TAR Aosta, sez. I, sentenza 2014-08-29, n. 201400066
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Testo completo
N. 00066/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2013, proposto da:
-OSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. N S, presso il cui studio, in Aosta, via De Tillier, 14, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso la cui sede, in Torino, corso Stati Uniti 45, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. GDAP 0214659-2013 (PU - GDAP - 2b00 - 17/06/2013 - 0214659 - 2013), emesso in data 14 giugno 2013 dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia, con il quale, rivalutata l'istanza di trasferimento presentata dal -OSIS-in data 5 marzo 2012 (alla luce della sentenza n. 33 del T.A.R. Vda del 18 aprile 2013), comunicava all'interessato l'impossibilità di aderire a quanto richiesto;
- di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il -OSIS-OSIS- impugna il provvedimento del 14.6.2013 con cui il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha rivalutato la sua istanza di trasferimento – presentata ai sensi della l. n. 104/1992 – dopo che il Tar Valle d'Aosta, con la sentenza n. 33 del 18.4.2013, aveva annullato un precedente diniego.
2. Con tale atto l’amministrazione penitenziaria ha nuovamente rigettato l’istanza, in considerazione delle carenze di personale della casa circondariale di Brissogne-Aosta.
3. Questi i motivi di ricorso:
I. violazione e falsa applicazione dell’art. 33, l. n. 104/1992; errata rappresentazione dei presupposti di fatto, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta;
II. violazione degli artt. 3 e 18, l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, mancato rispetto dei principi del buona andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione anche in relazione all’art. 32 Cost.; violazione dell’art. 32 Cost. in relazione alla tutela del diritto alla salute; mancato rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione sotto il profilo della economicità;
III. nullità per elusione del giudicato o annullabilità per violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 per violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 1, l. n. 241/1990 e del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 1, d.lgs. n. n. 104/2010;
IV. violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/90.
4. Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, chiedendo