TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2022-12-12, n. 202200736
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2022
N. 00736/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Ascoli Piceno, Ufficio Immigrazione, prot. -OMISSIS- Uscita Cod. Amm. m_it, con il quale è stata rigettata la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che le parti, avvisate al riguardo, nulla hanno opposto;
Considerato, infatti, che:
- come documentato dall’Amministrazione resistente con deposito in data 1° dicembre 2022 (ovvero successivamente alla pronuncia di cui al decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS-), a seguito dell’istanza dello straniero volta ad ottenere l’autorizzazione a presenziare all’udienza dibattimentale del -OMISSIS-, la Questura di Ascoli Piceno aveva inoltrato a detta Corte d’Appello un’istanza volta a conoscere se la presenza del ricorrente all’udienza fosse realmente necessaria;
- la risposta dell’ufficio giudiziario, con cui si confermava la necessaria presenza dello straniero, è arrivata all’Ufficio Immigrazione della Questura in data 18 novembre 2022, ovvero successivamente all’adozione dell’impugnato diniego;
- con successivo decreto datato 19 novembre 2021, quindi, la Questura ha autorizzato il ricorrente a partecipare all’udienza di cui sopra;
- tale provvedimento sopravvenuto ha sostituito quello impugnato ed è satisfattivo della pretesa del ricorrente;entrambi i provvedimenti, peraltro, hanno ormai esaurito i loro effetti, essendo ad oggi decorsa la data dell’udienza per cui si è chiesta la partecipazione;
- ciò, evidentemente, determina il venir meno dell’interesse all’annullamento e l’improcedibilità del ricorso;
- né l’atto impugnato appartiene alla categoria degli atti cosiddetti “ripetibili”, ossia che potrebbero essere reiterati in futuro con atti di identico contenuto, rispetto ai quali la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui, nonostante gli stessi abbiano nel frattempo esaurito i loro effetti, permane comunque l’interesse alla decisione del ricorso nei limiti dell’affermazione di principio dell’illegittimo agire dell’Amministrazione, onde prevenire la futura adozione di provvedimenti di identico contenuto ( ex multis , T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 879;T.A.R. veneto Venezia, Sez. II, 17 dicembre 2019, n. 1375);invero, data la formulazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui “ Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza ”, il requisito della “necessaria presenza” va valutato di volta in volta, anche in base a quanto disposto dal magistrato nel decreto di fissazione di udienza;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, avuto riguardo alla natura della controversia e degli interessi coinvolti;
Considerato che il difensore del ricorrente, essendo stato quest’ultimo ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. -OMISSIS- ha depositato domanda di liquidazione della parcella in data 2 dicembre 2022;
Ritenuto che, in applicazione dei vigenti parametri di liquidazione e della prassi del Tribunale, nonché tenuto conto dell’attività difensiva svolta (essendo, tra l’altro, la controversia stata definita sostanzialmente in fase cautelare), del grado di complessità della causa e del compenso liquidato per analogo ricorso proposto dallo stesso difensore, sia congrua la determinazione del compenso professionale in complessivi € 400,00 (quattrocento/00), comprensivi di spese generali e oltre IVA e CPA come per legge;