TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300404
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 00404/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00253/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M D e D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Agraria Green Farm di -OMISSIS- & C. Società Agricola Semplice, rappresentata e difesa dagli avvocati A D E, R L, R V e F P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R L in Ancona, corso Stamira n. 49;
Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Ancona, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Marche e Umbria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;



nei confronti

Comune di Osimo, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) Marche - Dipartimento Provinciale di Ancona, Distribuzione Elettrica Adriatica Spa, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche - Area Vasta n. 2 - Uoc Isp Ambiente e Salute, Ministero dello Sviluppo Economico - Dir. Gen. per le Attività Territoriali - Div. XI - Ispettorato Territoriale Marche, Direzione Interregionale Emilia Romagna Marche Ufficio delle Dogane di Ancona Sezione Tributi e Urp, non costituiti in giudizio;
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Domizio e Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere della Regione Marche n. 32 del 17 febbraio 2021 avente ad oggetto “art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003-Autorizzazione impianto a biogas nel Comune di Osimo (AN) località Coppa – DDPF n. 22/EFR del 20/04/2012 e DDPF n. 104/EFR del 24/10/2012 – Azienda agricola Green Farm di -OMISSIS- & C. s.s.”, con cui è stato approvato il progetto denominato “impianto per la produzione di energia elettrica da biogas della potenza di 1 MW, ubicato nel Comune di Osimo (AN), località Coppa” presentato dall' Azienda Agraria Green Farm di -OMISSIS- & C. soc. agricola semplice e con cui l’anzidetta Azienda è stata autorizzata ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 a riattivare e esercire l’impianto e le opere connesse per la produzione di energia elettrica alimentato a biogas;

- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, comunque connesso e correlato, e, in particolare, di tutti gli atti, nessuno escluso, della procedura di conferenza dei servivi all’esito della quale è stato rilasciato il provvedimento impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona, dell’Azienda Agraria Green Farm di -OMISSIS- & C Società Agricola Semplice, del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Ancona, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Marche e Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti assumono di essere proprietari o conduttori di immobili confinanti o posti nelle immediate vicinanze del terreno sito nel Comune di Osimo, località Coppa, sul quale l’azienda agraria “Green Farm” è in procinto di attivare un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas della potenza di 1 MW, in virtù di apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche con l’impugnato decreto n. 32 del 17 febbraio 2021.

Con il presente ricorso gli stessi, dopo aver premesso la propria legittimazione attiva per il fatto di essere portatori di interessi concreti e immediati che verrebbero lesi dall’attivazione dell’impianto, hanno impugnato l’anzidetto provvedimento autorizzativo deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

- nonostante l’atto impugnato sia destinato a produrre effetti diretti nei confronti dei ricorrenti, i quali, per tale ragione, avrebbero necessariamente dovuto intervenire nel procedimento iniziato a seguito della pronuncia di questo Tribunale n. 630/2020 - con cui sono stati annullati il giudizio di compatibilità ambientale negativo emesso dalla Provincia e il diniego di autorizzazione adottato dalla Regione - tuttavia quest’ultima avrebbe omesso di comunicarne loro l’avvio, in questo modo violando le garanzie partecipative;

- dal documento istruttorio del decreto impugnato si evincerebbe che Green Farm aveva chiesto e ottenuto la conferma/convalida dell’autorizzazione unica n. 22/EFR del 20.04.2012 con efficacia ex tunc , sebbene la stessa fosse stata definitivamente annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 4729/2014;

- il DM ambiente del 30 marzo 2015 non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, in quanto lo stesso stabilisce espressamente, all’articolo 4, che “ 2. Le linee guida allegate al presente 12 decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ”; e ancora, all’allegato 1, comma 1, si prevede che esso disciplina “ progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione ”. Detto DM, pertanto, non troverebbe applicazione in relazione ad impianti, quale quello in questione, già costruiti illegittimamente, anche tenendo conto della normativa europea cautelativa rispetto alla VIA postuma;

- neppure troverebbe applicazione il principio di diritto enunciato con la sentenza della Corte di Giustizia del 28 febbraio 2018 pronunciata sul procedimento C-117/17, atteso che la regolarizzazione cui fa riferimento il giudice europeo riguarderebbe i progetti già realizzati e atterrebbe ai soli aspetti di compatibilità ambientale, mentre l’impianto in questione non è ancora stato realizzato;

- l’atto impugnato sarebbe stato emesso in violazione dell’art. 2 del DM del 30 marzo 2015, degli artt. 5, 6 e 25 del DL ambiente, della legge regionale Marche n. 3/2012, dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 191 del TFUE, nonché per problematiche della localizzazione, per errore di fatto e sviamento di potere, dal momento che l’impianto di Green Farm non poteva non essere sottoposto a VIA, soprattutto in ragione delle sue criticità e del suo impatto sull’ambiente. Il procedimento conclusosi con l’autorizzazione sarebbe dunque viziato da difetto di istruttoria, non essendo state valutate dette criticità, il che comporterebbe anche la violazione del principio di precauzione di matrice comunitaria.

1.1. Si sono costituiti in giudizio, per resistere, l’Azienda Agraria Green Farm, la Regione Marche, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Ancona, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Marche e Umbria e la Provincia di Ancona, quest’ultima sostenendo le ragioni dei ricorrenti, in quanto essa stessa ricorrente nel coevo ricorso RG n. 239/2021 nonché appellante avverso la sentenza di questo TAR n. 630/2020.

1.2. Alle udienze camerali del 26 maggio 2021 e 15 settembre 2021, fissate per la trattazione, rispettivamente, dell’istanza cautelare contenuta in ricorso e dell’istanza cautelare riproposta in data 10 agosto 2021, i ricorrenti vi hanno rinunciato in vista della discussione del merito, anche al fine di consentire la trattazione congiunta con il ricorso RG n. 239/2021, in virtù dello stretto collegamento esistente, riguardando le impugnazioni lo stesso atto autorizzativo.

1.3. Con memoria depositata in data 30 ottobre 2021, la Provincia di Ancona ha avanzato, in via subordinata, richiesta affinché la questione interpretativa in ordine alla “ conformità al diritto UE – ed in particolare alla direttiva in tema di Valutazione di Impatto Ambientale – della asserita irrilevanza dell’intervenuto giudizio negativo di compatibilità ambientale, in dipendenza del sopravvenuto innalzamento voluto dal Legislatore dei parametri di rilevanza dell’intervento da realizzare, rispetto alla conclusione del procedimento ”, dalla stessa sollevata anche nel coevo ricorso RG n. 239/2021, venga rimessa, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia della UE.

1.4. Dopo due successivi rinvii della pubblica udienza accordati dal Tribunale sia in ragione dell’opportunità di attendere gli esiti dell’appello avverso la sentenza di questo TAR n. 630/2020, sia per consentire la trattazione congiunta di questo ricorso con il ricorso RG n. 239/2021, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 22 marzo 2023 unitamente a tale ricorso connesso.

2. Reputa il Collegio di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.

2.1. Occorre prendere le mosse, ai fini della presente disamina,

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