TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-06-19, n. 202402277

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-06-19, n. 202402277
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402277
Data del deposito : 19 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2024

N. 02277/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00256/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2024, proposto da Servizi Idrici Etnei S.p.A., Hydro Catania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati G M e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Sidra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C M e J C S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Assemblea Idrica Territoriale di Catania del 27 novembre 2023 n. 11, avente ad oggetto “Approvazione ex art.158 bis D.Lgs. 152/2006 dell'aggiornamento del progetto esecutivo redatto dalla Sidra S.p.a. per il “Risanamento e completamento della rete di trasporto primaria e interventi sui serbatoi esistenti. Terzo stralcio funzionale per il collegamento dal dissabbiatore alla camera di manovra ubicata in località Ficarazzi” - CUP H27H15002000006 – Importo aggiornato 14.265.000,00€;
- Intervento finanziato con Delibera CIPESS n.1/2022 del 15.02.2022 – Fondo sviluppo e coesione 2021-2027”;
nonché di ogni ulteriore atto connesso, anche non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di SIE e Hydro Catania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assemblea territoriale Idrica di Catania e di Sidra S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti, Servizi Idrici Etnei S.p.A e Hydro Catania S.p.A., hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Assemblea Idrica Territoriale di Catania n. 11 in data 27 novembre 2023, avente ad oggetto “Approvazione ex art.158-bis D.Lgs. 152/2006 dell’aggiornamento del progetto esecutivo redatto dalla Sidra S.p.a. per il “Risanamento e completamento della rete di trasporto primaria e interventi sui serbatoi esistenti. Terzo stralcio funzionale per il collegamento dal dissabbiatore alla camera di manovra ubicata in località Ficarazzi” - CUP H27H15002000006 – Importo aggiornato 14.265.000,00€;
- Intervento finanziato con Delibera CIPESS n.1/2022 del 15.02.2022 – Fondo sviluppo e coesione 2021-2027”.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) Servizi Idrici Etnei S.p.A. è la società mista che ha stipulato una convenzione per l’affidamento del servizio idrico integrato per la Provincia di Catania a seguito di gara indetta nell’anno 2005 dal Consorzio di Ambito Ottimale n.

