TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-07-10, n. 201407372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-07-10, n. 201407372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201407372
Data del deposito : 10 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05589/2013 REG.RIC.

N. 07372/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05589/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consiglio Notarile di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., D A, iscritto al Distretto notarile di Brescia, rappresentati e difesi dagli avv.ti proff. M S e M P, con domicilio eletto presso M P in Roma, via Cicerone,44;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Consiglio Notarile di Palermo, Armanno Maria, Consiglio Notarile di Palmi, Costa Concetta Maria, Consiglio Notarile di Reggio Calabria e Locri, Castellani Attilio, Consiglio Notarile di Termini Imerese, Barabbino Mario, Consiglio Notarile di Verbania, Petrelli Gaetano, Consiglio Notarile di Biella, Gelpi Pietro, Consiglio Notarile di Caltagirone, Bonoccorso Giuseppe, Consiglio Notarile di Caltanissetta e Gela, Pilato Giuseppe, Consiglio Notarile di Enna e Nicosia, Fiorenza Grazia, Consiglio Notarile di Matera, Madio Nicola;

1) quanto al ricorso:

- del decreto ministeriale del 28 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. del 29 marzo 2013, n. 75, Supplemento Ordinario n. 23;

- della annessa relazione, senza data, a firma del Capo Dipartimento e del Direttore Generale Reggente;

- della tabella allegata al D.M. 28.02.2013 in conformità della quale è stata determinata la residenza dei notai, nel territorio dei distretti notarili, pubblicata sulla G.U. del 29 marzo 2013, n. 75, Supplemento Ordinario n. 23;

- nonché di ogni altro atto del procedimento e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti;

- in particolare, se ed in quanto occorre possa, della nota del Ministero della Giustizia del 26 aprile 2012 di richiesta del parere dei Consigli distrettuali;

2) quanto ai motivi aggiunti:

- se ed in quanto occorra, del provvedimento del 31 maggio 2013, pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia, con il quale “la Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III notariato – dà avviso che sono pubblicati i seguenti posti notarili vacanti per il concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197”, a firma del Direttore Generale Reggente, Marco Mancinetti;

- nonché di ogni altro atto del procedimento e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, gli odierni ricorrenti, chiedevano l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe che, in applicazione dell’art. 12, comma 1, d.l. n. 1/12, conv. in l.n. 24/12, avevano disposto un aumento (come misura straordinaria) di cinquecento posti del numero e residenza dei notai sul territorio nazionale.

In particolare, i ricorrenti, evidenziando le circostanze per le quali:

a) era stata disposta l’ultima revisione “ordinaria” con allocazione delle nuove sedi solo con il d.m. 10.1.2011;
b) il Consiglio Nazionale del Notariato aveva espresso un preciso indirizzo richiamando di applicare la percentuale in aumento su base nazionale con conseguente allocabilità nel Distretto di interesse dei ricorrenti di 9 posti;
c) il Consiglio Notarile di Brescia aveva ritenuto di poter allocare al massimo ulteriori 3 posti;
d) il d.m. impugnato aveva confermato l’applicazione del c.d. “metodo circolare” individuando ben 16 posti nell’ambito del Distretto in questione, lamentavano, in sintesi, quanto segue.

“1) Violazione dell’art. 12, comma 2, d.l. 1/2012 conv. in l. n. 24/2012”.

Il decreto ministeriale si sarebbe dovuto adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione mentre risulta che il d.m. impugnato è stato adottato ben oltre sette mesi la relativa data del 23.7.2012.

“Sulla distribuzione nei Distretti”

“2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, d.l. 1/2012 conv. in l. n. 2472012, e 4, l. 89/1913 e s.m.e i. Eccesso di potere per travisamento, violazione dell’art. 3 l. 241/90: difetto o falsità della motivazione”.

