TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-26, n. 202310742

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-26, n. 202310742
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310742
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10742/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15538/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15538 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gentian Studio Legale Alimadhi in Parma, borgo Giacomo Tommasini;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto emesso in data 7.8.2019 con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza del ricorrente, presentata il 25.09.2014, volta alla concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.

L’Amministrazione, in particolare, alla luce della documentazione acquisita e fornita dall’interessato, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis , legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza per la ritenuta insufficienza del reddito.

Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’odierno istante, deducendo un unico articolato motivo di diritto rubricato “E ccesso di potere per erronea presupposizione – difetto di motivazione e carenza di istruttoria; violazione di legge: Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, e 9, l. 91/92 – Violazione della Legge n. 241/90 ”, a mezzo del quale lamenta essenzialmente che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle somme effettivamente percepite nel corso degli anni di permanenza in Italia, considerato che nel triennio anteriore alla presentazione della domanda ha dichiarato i seguenti redditi documentalmente comprovati: € 15.711,00 per l’anno 2011; € 17.566,00 per l’anno 2012; € 17.625,00 per l’anno 2013. Precisa che, con riferimento al periodo successivo, in data 03.12.2013 è stato giudicato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (artt. 2 e 13 l. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88), con decorrenza 14.06.2013, dalla competente Commissione per l’accertamento delle invalidità, come da allegato verbale. Deduce, inoltre, che una volta recuperata, seppure in parte, la salute fisica, ha stipulato un contratto a far data dal 29.10.2018 (e con scadenza 28.04.2019), con una società che si occupa di attività grafica, campo nel quale il richiedente ha acquisito specifiche competenze, per come attestato dall’ente-OMISSIS- in data 17.01.2019. Attualmente, precisa che è in corso un rapporto di lavoro con altra società, con contratto da ultimo prorogato fino al giorno 30.11.2019.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando anche la documentazione inerente al procedimento comprensiva di relazione.

In vista della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato in data 24.04.2023 una memoria difensiva, corredata di plurimi documenti comprovanti la sussistenza di un rapporto di lavoro e, pertanto, il possesso del requisito reddituale.

Alla pubblica udienza del 16 maggio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- Il ricorso è infondato.

Giova premettere un richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22).

Va osservato, in via preliminare, che nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 - adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e

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