2 - Acque di Catania;
b) il socio privato è stato individuato dal Consorzio ATO 2 nella Hydro Catania S.r.l.;
c) con la convenzione è stata affidata la gestione del servizio e l’esecuzione dei lavori connessi per la durata di anni trenta;
d) è, poi, intervenuta la sentenza n. 589/2006 in data 27 ottobre 2006 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione, che non ha annullato gli atti di gara, né la convenzione ma ha, tuttavia, dato adito ad equivoci;
e) il Consorzio ATO 2, con deliberazione n. 8/2010, in pretesa esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha preso atto della caducazione automatica degli atti amministrativi e negoziali a valle dei provvedimenti annullati, inclusi gli atti di gara;
f) Servizi Idrici Etnei S.p.A. e Hydro Catania S.p.A. hanno impugnato la menzionata deliberazione n. 8/2010 e nelle more le ricorrenti non hanno potuto acquisire in modo integrale e completo il servizio idrico integrato, né svolgere pienamente le relative attività;
g) il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenze parziali n. 1033/2021 e n. 1037/2021 in data 13 dicembre 2021 ha annullato la citata deliberazione n. 8/2010 in data 22 novembre 2010;
h) con sentenza n. 1257/2022 in data 13 dicembre 2022 n. 1257 - pubblicata unitamente alla sentenza definitiva n. 1255/2022 (resa sulla sentenza di primo grado n. 1289/2021 in data in data 22 aprile 2021) - il Consiglio di Giustizia Amministrativa, pronunciandosi sul ricorso per l’esecuzione della citata sentenza parziale n. 1037/2021 in data 13 dicembre 2021, ha chiarito, che: - la convenzione di gestione del servizio idrico integrato sottoscritta fra Servizi Idrici Etnei e il Consorzio ATO in data 24 dicembre 2005 era ancora valida ed efficace, sicché essa andava adempiuta;
- dovevano essere consegnati gli impianti idrici dell’intero ambito territoriale ottimale alla società Servizi Idrici Etnei e andava interrotto l’iter procedimentale per l’affidamento del servizio alla società in house ;
- la durata residua della convenzione doveva essere fissata in ventinove anni dalla stipula;
- le parti potevano trovare un equo contemperamento fra le opposte posizioni al fine di adattare il regolamento convenzionale già perfezionato alle sopravvenienze;
- pertanto, esse avevano facoltà di modificare la convenzione al fine di superare le difficoltà derivanti dalle sopravvenienze intervenute a far data dal 24 dicembre 2005, nei limiti di quanto precisato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e nell’ambito delle facoltà di variazione prevista dall’originaria convenzione o da disposizioni di legge;
- appariva opportuno che si addivenisse alla stipula di un accordo fra l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania e Servizi Idrici Etnei che riproducesse il contenuto della convenzione in data 24 dicembre 2005, con le integrazioni necessarie in base alle sopravvenienze;
- doveva ordinarsi all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ad entrambe le parti di accordarsi e sottoscrivere apposita convenzione nel termine di due mesi dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente obbligo di consegna degli impianti e dei beni nei termini indicati nella convenzione medesima;
i) in data 13 ottobre 2023 l’assemblea di Hydro Catania S.p.A., previa approvazione del consiglio direttivo, ha deliberato la condivisione del testo della convenzione aggiornata inviata a Servizi Idrici Etnei S.p.A: e all’Assemblea Territoriale Idrica e in pari data, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, anche il consiglio di gestione di Servizi Idrici Etnei ha approvato il testo della convenzione, dando mandato al proprio amministratore delegato per la stipula;
l) si è, quindi, in attesa della definitiva approvazione della convenzione da parte dell’Assemblea Territoriale Idrica;
m) poiché l’approvazione non è intervenuta le ricorrenti hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha fissato a tal fine la camera di consiglio del 17 aprile 2024 (chiedere alle parti cosa è successo in tale camera di consiglio);
n) nelle more, peraltro, il competente Assessorato Regionale ha provveduto alla nomina di un proprio commissario ad acta;
o) l’Assemblea Territoriale Idrica, con l’impugnata delibera n. 11 in data 27 novembre 2023, ha approvato in via amministrativa il progetto esecutivo di cui si è detto, disponendo la sottoscrizione di apposito convenzione con la Sidra S.p.A. per l’attuazione dell’intervento;
p) si tratta di un intervento che in base alla convenzione di gestione del servizio spetta a Servizi Idrici Etnei S.p.A. gestire ed eseguire, direttamente per il tramite del socio privato, tanto che l’Assemblea Territoriale Idrica ha giustificato il provvedimento al fine di evitare la perdita del finanziamento nelle more della sottoscrizione della convenzione debitamente aggiornata;
q) Sidra S.p.A. è sprovvista di valido titolo per attuare l’intervento, in quanto cessata, anche ex lege , dal ruolo di gestore del servizio nel Comune di Catania;
r) anche ritenendo che Servizi Idrici Etnei S.p.A. potrebbe svolgere il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento solo dopo la stipula della convenzione aggiornata, l’Assemblea Territoriale Idrica non avrebbe potuto subordinare il subentro della ricorrente a Sidra S.p.A. nell’attuazione dell’intervento ad “accordi che potranno intervenire fra le parti” , come avvenuto, trattandosi di subentro imposto dalle legge, dagli accordi già intervenuti e da sentenze passate in giudicato.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento impugnato viola gli artt. 142, 147, 148, 149 e 172 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché la convenzione di gestione del servizio in data 24 dicembre 2005 e le statuizioni di cui alle sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1033/2021 e n. 1037/2021 in data del 13 dicembre 2021 e n. 1255/2022 e n. 1257/2022 in data 13 dicembre 2022;b) è irrilevante la circostanza, menzionata nell’atto, che Sidra S.p.A. sia socia di Hydro Catania S.p.A., che è a sua volta socio privato di Servizi Idrici Etnei S.p.A.;
c) trattasi, invero, di soggetti differenti, in disparte il rilievo che la partecipazione di Sidra S.p.A. in Hydro Catania S.p.A. è pari al 4% e la partecipazione al raggruppamento aggiudicatario della procedura non riguarda l’esecuzione di lavori;
d) Sidra S.p.A. non è mai stata ricompresa fra le gestioni salvaguardate;
e) l’esercizio delle prerogative di Servizi Idrici Etnei non può essere condizionato ad assensi di Sidra S.p.A. o di altri soggetti e, semmai, l’Assemblea Territoriale Idrica avrebbe dovuto prevedere il subentro incondizionato di Servizi Idrici Etnei appena intervenuta la sottoscrizione della convenzione aggiornata;
f) il provvedimento impugnato compromettere l’equilibrio della convenzione di gestione.

Si costituiva in giudizio (con atto di mera forma depositato in data 30 aprile 2024), la SIDRA s.p.a..