Il “parametro repertoriale” su cui si era fondata l’adozione del d.m. impugnato non costituiva elemento per determinare il numero e la residenza dei notai, dovendo intervenire l’applicazione anche degli altri criteri individuati a livello normativo, quali quello “demografico”, quello del numero degli atti e quello dell’estensione del territorio, secondo la stessa disposizione letterale dell’art. 4, comma 1, l. n. 89/1913.

La determinazione del numero delle sedi doveva correlarsi al totale degli atti da stipulare e non già al loro valore, evidenziandosi il criterio del reddito repertoriale unicamente quale parametro reddituale minimo tendenzialmente da assegnare a ciascun notaio del Distretto.

“3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, d.l. 1/2012 conv. in l. n. 2472012, e 4, l. 89/1913 e s.m.e i. sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta”.

Il metodo utilizzato dall’Amministrazione era illegittimo anche per aver seguito la precedente “prassi” di cui al c.d. “metodo circolare” che, però, non è richiamato dall’art. 4, comma 1, l. n. 89/1913 come evidenziato nello stesso art. 12, comma 1, d.l. n. 1/12 conv. in l. n. 24/12 ed era stato utilizzato comunque solo in sede di ordinarie revisioni tabellari. La natura indiscutibilmente “straordinaria” della revisione di cui all’art. 12 cit. comportava quindi l’illogicità dell’operato dell’Amministrazione sotto tale profilo.

“4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, d.l. 1/2012 conv. in l. n. 2472012, e 4, l. 89/1913 e s.m.e i. sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta”.

La relazione allegata al d.m. evidenziava che nel caso di specie non si era dato luogo all’eliminazione di sedi notarili, al fine dell’applicazione obiettiva dei criteri di cui all’art. 4 cit. ma tale conclusione non era condivisibile in quanto l’art. 12 cit. non imponeva affatto tale conclusione né la deroga all’applicazione di tutti i ricordati criteri ex art. 4 cit., con conseguente illegittimità dell’effettuata distribuzione delle nuove sedi a causa della forzatura del dato numerico considerato.

“5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, d.l. 1/2012 conv. in l. n. 24/2012, e 4, l. 89/1913 e s.m.e i. sotto altri profili”.

Risultavano considerati i redditi del triennio 2009-11 e non quelli del 2010-12, più logicamente considerabili in relazione alla data di adozione del d.m., ben successivo ai 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, in relazione alla norma di cui all’art. 4 cit. che faceva riferimento al reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni.

“Sulla allocazione delle sedi all’interno del Distretto.

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. 89/1913 e 5, r.d. 1326/1914. Violazione dell’art. 3, l. 241/90: difetto assoluto o falsità della motivazione, nonché totale difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.”. L’allocazione secondo il reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni di onorari professionali repertoriali era in concreto illegittima in quanto tale criterio aveva una funzione diversa da quella assegnata dalla legge alla quantità degli affari. Infatti, non poteva essere preso in considerazione il reddito complessivo ma solo quello riferito alla sede in relazione alla quale si considerava l’eventuale incremento della dotazione, dando altrimenti prevalenza alla figura del professionista e non a quella del territorio di riferimento, come invece prescritto dall’art. 5 r.d. cit., come già osservato dalla giurisprudenza in precedenti sentenze.

“7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. 89/1913 e 3, l. 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, perplessità ed illogicità manifesta.”.

L’utilizzo del criterio della media repertoriale era illegittimo in quanto risultavano considerati anche i dati relativi ad attività - che avevano influito sul reddito annuo - realizzate fuori sede (principalmente nel c.d. “recapiti”), con conseguente sviluppo falsato dei medesimi dati disaggregati esaminati.

“8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, l. 89/1913 e 3, l. 241/90: difetto e/o falsità della motivazione. Eccesso di potere per travisamento ed irragionevolezza.”.

In riferimento al motivo precedente, i ricorrenti evidenziavano che la lamentata illegittimità era ancor più evidente nel caso in cui solo una ridotta parte degli atti ricevuti era stata effettivamente stipulata nell’interesse degli abitanti del singolo Comune;
e che percentuali anche elevate dei repertori derivavano dalla stipula di atti in recapiti del Notaio o fuori sede.

“9) Violazione dell’art. 3, l. 241/90: difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà”.

Se il Ministero avesse considerato i soli atti stipulati nell’interesse degli abitanti del luogo avrebbe rilevato che il reddito repertoriale si riduceva al di sotto del valore di 50.000 euro che, di regola, deve essere assicurato.

“10) Violazione dell’art. 4, l. 89/1913, e s.m. e i.”.

Non risultava acquisito l’obbligatorio parere della Corte d’Appello territoriale, il cui riferimento era assente nell’epigrafe del decreto impugnato.

“11) Violazione degli artt. 4, l. 89/1913 e 3, l. 241/90: difetto assoluto di istruttoria. Eccesso di potere per perplessità e sviamento”.

Il parere del Consiglio, benché espresso, risultava illegittimamente disatteso o comunque solo parzialmente accolto, con carenza di motivazione sui profili dell’indicazione numerica delle sedi e della relativa allocazione, secondo i principi generali che impongono l’esternazione di precise ragioni a fondamento della deroga da pareri obbligatori.

“12) Illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, d.l. 172012 conv. in l. n. 24/2012 l.r. cit. e conseguente invalidità degli atti e provvedimenti impugnati”.

Da ultimo i ricorrenti concludevano la loro esposizione rilevando l’illegittimità costituzionale della norma in epigrafe, alla luce della sua configurabilità come “norma-provvedimento” che anticipava puramente e semplicemente il decreto ministeriale di determinazione del numero dei notai e dell’assenza di specificazione di principi e modalità per una ragionevole e corretta distribuzione delle sedi aumentate “d’imperio”.

Successivamente, adottato nelle more l’avviso 31 maggio 2013 con cui era pubblicato l’elenco dei posti notarili vacanti in seguito all’adozione degli atti impugnati con il ricorso, i ricorrenti proponevano rituali motivi aggiunti, con i quali chiedeva l’annullamento anche di tale decreto dirigenziale, lamentando illegittimità derivata dai motivi di ricorso, che riportava integralmente.

In più, i ricorrenti lamentavano anche quanto segue.

“13) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di potere. Violazione del d.m. 28.02.2013. Violazione degli artt. 1, l. 197/1976, e 4, l. 89/1913, e s. m. e i. Incompetenza.”.

L’elenco delle sedi messe a concorso non rispecchiava quelle di cui al d.m. in epigrafe, in quanto risultavano banditi 20 posti in Comune di Brescia in luogo dei 16 previsti e un posto in Comune di Lonato, non menzionato dal d.m. 28.2.2013.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo la reiezione del ricorso come illustrato in distinta memoria;
in via pregiudiziale la difesa erariale eccepiva l’improcedibilità del gravame per mancata impugnazione del d.d. 9 ottobre 2013, di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l’assegnazione di posti notarili vacanti.

Parte ricorrente, in prossimità della pubblica udienza depositava anch’essa memorie a sostegno ulteriore delle proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 14 maggio 2014 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’infondatezza del gravame complessivamente valutato comporta che può prescindersi dall’esaminare preliminarmente l’eccezione di improcedibilità dell’impugnazione sollevata dalla difesa erariale nei suoi scritti difensivi.

Passando all’esame del ricorso, il Collegio ritiene rilevante in via preliminare evidenziare che, nel caso di specie, la questione in esame, pur attenendo all’incremento e alla distribuzione sul territorio di sedi notarili, si connota per la particolarità costituita dalla circostanza che l’incremento attuato con il decreto del Ministro della giustizia 28 febbraio 2013 (impugnato in questa sede) è stato disposto direttamente e puntualmente dal legislatore a fini “straordinari” e per le finalità ivi descritte.

L’art. 12 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ha stabilito, al comma 1, che la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), è aumentata di cinquecento posti.

Al comma 2 la norma ha previsto che, con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, i posti di cui sopra fossero distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui allo stesso articolo 4 della legge n. 89 del 1913.

Il Collegio evidenzia, quindi, sin da ora che l’aumento “straordinario” delle sede notarili nel caso di specie ha seguito l’impulso del legislatore diretto allo sviluppo di forme di “concorrenza” e “competitività” e che tale deve essere, a sua opinione, il “filo conduttore” che deve orientare l’interprete nella fattispecie odierna in esame.

Continuando l’esame della normativa di riferimento, si richiama poi l’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”, come sostituito dall’art. 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale stabilisce che il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che “di regola” ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

Il comma 2 della stessa disposizione prevede anche che la tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.

Passando all’esame dei singoli motivi di ricorso, il Collegio rileva l’infondatezza del primo, in quanto il termine di 120 giorni di cui all’art. 12 ha un carattere meramente ordinatorio e accelaratorio, in assenza di indicazioni sulle conseguenze del mancato rispetto, per cui il suo superamento non ha privato l’Amministrazione del potere di adottare il relativo decreto, con conseguente irrilevanza della loro violazione ai fini della legittimità dell'atto finale. (Cons. Stato, Sez. VI, 27.2.12, n. 1084 e 2.2.12, n. 582).

A ciò si aggiunga che la complessa attività istruttoria, che ha coinvolto tutti i distretti notarili ed ha reso necessaria l’acquisizione di molteplici pareri, ha ampiamente giustificato i tempi entro i quali risulta adottato l’impugnato decreto ministeriale.

In relazione al secondo motivo di ricorso, il Collegio evidenzia – secondo quando sottolineato in precedenza – che la relazione allegata al decreto impugnato correttamente richiama la “ratio” della decretazione d’urgenza applicata, che vede il suo fondamento nella “straordinarietà” dell’iniziativa per favorire una più capillare diffusione sul territorio e un più efficiente sistema “concorrenziale” nell’ambito della professione notarile e per il quale il legislatore ha ritenuto, in primo luogo, di dare un rilevante incremento alle relative sedi sull’intero territorio nazionale, al fine di conseguire un miglioramento del servizio in termini di crescita e di competitività.

La relazione riferisce poi come i parametri recati dall’art. 4 “legge notarile” – richiamato nella predetta decretazione d’urgenza – abbiano valore indicativo, ovvero siano idonei a orientare la discrezionalità ministeriale come criteri di massima, senza esaurirla.

Ebbene tale conclusione, censurata dal ricorrente secondo quanto riportato in narrativa, appare al Collegio condivisibile.

In tal senso conclude infatti la giurisprudenza, rilevando l’inesistenza di vincoli nei criteri relativi all’aumento dei posti in misura determinata, con conseguente disponibilità, in capo all’amministrazione, di un margine di discrezionalità nella ponderazione dei singoli parametri indicati in astratto dal legislatore (C. Stato, Sez. IV, 7.12.00, n. 6495;
29.2.96, n. 216).

Anche questa Sezione ha osservato che in sede di revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, l’amministrazione dispone di un rilevante margine di discrezionalità nella ponderazione dei singoli parametri normativi;
e, ferma la necessità di una valutazione globale, la stessa può in tale ambito attribuire rilevanza determinante solo a taluni fra i detti parametri o alle modifiche quantitative negli stessi intervenute durante il periodo di riferimento (ex multis, Tar Lazio, Sez. I, 23.1.13, n. 751;
6.11.00, n. 8931).

In sostanza, gli indici indicati dall’art. 4 l. 89/1913 non necessariamente devono formare oggetto di complessiva ovvero unitaria ovvero contestuale considerazione, atteso che la potestà discrezionale in materia assegnata al Ministero della giustizia ben può trovare legittima espansione anche a fronte dell’assorbente rilievo annesso a taluno di essi (TAR Lazio, Sez. I, 12.2.13, n. 1534).

