TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-08-06, n. 201300597
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Testo completo
N. 00597/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Escalaplano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Carrara n. 4;
contro
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. P A, M P, con domicilio eletto presso Pani Mattia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliati in Cagliari, via Dante n. 23;Provincia di Nuoro, Provincia Ogliastra, Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro, Istituto Comprensivo Globale Perdasdefogu;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comune di Perdasdefogu, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lai, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Leonardo Alagon n. 1;
per l'annullamento
- della delibera n. 12/9 del 5.3.2012, emessa dalla Giunta Regionale della Sardegna, avente ad oggetto "Piano di dimensionamento delle istituzioni Scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2013/2014" con riguardo alla Provincia dell'Ogliastra, nella parte in cui dispone l'aggregazione dell 'I.C di Escalaplano all'Istituto Comprensivo Globale di Perdasdefogu;
- del decreto n. AOODRSAN4035 dell'8.3.2013 e del verbale della Conferenza Provinciale per il dimensionamento scolastico;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Trullu per il ricorrente, gli avvocati Pani e Angius per la Regione autonoma della Sardegna, l’avvocato dello Stato Risi per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l’avvocato Lai per il Comune interveniente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Escalaplano ha espresso con deliberazione della Giunta n. 10 del 26.2.2013 parere sulla proposta di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2013/2014.
Esprimeva la volontà di formare, in via principale, una unità autonoma scolastica riguardante le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, coinvolgendo il Comune di Perdasdefogu.
Il Comune era in attesa della convocazione della conferenza da parte degli organismi previsti dalla vigente normativa quando apprendeva della adozione da parte della Giunta regionale della delibera n. 12/9 del 5.3.2013 che procedeva all’unificazione dell’Istituto comprensivo di Escalaplano con l’istituto di Perdasdefogu.
Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgeva il Comune di Escalaplano deducendo le seguenti censure:
1) violazione di legge artt. 1 e 3 d.P.R. n. 233 del 1998, violazione di legge art. 73 L.R. 9/2006, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, invalidità derivata, eccesso di potere per irragionevolezza contraddittorietà e illogicità, violazione linee guida delibera G.R. n. 7/16 del 5.2.2013;
2) violazione di legge sub specie art. 42 d.lgs. 267 del 2000, violazione art. 4 d.P.R. 233/1998;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, manifesta illogicità e carenza di motivazione, violazione di legge sub specie della delibera G.R. 7/16 del 5.2.2013, violazione di legge sub specie art. 3 L. 241 del 1990 e violazione dell’art. 4 d.P.R. 233/1998.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituivano le amministrazioni intimate contestando puntualmente le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 31 maggio 2013 il Comune di Perdasdefogu depositava atto di intervento ad opponendum.
Il Comune ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti il 13 giugno 2013.
La Regione depositava memoria difensiva il 14 giugno 2013
Il 29 giugno 2013 il Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca depositava memoria difensiva.
Il 1° luglio 2013 il Comune ricorrente depositava memoria difensiva. Altrettanto faceva il Comune interveniente.
Il 5 luglio 2013 il Comune ricorrente depositava memoria di replica. Altrettanto faceva il Comune interveniente.
Alla udienza pubblica del 17 luglio 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla difesa della Regione e da quella del Comune di Perdasdefogu essendo lo stesso infondato nel merito.
Il Comune ricorrente afferma:
1) che il Piano di dimensionamento scolastico 2013/2014 è stato adottato in violazione della normativa vigente;in particolare non vi è stata la dovuta negoziazione e confronto tra istituzione scolastica ed ente locale;
2) nell’ipotesi che vede coinvolto il Comune ricorrente la Regione ha deliberato senza il piano provinciale della provincia dell’Ogliastra;
3) la Regione non ha tenuto in debito conto la delibera della Giunta del Comune di Escalaplano n. 10 del 26 febbraio 2013 e il successivo ricorso amministrativo del Sindaco;
4) il Piano di dimensionamento è stato adottato in totale carenza di istruttoria oltre ad essere viziato per illogicità e irragionevolezza.
Queste, in sostanza, le contestazioni che l’ente ricorrente muove agli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Con l’atto di motivi aggiunti il Comune di Escalaplano, venuto a conoscenza di ulteriori atti, e, in particolare, del verbale della conferenza provinciale dell’Ogliastra per l’anno scolastico 2013/2014, del Piano provinciale dell’Ogliastra per l’anno scolastico 2013/2014 (privo di data e, per quanto è dato sapere da parte del Comune, mai deliberato dalla Provincia) muove ulteriori contestazioni al piano di dimensionamento impugnato.
In particolare afferma che:
1) il verbale della Conferenza provinciale dell’Ogliastra ed il Piano provinciale di dimensionamento per la provincia dell’Ogliastra, privo di data sono viziati per invalidità derivata;
2) tali atti sono poi privi di motivazione, irrazionali e illogici.
Le contestazioni sopra descritte non sono condivise dal Collegio per i motivi che si vanno di seguito ad esporre.
Il Piano di dimensionamento ha natura di atto generale e si sostanzia in uno strumento unitario con cui l’amministrazione riorganizza in campo regionale la rete scolastica.
In quanto atti generali a contenuto pianificatorio, espressione di una potestà organizzatoria dell’amministrazione, i Piani di dimensionamento non richiedono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 7/8/1990 n. 241, il supporto di specifica e puntuale motivazione che vada ad integrare l'enucleazione dei criteri di razionalizzazione seguiti (T.a.r. Sardegna, 20 ottobre 2011 n. 1021, T.a.r. Sardegna 30 aprile 2009 n. 179 ord.;T.A.R. Calabria – Catanzaro, II Sez. 9/9/2010 n. 2553;Cons. Stato, VI Sez., 22/4/2004, n. 2325).
Per altro verso, esso è atto di esercizio di poteri discrezionali, sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo nei noti limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o sproporzione, ovvero del travisamento dei fatti che in questo caso non sussistono.
In ordine alla procedura adottata, la Regione ha acquisito sia il Piano provinciale dell’Ogliastra (debitamente depositato agli atti di causa) sia quello della provincia di Cagliari per la semplice ragione che l’accorpamento riguarda due istituti (di Escalaplano e di Perdasdefogu) che ricadono nella circoscrizione di province differenti.
La provincia dell’Ogliastra relativamente all’accorpamento contestato ha specificamente motivato le ragioni dello stesso (pagina 13 documento 4 produzioni della Regione). Cadono perciò le censure che costituiscono l’asse portante del ricorso del Comune di Escalaplano.
Nessuna delle censure dedotte dal Comune ricorrente è, in definitiva, idonea ad individuare un vizio invalidante gli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della particolarità della controversia.