volontà di proseguire o meno il processo mediante costituzione in giudizio. Allo scopo di salvaguardare la concentrazione dei tempi processuali, è stato fissato al Comune il termine del 20 aprile 2023 per eseguire la notifica, ed è stato concesso termine all’erede fino al 5 settembre 2023 per la costituzione in giudizio, con l’avvertimento che in caso di mancata costituzione sarebbe stata dichiarata l’estinzione del giudizio.

13. Con deposito di data 21 aprile 2023 il Comune ha prodotto copia dell’atto notificato dall’UNEP di Brescia all’erede della ricorrente mediante spedizione in data 17 aprile 2023 al Consolato Generale di Marsiglia ai sensi degli art. 37 e 77 del Dlgs. 3 febbraio 2011 n. 71. Nella richiesta all’UNEP il Comune aveva dichiarato che l’erede della ricorrente non era titolare di PEC o di domicilio digitale risultanti dai pubblici registri.

14. Con deposito di data 10 luglio 2023 il Comune ha prodotto la dichiarazione del Consolato Generale di Marsiglia di data 24 maggio 2023, attestante l’effettuazione della notifica in data 15 maggio 2023.

15. In conclusione, preso atto che la procedura di notifica consolare è stata tempestivamente attivata e si è positivamente conclusa, e che l’erede della ricorrente non ha effettuato la costituzione in giudizio nel termine assegnato e neppure successivamente, è possibile dichiarare l’estinzione del presente giudizio ex art. 305 cpc.

16. Tenendo conto della complessità della vicenda, e visto l’esito processuale, le spese di giudizio possono essere compensate.

17. Per la stessa ragione il contributo unificato rimane a carico della ricorrente.

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