Ciò – ad opinione del Collegio – se vale per la revisione “ordinaria” delle “tabelle notarili” tanto più deve valere per la presente “revisione straordinaria” di cui al d.l. n. 1/12, ancorata essenzialmente al parametro dello sviluppo della concorrenzialità e della competitività, per cui, nel predetto quadro di riferimento, a fronte dell’aumento delle sedi notarili recato direttamente dalla legge ed ai fini sopra evidenziati, la relazione ministeriale ha illustrato a sufficienza come l’Amministrazione abbia reputato necessario discostarsi in alcuni casi dal parametro demografico a favore del solo parametro del volume e della qualità degli affari, ritenuto prevalente nella dinamica e nell’articolazione dell’economia moderna, che pone in primo piano nella professione notarile l’essenziale entità e il valore stesso, globalmente inteso, delle negoziazioni, da intendersi complessivamente valutate nello scenario in considerazione che, alla luce dello sviluppo delle modalità di comunicazione tecnologica e di incremento delle vie di comunicazione, ben può privilegiare solo alcuni parametri della “legge notarile” del 1913.

Sotto tale dirimente profilo, inoltre, la relazione suddetta – costituente la motivazione della scelta discrezionale dell’Amministrazione - ha anche precisato come all’uniformità dei criteri applicati per le scelte complessive non potesse non fare da contrappeso la distinzione di criteri per singoli distretti, attesa la logica della decretazione d’urgenza sopra richiamata fondata sull’incremento della competitività e della concorrenza sull’intero territorio nazionale.

Per quel che riguarda il terzo motivo di ricorso, il Collegio osserva che appare priva dei caratteri di illegittimità denunciati, quindi, la scelta ministeriale, coerente con le su ricordate premesse fondate sulla scelta legislativa, di utilizzare il c.d. “metodo circolare”, con il quale è stato calcolato il reddito medio annuo nazionale e il reddito medio annuo distrettuale, ed è stato distribuito il numero di notai per ciascun distretto rapportando il primo al secondo.

Non appare illogico sotto tale profilo, quindi, e proprio per la peculiarità e straordinarietà della distribuzione di nuove sedi in questione, che l’Amministrazione abbia omesso di considerare la soluzione prospettata dal ricorrente, e dallo stesso Consiglio Notarile di Milano, per il quale doveva procedersi con criterio di semplice “proporzionalità” rispetto all’ultima revisione “ordinaria” del 2011, dato che non si è trattato di redistribuire l’allocazione delle sedi secondo i consueti schemi ma di introdurre ulteriori riferimenti ai fini prettamente concorrenziali e di incremento dell’offerta voluti direttamente dal legislatore.

Il bilanciamento tra i vari indici indicati dalla legge risulta effettuato ma con non illogica prevalenza di quello legato alla quantità e volume degli affari, che principalmente appare relazionato ai profili di sviluppo della concorrenzialità e competitività di cui alla decretazione di urgenza per tale intervento “straordinario”.

Non risulta, poi, che l’altro parametro legato alla popolazione costituisca un’entità minima da rispettare in quanto – come anticipato – la locuzione “di regola” di cui al testo normativo individua a sufficienza il carattere meramente tendenziale e derogabile del parametro in questione.

L’insieme dei dati numerici della popolazione, infatti, deve essere letto e verificato alla luce dell’introduzione di una maggiore concorrenzialità tra sedi limitrofe, per cui, in tale occasione, appare logica e non irrazionale la scelta dell’Amministrazione di fondarsi sulla media repertoriale che meglio di ogni altra, sotto tale profilo, riscontra l’esigenza di “maggior diffusione sul territorio” del servizio offerto dal notaio, come specificato nella relazione ministeriale.

Proprio perché “il repertorio” attiene alla capacità produttiva del singolo notaio – come evidenziato dal ricorrente – non appare illogica la scelta di fondare su tale parametro la distribuzione “straordinaria” delle nuove sedi ai fini di sviluppo e incremento della concorrenzialità.