Si costituiva in giudizio (con atto depositato in data 3 maggio 2024), l’Assemblea territoriale Idrica di Catania che (con memoria depositata in data 10 maggio 2024) rilevava quanto segue: a) la convenzione non è stata avviata e nelle more del contenzioso Sidra S.p.A. si è occupata della gestione del servizio nel Comune di Catania;
b) la ricorrente non ha impugnato gli atti a monte della deliberazione n. 11 in data 27 novembre 2023: - delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 1/2022 (con cui è stato finanziato l’intervento);
- delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 35/2022 (con cui sono state assegnate ulteriori risorse);
delibera dell’Assemblea Territoriale Idrica n. 2 in data 25 marzo 2023 (con cui si è preso atto della verifica, approvazione e validazione da parte del responsabile unico del procedimento del progetto esecutivo ed è stato confermato il parere di congruità in relazione all’intervento);
- nota del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 50892 in data 15 novembre 2023 (con cui è stata comunicata l’assegnazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della somma di cui alle citate delibere n. 1/2022 e n. 35/2022, chiedendosi contestualmente la trasmissione della delibera di approvazione del progetto in linea amministrativa e della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento);
- deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica n. 6 in data 2 ottobre 2023 (con cui sono stati delegati a Sidra S.p.A. i poteri espropriativi);
c) ne consegue che il ricorso è inammissibile, tenuto conto, in particolare, che in caso di accoglimento del gravame, verrebbe meno il vincolo preordinato all’esproprio, nonché la delibera di approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità;
d) l’Amministrazione ha percorso la sola strada utile ad evitare la perdita del finanziamento e accelerare la realizzazione dell’intervento, anche tenuto conto delle note procedure di infrazione comunitaria;
e) non si comprende la doglianza relativa alla previsione, contenuta nel provvedimento impugnato, del subentro di Servizi Idrici Etnei S.p.A. nell’attuazione dell’intervento;
f) il rilievo secondo cui Sidra S.p.A. è, comunque, socio di Hydro Catania S.p.A. è meramente rafforzativo.

Con memoria del 12 maggio 2024, la Servizi Idrici Etnei s.p.a., odierna ricorrente, rilevava quanto segue: a) con deliberazione n. 1 in data 8 aprile 2024 il commissario ad acta nominato dal Presidente della Regione ha approvato la convenzione aggiornata, già sottoscritta da Servizi Idrici Etnei S.p.A.;
b) è in atti la “relazione sul subentro del gestore unico ai gestori esistenti” predisposta dall’Assemblea Territoriale Idrica in data 2 agosto 2023 e approvata dal commissario ad acta con la citata deliberazione n. 1 in data 8 aprile 2024;
c) nella relazione si legge, in particolare, che: - una volta affidato il servizio al gestore unico, decadono gli affidamenti non conformi alla disciplina vigente;
- le gestioni pubbliche, sia dirette che in house , dovranno essere immediatamente trasferite al gestore unico;
- non sono presenti gestioni pubbliche con caratteristiche che consentano eventuali deroghe, sicché tutti i gestori pubblici, con l’affidamento al gestore unico, sono cessati ex lege e dovranno trasferire gli impianti per la gestione del servizio al gestore unico;
c) anche l’Assemblea Territoriale Idrica è, quindi, consapevole che Sidra S.p.A., mai ricompresa fra le gestioni salvaguardate, è cessata ex lege dalla gestione.

