TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2024-01-25, n. 202400062
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Pubblicato il 25/01/2024
N. 00062/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2024, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato -O-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine Avvocati di Brescia, rappresentato e difeso dall'avvocato M U B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Floriano Ferramola n. 14;
nei confronti
Consiglio Nazionale Forense in Funzione Amministrativa, non costituito in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO - Della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia del 17.10.2023, notificata il giorno 30 ottobre 2023 con la quale comunicava:
- il rigetto dell'istanza, presentata dall'avv. -O-, di rilascio del certificato per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22 comma 4 l. 247 del 2012, poiché tale norma non è applicabile alla presente fattispecie;
- il rigetto dell'istanza, presentata dall'avv. -O-, di rilascio del certificato ai fini dell'iscrizione come avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 r.d. 1578 del 1933, in quanto l'istante non è iscritto all'albo speciale degli avvocati stabiliti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine Avvocati di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia come “avvocato stabilito” in data -O-, con integrazione nell’albo ordinario in data -O-.
In data -O- presenta istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia per ottenere il rilascio di certificato per l’iscrizione all’Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22 comma 4 L. 247/2012 o, in subordine, il rilascio del certificato ai fini dell’iscrizione come avvocato stabilito nella Sezione Speciale dell’Albo di cui all’art. 33 RD 1578/1933.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, in data -O-, comunica preavviso di diniego, sul presupposto della non cumulabilità, agli effetti di cui all’art. 22 comma 4 L.247/2012, dell’anzianità d’iscrizione nella Sezione Speciale con quella dell’Albo Ordinario, a seguito di “integrazione” e dell’incompatibilità dell’iscrizione nell’Albo Ordinario con la permanenza in altra Sezione e/o Registro.
In data-O-, il ricorrente depositava osservazioni scritte, ribadite con audizione orale del -O-.
Con delibera del-O-, prot. -O--pers2023, notificata in data -O-, il Consiglio dell’Ordine respinge entrambe le istanze, confermando i motivi ostativi già comunicati.
Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente propone ricorso, con annessa istanza cautelare, notificato il 29/12/2023, deducendo l’illegittimità dello stesso sulla base dei seguenti motivi di censura: Violazione del Trattato UE del pieno esercizio del diritto di stabilimento. La deroga all’applicazione del diritto UE necessita di una norma espressa che consenta allo Stato di non applicare i principi della libera circolazione / Erronea applicazione del diritto UE della Sentenza del Consiglio di Stato 4896/2021 che non ha tenuto conto dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia del CILFIT.
In data 12/01/2024 si costituisce l’Ordine degli Avvocati di Brescia che, con successiva memoria del 19/01/2024, eccepisce il difetto di giurisdizione e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
All’udienza camerale del 24/01/2024 il Collegio, con riserva di sentenza ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., tratteneva l’affare in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
L’art. 36 della Legge 247/2012 così dispone: “ Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica …”. La portata applicativa della disposizione indicata è tale da riservare al CNF la giurisdizione su tutti gli atti che afferiscono alla sequenza procedimentale diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo Speciale dei Cassazionisti. Di talché, l’impugnativa dell’eventuale provvedimento che arresti tale procedimento, non può che appartenere alla competenza giurisdizionale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense.
Precisato quanto sopra, il provvedimento di diniego del certificato, richiesto ai sensi dell’art. 39 del RD n.34/1934, è atto idoneo a concludere in senso sfavorevole al ricorrente il procedimento d’iscrizione. Difatti, sussumendo l’impugnativa in esame, diretta a contestare la legittimità dell’iter motivazionale che sostiene il diniego, nel novero dei “ reclami avverso i provvedimenti […] in materia di albi, elenchi e registri…”, la competenza giurisdizionale, in forza dell’articolato normativo indicato, è devoluta alla cognizione del CNF, quale giurisdizione speciale, i cui presupposti di configurabilità sono del tutto sganciati dalla qualificazione della situazione giuridica soggettiva fatta valere (SS UU Cassazione 16548/2020).
Tale opzione ermeneutica non risulta contraddetta dalla circostanza che il Consiglio di Stato si sia pronunciato in materia con la Sentenza n. 4896/2021. In tale ipotesi, invero, si trattava di procedimento avente ad oggetto l’impugnativa di un Regolamento e di un Bando dello stesso Consiglio Nazionale Forense.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione del Consiglio Nazionale Forense, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, ai sensi dell’art. 11 cod.proc.amm.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione della materia e delle peculiari questioni sottese all’esame del Collegio.