In relazione al quarto motivo di ricorso, non si rinviene nel contesto della norma l’illogicità riscontrata dalla parte ricorrente in ordine alla conclusione per la quale si è continuato a mantenere tutti i posti preesistenti nelle rispettive sedi, dato che lo stesso art. 12 cit. – disponendo, come detto, una revisione “straorinaria” - espressamente ha previsto che la tabella notarile era “aumentata” di cinquecento posti e che tali posti (in aumento) dovevano essere distribuiti nei distretti e nei singoli comuni, per cui non si rileva nessuna forzatura del dato numerico al fine di portare in aumento il numero di sedi, tenuto conto anche della “ratio” del testo normativo come riportato nella rubrica dello stesso art. 12, orientata all’”Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti”.

Per quel che riguarda il quinto motivo, il Collegio rileva che correttamente sono stati presi in considerazione i redditi del triennio 2009-11, in quanto il periodo temporale di riferimento doveva essere quello considerato in istruttoria, a partire dall’entrata in vigore del d.l. n. 1/12, e non quello legato alla data di adozione del decreto ministeriale.

In relazione al sesto motivo di ricorso, il Collegio rileva che la stessa relazione al decreto impugnato, costituente la motivazione del provvedimento, ha precisato, poi, che “…in taluni casi non si sono potuti strettamente osservare i parametri normativi, dovendosi privilegiare, di volta in volta e a seconda delle peculiarità e necessità del territorio, i dati relativi alla popolazione residente, ovvero quello della media repertoriale. Tuttavia si è riusciti a garantire quella diffusione capillare della presenza del notaio che appare interesse primario dell’amministrazione e della collettività, non incidendo in misura significativa sul dato medio di repertorio, che resta nella generalità dei casi prossimo, se non superiore alla media del distretto”, come specificato in allegata tabella (media repertoriale anteriore – 144.749,28;
media repertoriale posteriore – 126.221,37).

Le medie repertoriali, quindi, non illogicamente appaiono considerate centrali nella valutazione dell’Amministrazione, in quanto meglio sono confacenti alla “ratio” dell’aumento “straordinario” di cui al testo normativo, in relazione allo sviluppo di principi di concorrenzialità e competitività che proprio sui dati repertoriali possono trovare il loro fondamento primario di paragone, in relazione ad una visione dinamica dello sviluppo della professione notarile gradualmente da svincolarsi da quella meramente statica” legata al mero rapporto con gli atti rogati nell’interesse esclusivo degli abitanti del territorio, considerando anche che lo stesso ricorrente nel contesto del ricorso fa richiamo alla possibilità di rogare atti in recapiti fuori sede.

Sul settimo motivo il Collegio osserva che, in conseguenza di quanto illustrato in relazione al motivo precedente e al fine dello sviluppo della concorrenza, la media repertoriale risulta non illogicamente considerata primaria proprio in collegamento con i redditi relativi ad atti stipulati fuori sede.

In relazione all’ottavo motivo, il Collegio nuovamente richiama quanto dedotto in precedenza, evidenziando che l’equazione “maggiore parametro repertoriale = maggiore domanda” in realtà non appare quella che ha guidato la scelta dell’Amministrazione, rinvenendosi questa nella volontà di incremento della concorrenzialità sul fronte della valutazione della media repertoriale totale, tenuto conto che lo stesso d.l. n. 1/12 ha anche provveduto all’abrogazione di ogni tariffa notarile e in tale contesto deve essere valutato l’orientamento ministeriale.

Per quel che riguarda il nono motivo di ricorso, ne deriva la medesima conclusione, in quanto la revisione in aumento “straordinaria” nazionale della tabella e delle sedi era – anche in assenza di minimi tariffari - orientata all’incremento della concorrenzialità e, quindi, anche all’interesse degli abitanti del luogo, non essendo quindi necessaria alcuna specifica motivazione in ordine alla riduzione del reddito riferibile ad onorari riscossi.

Sul decimo motivo di ricorso, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, risulta acquisito il parere della Corte d’Appello territoriale (come richiamato nella stessa relazione unitamente agli altri), di cui alla nota prot. n. 3893.1/Segr.Pres/2012 del 20 luglio 2012, che espressamente dichiara di condividere “le valutazioni effettuate dai Consigli Notarili di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, essendo le stesse frutto di una conoscenza approfondita delle problematiche territoriali oltre che di una seria e realistica analisi della situazione generale supportata da dati statistici”, intendendosi “altresì condivise le indicazioni dei comuni ove allocare le sedi di nuova istituzione”.

Sull’undicesimo motivo, il Collegio ritiene di precisare che la giurisprudenza ha specificato che il parere del Consiglio Notarile territoriale non è vincolante e può essere disatteso dal Ministero. Questa Sezione ha precisato che dallo stesso l’Amministrazione può discostarsi con apposita motivazione che può essere considerata sufficiente quando, pur non confutando specificamente le singole indicazioni contenute nei predetti pareri, dia in ogni caso conto delle ragioni che hanno giustificato le proprie determinazioni (TAR Lazio, Sez. I, 2.1.13, n. 5;
4.1.13, n. 61 e 7.2.13, n. 1358;
Cons. Stato, Sez. IV, 5.12.06, n. 7135 e 20.5.03, n. 2716).

In particolare, questa Sezione (TAR Lazio, Sez. I, 23.1.13, n. 747) ha ulteriormente precisato che: se "i pareri espressi dai consigli notarili e dalle Corti d’appello hanno … la evidente funzione di rappresentare all’amministrazione centrale le singole caratteristiche delle realtà locali, suggerendo ed indicando le eventuali soluzioni … più adeguate per la migliore organizzazione locale del servizio notarile e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal legislatore, tuttavia questi elementi di conoscenza non possono essere considerati assolutamente vincolanti dall’amministrazione, la quale deve valutarli contemperando in un quadro nazionale di insieme tutte le singole esigenze locali;
ciò trova conferma nella stessa individuazione dei criteri di cui l’amministrazione deve tener conto ai fini dell’adozione del provvedimento finale e che rappresentano lo strumento ritenuto congruo e adeguato dal legislatore, per un verso, ai fini del corretto esercizio della discrezionalità (per evitare cioè che essa sconfini nell’arbitrio e nella irrazionalità), e, per altro verso, proprio al fine di assicurare il giusto contemperamento degli interessi locali con quelli nazionali. Le predette considerazioni consentono di affermare l’esclusione di un carattere vincolante degli apporti dei consigli notarili, che vanno valutati contemperando unitariamente le singole esigenze locali in un quadro d’insieme, che va composto con il ricorso ai criteri normativamente individuati. Deve, indi, concludersi che il dettato normativo rappresenta l’elemento centrale nell’ambito del quale l’amministrazione procedente deve rinvenire il principio orientativo della propria azione, laddove sussista dissonanza con le esigenze rappresentate in sede locale. In particolare, i parametri normativi di riferimento della procedura costituiscono lo strumento per effettuare il compiuto apprezzamento dei pareri resi dai consigli notarili e dalle Corti d’appello e la conseguente valutazione del contenuto degli stessi, anche con riferimento a singole particolarità incidenti sulla distribuzione dei posti di nuova introduzione. In altre parole, se, da un lato, l’esame degli apporti endoprocedimentali obbligatori da parte dell’amministrazione centrale deve necessariamente connotarsi di effettività, dall’altro, l’atto finale non deve necessariamente aderire a soluzioni omogenee con le valutazioni dei soggetti obbligatoriamente consultati nel procedimento de quo, laddove lo stesso risulti comunque rispondente alle esigenze sottese dai parametri normativamente fissati. Quanto alla misura dell’esternazione del dissenso, le motivazioni addotte dall’amministrazione procedente possono essere considerate sufficienti quando, pur non confutando specificamente le singole indicazioni contenute nel parere, diano adeguatamente conto delle ragioni che hanno giustificato le proprie determinazioni (C. Stato, IV, 5 dicembre 2006, n. 7135;
20 maggio 2003, n. 2716)”.

In forza delle considerazioni appena sopra esposte, la eventuale non conformità dell’atto finale del procedimento “de quo” con il parere espresso dal Consiglio notarile non ridonda in vizio dell’atto, laddove sia possibile appurare che il parere sia stato adeguatamente ponderato e il diverso convincimento venutosi a formare risponda a esigenze, adeguatamente esternate, il cui apprezzamento è specificamente rimesso all’amministrazione centrale, sulla base di evidenze cui lo stesso contesto delineato dal quadro normativo conferisce rilevanza.

E si è pure visto come, nel caso di specie, la relazione al decreto ministeriale permette di osservare che il parere del Consiglio notarile di Brescia è stato acquisito, esaminato, richiamato e parzialmente condiviso.

Quanto alle restanti nuove sedi istituite nel distretto, la relazione ha chiarito, sia in via generale che specificamente, i criteri in forza dei quali si è proceduto alla loro individuazione.

Tali criteri sono risultati, come sopra, rispondenti non solo all’art. 4 della l. 89/1913 ma anche all’intervento straordinario disposto con l’art. 12 del d.l. 1/2012.

La relazione ministeriale fa diretto riferimento al Distretto notarile di Brescia, evidenziando di avere accolto parzialmente le osservazioni formulate dal Consiglio notarile e di aver provveduto all’istituzione di nuove sedi, nonostante il dato riguardante la popolazione residente non sempre fosse in linea con il parametro normativo, in quanto il dato repertoriale di sede, largamente superiore alla media distrettuale, appariva chiaro indice della necessità della presenza di un’ulteriore professionista, sia per far fronte ad una evidente richiesta di servizio, sia per garantire una maggiore concorrenza, come specificato in allegata tabella (media repertoriale anteriore – 144.749,28;
media repertoriale posteriore – 126.221,37).

Ulteriori ragioni sono esternate nella relazione, che dà conto anche dei motivi per i quali il criterio della popolazione è stato talvolta disatteso ed è stata conferita una particolare rilevanza al criterio dell’entità e il valore delle negoziazioni, rappresentate dal reddito repertoriale, ciò che prescinde, come dato “ex se” indicativo, dalla vigenza o meno di tariffe legali.

La stessa relazione provvede poi ad applicare i criteri generali alla realtà costituita, tra altri, dal distretto in parola, traendone le dovute conseguente in sede di individuazione del numero e delle residenze dei posti portati in aumento.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che anche il parametro del rapporto tra notaio e popolazione, previsto dall’art. 4 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, non è un valore assoluto ma relativo, essendone ammessa la deroga in ragione di specifiche esigenze (Tar Lazio, Sez. I, 4.1.13, n. 62;
Cons. Stato, Sez. IV, 6.4.82, n. 227;).

Deve pertanto concludersi che gli atti gravati risultano indenni da censure sia in relazione al profilo della loro rispondenza a legge e a logicità, sia in relazione all’adeguatezza della motivazione, anche laddove si registra il contrario avviso rispetto al parere del Consiglio distrettuale, secondo i criteri giurisprudenziali sopra richiamati.

Da ultimo, il Collegio non rileva la non manifesta infondatezza in ordine alla questione di costituzionalità prospettata con il quarto motivo di ricorso, in quanto l’art. 12 d.l. cit. da luogo all’istituzione di sedi sull’intero territorio nazionale demandando all’Amministrazione, secondo i principi di cui all’art. 4 della “legge notarile” la conseguente allocazione, per cui non si riscontrano gli estremi di una “legge-provvedimento” irragionevole e arbitraria, attesa anche la “straordinarietà” dell’aumento in questione e la successiva, negli anni a venire, possibilità di revisione ordinaria” secondo i consueti canoni di legge.

L’infondatezza del ricorso introduttivo comporta anche l’infondatezza dei motivi aggiunti nella parte in cui lamentano illegittimità derivata.

Per quel che riguarda il motivo ulteriore dedotto, il Collegio rileva l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse, in quanto non è specificato in che modo possa nuocere alla operatività dei ricorrenti la distribuzione contestata.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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