TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-12-18, n. 202401318
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Testo completo
Pubblicato il 18/12/2024
N. 01318/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2024, proposto da
-ricorrente-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Marascio, Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, in persona del legale rappresentante pro- tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani, Claudia Maria Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-Alfa- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-Beta- Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
• del provvedimento di aggiudicazione n. -OMISSIS- comunicato in data 9.7.2024 in favore dell’ATI -Alfa- S.r.l. (mandataria) – -Beta- S.p.A. (mandante);
• di tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno attribuito alla controinteressata punteggi maggiori rispetto a quelli alla stessa dovuti, per come meglio specificato nell’atto, nonché laddove hanno attribuito alla ricorrente un punteggio minore del dovuto, per come meglio specificato nell’atto;
• della graduatoria definitiva;
• per quanto occorrer possa, della EX CI di gara nelle parti meglio specificate e contestate nel presente atto;
• per quanto occorrer possa, del rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del -OMISSIS-;
• nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 del D.lgs. n. 104/2010 di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante la aggiudicazione della commessa e/o attraverso il subentro nel contratto eventualmente sottoscritto, ovvero, in via meramente subordinata, da disporsi per equivalente per come sarà eventualmente meglio puntualizzato in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese e di -Alfa- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale amministrativo notificato il 5 settembre 2024 la -ricorrente-s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di aggiudicazione n. -OMISSIS- comunicato in data 9.7.2024 in favore dell’ATI -Alfa- S.r.l. (mandataria) – -Beta- S.p.A. (mandante) con tutti gli atti connessi e conseguenti emesso dal Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese in conclusione di una gara per interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale delle opere idriche esistenti nel tratto opera di presa – ponte canale sul torrente Guarabione.
Premesso in fatto di essersi classificata al secondo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 71,4464, di cui 50,97 per l’offerta tecnica, a fronte di un punteggio di 79,4936 ottenuto dall’ATI -Alfa---Beta-, di cui 60,00 per l’offerta tecnica, per uno scarto complessivo di 8,0472 punti ed inoltre la lata descrizione delle illegittimità della procedura, l’a.t.i. ricorrente deduceva le seguenti censure:
1.Violazione dell’art. 95, d.lgs. 36 del 2023. Eccesso di potere per omessa motivazione e difetto di istruttoria.
2.Errata attribuzione del punteggio per il criterio “certificazioni”. Punti 10. Violazione della EX CI . Eccesso di potere per carenza di motivazione.
3.Errore materiale nell’attribuzione del punteggio per il criterio b1 alla -ricorrente-. Violazione della EX CI . Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria.
4.Sui punteggi attribuiti all’ati -Alfa---Beta- per i criteri B1, B2 E B3. Punti 50. Eccesso di potere per motivazione apparente/contraddittoria/assente.
5.Sull’inammissibilità delle proposte migliorative per la presenza della valorizzazione economica delle soluzioni proposte.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese, sostenendo l’aggiudicazione in proprio favore in via gradata il diritto al risarcimento del danno.
Le parti intimate si sono costituiti in giudizio, sostenendo complessivamente l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 25 settembre 2024 n.363 questo Tribunale respingeva l’istanza di sospensione cautelare.
Alla odierna udienza la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente contesta l’omessa valutazione del rinvio a giudizio per i reati cui all’art. 110 e 356 c.p. di -Tizio-, legale rappresentante della capogruppo, relativo a frode nelle pubbliche forniture, nei confronti della Provincia di Novara, per il quale il dichiarante non aveva offerto chiarimenti circa la sua affidabilità. Anche rispetto al consigliere -Caio- risultava la dichiarazione di una condanna inflitta con sentenza n. -OMISSIS- per violazione degli artt. 40, c. 2 e 590, c. 1 e 2, in relazione all’art. 583, c. 1 n. 1 e 2 c.p. e 3 c.p., anche in questo caso senza offrire chiarimenti che consentissero all’Amministrazione valutare l’affidabilità o meno del concorrente, senza seguito alcuno in corso di gara da parte della stazione appaltante. La P.A. non si era pronunciata in relazione ai motivi della sussistenza di affidabilità del concorrente. La legge non prevede un’espulsione automatica, ma una espressa doverosa valutazione sulla professionalità dell’operatore economico, valutazione che, con adeguata motivazione, dia conto delle ragioni dell’esclusione ovvero della sua ammissione; senza poi rilevare che la vicenda configura un difetto di istruttoria dell’amministrazione che non abbia svolto alcun approfondimento, una volta venuta a conoscenza durante la procedura di informazioni chiaramente indicative della mancata dichiarazione da parte dell’aggiudicatario di fatti compresi negli obblighi dichiarativi ed anche che quanto sopra stato documentato dalla ricorrente, in sede di richiesta di autotutela.
Il motivo è infondato.
In linea generale va richiamata la giurisprudenza di appello nettamente maggioritaria secondo cui in sede di gara per l’affidamento di un servizio, uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dell'illecito professionale e la sua incidenza sull'affidabilità del concorrente incombe alla stazione appaltante nel solo caso in cui la stessa pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nell'ipotesi opposta di ammissione, per essere la vicenda ritenuta non rilevante o non incidente. In quest'ultima ipotesi, la motivazione di ammissione può anche essere implicita, o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell'impresa dalla gara, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di inaffidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale (Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9719); il provvedimento con il quale una stazione appaltante ammette alla gara un concorrente ritenendo non rilevanti a tal fine le pregresse vicende professionali da questi dichiarate non richiede in linea di massima un’analitica motivazione in proposito, ma è correttamente e congruamente motivato anche con il fatto stesso dell'ammissione, dato che in questo caso la motivazione si desume per implicito e si identifica con l'adesione alle controdeduzioni sul punto del concorrente stesso (Cons. Stato, IV, 14 giugno 2022 n. 4831).
Il Collegio deve in questo caso