Con memoria del 13 maggio 2024, la Sidra rilevava quanto segue: a) con la deliberazione impugnata l’Assemblea Territoriale Idrica ha solo dichiarato la pubblica utilità dell’intervento e la sua conformità agli atti di pianificazione e ciò al fine di salvaguardare il finanziamento;
b) l’attività di Sidra S.p.A. era legittimata dalla delibera n. 3 in data 10 dicembre 2020, con cui sono state prorogate le gestioni in essere sino al trasferimento degli impianti, secondo quanto previsto nel relativo programma, da approvarsi a seguito della costituzione del gestore unico e, comunque, entro il terzo periodo regolatorio;
c) la convenzione in corso di sottoscrizione contiene previsioni circa i modi e i tempi del subentro, dilazionando la consegna di impianti e competenze secondo una scansione temporale che può prolungarsi sino a quattro anni;
d) in particolare, la convenzione prevede la possibilità per i gestori uscenti che abbiano presentato istanza di riequilibrio per gli aumenti dell’energia (tra cui Sidra S.p.A.) di operare in regime di proroga quadriennale;
e) il subentro potrà avvenire unicamente dopo la determinazione dei valori di subentro e la consegna degli impianti, nonché dopo l’effettivo pagamento dell’indennizzo previsto dalla legge e dalla convenzione;
f) con delibera n. 2 in data 12 aprile 2024 l’Assemblea Territoriale Idrica ha approvato lo schema di convenzione per il rinnovo temporaneo della “convenzione di gestione per il periodo transitorio di salvaguardia 2018-2023”, nelle more del subentro del gestore unico, al fine di garantire la continuità del servizio;
g) il provvedimento prevede che il rinnovo della convenzione per il periodo transitorio di salvaguardia avrà effetto sino al subentro effettivo del gestore unico e, comunque, non oltre un quadriennio per le gestioni che hanno presentato istanza di riequilibrio entro il 31 dicembre 2023 e non oltre un biennio per le restanti gestioni;
h) sino alla sottoscrizione della convenzione aggiornata le altre gestioni sono prorogate ex lege o secondo quanto previsto dalla stessa convenzione in corso di sottoscrizione;
i) con il riferimento ad “accordi che potranno intervenire fra le parti” si è solo inteso consentire alle gestioni di concordare eventuali anticipati subentri o deleghe anticipate rispetto alle previsioni della convenzione aggiornata;
l) è stata Servizi Idrici Etnei S.p.A. ad accettare, sottoscrivendo la convenzione, tempistiche e modalità dilazionate di consegna delle gestioni uscenti;
m) il ricorso è inammissibile in quanto dall’annullamento del provvedimento impugnato le ricorrenti subirebbero un danno, avuto riguardo alla perdita del finanziamento e alle necessità di realizzare l’intervento come investimento proprio, con ricaduta sulla tariffa, nonché alla circostanza che la convenzione aggiornata prevede meccanismi compensativi per il gestore per le commesse perse;
n) non sono stati impugnati, inoltre, i provvedimenti richiamati nella deliberazione impugnata;
o) emerge anche un difetto di legittimazione, poiché: - la convenzione non è stata ancora sottoscritta dall’Assemblea Territoriale Idrica e sono in corso le verifiche antimafia;
- Servizi Idrici Etnei S.p.A. si è impegnata a subentrare nel rispetto delle clausole convenzionali che contemplano un periodo di proroga per le gestioni uscenti;
- il subentro è regolato secondo tempistiche e modalità definite dalla convenzione, con passaggio dei poteri gestori a Servizi Idrici Etnei S.p.A. solo al momento della consegna delle gestioni;
p) il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha statuito che tale subentro avrebbe trovato attuazione “nei termini indicati nella convenzione” ;
q) appare incomprensibile il riferimento delle ricorrenti alla percentuale di partecipazione di Sidra S.p.A. in Hydro Catania S.p.A.;
q) la menzione di eventuali “accordi che potranno intervenire fra le parti” intende solo salvaguardare la possibilità di differenti e anticipati meccanismi di subentro convenzionalmente stabiliti;
r) quanto all’equilibrio della convenzione di gestione, l’importo dei lavori di cui si tratta è pari ad € 4.406.000,00, sul quale Servizi Idrici Etnei era tenuta ad applicare il ribasso, mentre in forza della convenzione i lavori affidati in via diretta ammontano ad € 1.392.552.844,00, oltre all’aggiornamento dei prezzi previsto ex lege .

Con memoria del 22 maggio 2024, l’Assemblea territoriale Idrica di Catania rilevava quanto segue: a) con deliberazione n. 2 in data 12 aprile 2024 l’Assemblea Territoriale Idrica ha approvato il “rinnovo temporaneo in via transitoria delle convenzioni per la regolazione dei servizi idrici nell’ATO Catania nel periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti”;
b) le ragioni di parte ricorrente non meritano condivisione per carenza attuale di interesse, manifestata anche dalla omessa impugnazione della procedura di avvio del procedimento espropriativo.

Con atto depositato in data 11 giugno 2024, le ricorrenti dichiaravano di rinunciare al ricorso e chiedevano l’estinzione del giudizio.

All’udienza del 13 giugno 2024, sentite le parti, le cause venivano trattenute in decisione.

Il Collegio osserva che non è possibile procedere all’estinzione del giudizio per mancanza della formalità richiesta dall'art. 84, comma 3, c.p.a. (nella specie, la notificazione della rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale non è intervenuta nel termine di dieci giorni prima dell’udienza);
tuttavia, secondo il dettato normativo previsto dall’art. 84, comma 4 c.p.a e della giurisprudenza formatasi in materia, in assenza delle formalità di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti che sussiste un'ipotesi di sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

In particolare, è stato evidenziato che “Nell'ambito di un giudizio amministrativo la dichiarazione con la quale il ricorrente manifesti l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando notificata all'amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione della causa ex art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1506 del 5 marzo 2019).

Alla luce di quanto dichiarato dalle ricorrenti, al Collegio non rimane che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale.

Il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi