TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-01-08, n. 202400024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 08/01/2024
N. 00024/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A A e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G P in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Melissano, in persona del Sindaco
pro tempore
, e Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento della nullità in parte qua ovvero, in subordine, per l’annullamento in parte qua, previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Melissano -OMISSIS-, adottata in dichiarata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. -OMISSIS- del 27/8/2021, nella parte in cui prevede l’acquisizione “sanante” al patrimonio indisponibile comunale dei terreni di proprietà dei ricorrenti “ della superficie di mq. 20.371 o di quelle diverse non oggetto di alcun decreto di esproprio emesso durante il periodo della legittima occupazione, eventualmente individuabili dall’attività peritale del consulente tecnico all’uopo incaricando ”;
- nonché per l’esatta esecuzione della sentenza suindicata (passata in giudicato), la cui ottemperanza è già stata ordinata con sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n.-OMISSIS- del 24/5/2023 (anch’essa passata in giudicato), e la nomina del Commissario ad acta per l’esatta ottemperanza del giudicato predetto e di quello formatosi sulla precedente sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-/2021, e affinchè determini il quantum risarcitorio di cui alle citate sentenze, per il mancato godimento delle aree occupate illegittimamente e per il valore del soprassuolo, secondo i criteri stabiliti nella menzionata sentenza n. -OMISSIS-/2021 e inserisca le somme in tal modo determinate nella massa passiva, disponendo per il relativo pagamento;e quantifichi l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti, liquidando quest’ultimo nella misura del 20% del valore venale del bene (art. 42 bis comma 5 del D.P.R. n. 327/2001) e disponendo per il relativo pagamento con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Vista la sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n.-OMISSIS-/2023 del 24 maggio 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa V C e uditi per le parti ricorrenti i difensori avvocati A. Astuto e G. Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I sei ricorrenti (coeredi del -OMISSIS- per 3/6) sono attualmente proprietari in ragione del 50% di terreni della superficie di mq. 20.371(circa), siti nel Comune di Melissano e destinati ad interventi di edilizia economica popolare, irreversibilmente trasformati e detenuti sine titulo dall’Amministrazione Comunale intimata, essendo stati i relativi atti ablatori annullati illo tempore da questo T.A.R. con sentenze passate in giudicato. Conseguentemente, i predetti ricorrenti hanno adito questo Tribunale con ricorso numero di registro generale 1406 del 2015 al fine di sentire condannare il Comune di Melissano alla restituzione dei medesimi terreni previa restitutio in integrum , ovvero ad acquisirli al proprio patrimonio indisponibile ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, con ogni conseguenza in punto di risarcimento del pregiudizio, patrimoniale e non, patito per il mancato godimento durante il periodo di illegittima occupazione. Questo Tribunale, accogliendo in parte il ricorso in tal modo proposto, ha, con sentenza n. -OMISSIS- del 27.8.2021, “ condanna[to] il Comune di Melissano, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione in favore dei ricorrenti della porzione illecitamente occupata dei terreni indicati nella parte motiva” , (in ragione del 50%) della superficie di mq 20.371, “previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la possibilità per il predetto Comune di disporre l’acquisizione “sanante” dell’immobile ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.;condanna[to] il Comune di Melissano, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 c.p.a., a proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dei terreni di che trattasi e di quello riferito al valore del soprassuolo (alberi ed opere esistenti, abbattuti o demolite) secondo i criteri, le modalità e i termini specificati in parte motiva.” Nella quale si legge che “:1) dovrà tenersi conto dell’area effettivamente occupata dalla P.A. per la realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi (pari a 3/6 della superficie dei terreni oggetto dell’occupazione per uso residenziale ai fini della realizzazione degli alloggi popolari, nella misura di mq. 20.371);2) il valore della predetta area occupata illegittimamente dalla P.A. dovrà essere determinato sulla base del valore venale della stessa (stabilito secondo i criteri di cui all’art. 19 della Legge Regionale Puglia n. 3/2005) al momento dell’inizio dell’illegittima occupazione;3) in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno per l’occupazione illegittima, questo dovrà essere calcolato in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore venale dell’area in parola (determinato al momento dell’illegittima occupazione), per il periodo di illegittima occupazione (e sino ad effettiva restituzione);4) quanto alla quantificazione del risarcimento del danno riferito al soprassuolo, lo stesso dovrà, invece, essere calcolato in base valore venale nella consistenza risultante dal verbale di immissione in possesso del e determinato con riguardo al momento dell’abbattimento o demolizione);5) dalle somme citate, dovranno essere detratte quelle eventualmente già corrisposte al medesimo titolo;6) trattandosi di debiti di valore, le somme di cui ai precedenti punti n. 3 e 4 dovranno essere rivalutate alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.);sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dovranno, inoltre, essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all’effettivo soddisfo. La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri innanzi descritti, dovrà essere presentata ai ricorrenti, da parte del Comune di Melissano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza o da quella di notificazione, se anteriore ”.
Successivamente, i ricorrenti hanno adito questo T.A.R. con ricorso in ottemperanza numero di registro generale 1398 del 2022, al fine di ottenere l’esecuzione della summenzionata sentenza (passata in giudicato). In accoglimento di siffatto ricorso, questa Sezione ha emesso sentenza di ottemperanza n.-OMISSIS- del 24 maggio 2023, nella quale ha affermato alcuni principi che quivi è opportuno richiamare. In primo luogo, ha riconosciuto in capo al Comune di Melissano la competenza a determinarsi in merito alla scelta se restituire i fondi illegittimamente detenuti ai rispettivi proprietari, previa riduzione in pristino stato, ovvero procedere all’acquisizione “sanante” ex art. 42bis D.P.R. n. 327/2001, mentre è rimessa alla Commissione straordinaria di liquidazione di cui all’art. 250 T.U.E.L. (nel frattempo nominata a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Melissano) l’eventuale seguito di sua competenza quanto agli aspetti amministrativi (eventuale emanazione formale dell’atto di acquisizione sanante che costituirà anche il titolo di spesa, con la quantificazione, ivi contenuta, delle poste indennitarie e risarcitorie dovute) e/o contabili (eventuale liquidazione del debito risarcitorio sia in caso di acquisizione sanante che in caso di restituzione, sulla base dei criteri indicati nella sentenza da ottemperare). Inoltre, la sentenza n.-OMISSIS-/2023 ha reputato inammissibile l’eccezione sollevata (per la prima volta in occasione del giudizio di ottemperanza) dalla difesa dell’Organo Straordinario di Liquidazione alla cui stregua i fondi de quibus dovevano reputarsi già passati in proprietà del Comune di Melissano in forza di decreto d’esproprio adottato con delibera di G.M. -OMISSIS-, preceduto da regolare determinazione dell’indennità di esproprio e deposito delle relative somme, regolarmente notificato agli interessati nonché registrato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. Siffatta eccezione, tuttavia, è stata giudicata inammissibile sulla scorta della impossibilità di tenere conto delle “ circostanze (anche ove veritiere) ” in essa riferite “ nel presente giudizio di ottemperanza, atteso che la sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-/2021 è - oramai - passata in giudicato ”.
Conseguentemente, con la sentenza n.-OMISSIS-/2023 (passata in giudicato l’11/10/2022, giusta certificazione rilasciata dalla competente Segreteria) questo T.A.R. ha accolto l’interposto ricorso per l’ottemperanza della pronuncia n. -OMISSIS-/2021 “ nei sensi e nei limiti di cui in motivazione ”, ordinando al “ Comune di Melissano e all’Organo Straordinario di Liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, di dare completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2021 del T.A.R. Puglia - Lecce, nel termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione ”;ha inoltre condannato “ le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in via solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, in favore delle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Mille/00) oltre gli accessori di legge ”.
2. In dichiarata esecuzione di siffatta sentenza, l’Amministrazione Comunale intimata, con deliberazione del Consiglio Comunale -OMISSIS-, recante “ Oggetto Sentenza T.A.R. Puglia – Sezione Lecce n.-OMISSIS-/2023: Determinazioni ”, dichiarata “ immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 ”, ha deliberato “[..] di dare atto che in ragione della ormai irrimediabile ed irreversibile trasformazione delle aree indicate negli atti in premessa, permane l’interesse per il Comune di Melissano all’acquisizione al patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, dei terreni ” degli odierni ricorrenti “ della superficie di mq. 20.371 o di quelle diverse non oggetto di alcun decreto di esproprio emesso durante il periodo della legittima occupazione eventualmente individuabili dall’attività peritale del consulente tecnico all’uopo incaricando ;[…]”.
3. Contro siffatta determinazione (in parte qua) sono insorti gli odierni ricorrenti con ricorso notificato l’11/10/2023 e depositato in pari data, con il quale i ricorrenti agiscono per l’esatta ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del 27 agosto 2021 e sulla successiva sentenza n.-OMISSIS- del 24 maggio 2023, nonché per l’accertamento della nullità parziale e/o per l’annullamento parziale della deliberazione consiliare gravata deducendo che il Comune intimato, nel riesercitare il proprio potere discrezionale in relazione alla scelta se restituire le aree di che trattasi ai medesimi ricorrenti ovvero acquisirle al proprio patrimonio indisponibile ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, avrebbe agito in violazione/elusione del giudicato formatosi sulle predette sentenze di questo T.A.R..
In particolare, a sostegno dell’interposto gravame hanno dedotto il seguente articolato motivo di censura: eccesso di potere;elusione di giudicato;violazione dell’art. 21 septies L. n. 241/1990, con il quale hanno argomentano che la delibera della G. M. -OMISSIS-, cui chiaramente allude la gravata deliberazione quando preconizza che potrebbero formare oggetto del provvedimento di acquisizione “sanante” anche superfici “ diverse non oggetto di alcun decreto di esproprio emesso durante il periodo della legittima occupazione ”, non solo è stata esplicitamente e motivatamente disattesa da questo Giudice nella sentenza n.-OMISSIS-/2023, ma sarebbe stata, altresì, “ travolta dall’annullamento delle delibere di adozione ed approvazione del PEEP (sentenze C.d.S. nn. 393, 394, 395 e 396 del 1991), come accertato da codesto on.le TAR nella sentenza n. -OMISSIS-/21, passata in giudicato, alla stregua del quieto insegnamento giurisprudenziale per cui l’annullamento dell’atto recante la dichiarazione di pubblica utilità travolge di per sé tutti gli atti della sequenza espropriativa adottati in esecuzione del provvedimento annullato (tra le tante Cons. St. sez. IV 29/01/08 n. 258 e 3 12/07/2007 n. 3984) ”.
4. Il Comune di Melissano e l’Organo Straordinario di Liquidazione del medesimo Comune, pure ritualmente invocati, non si sono costituiti nel presente giudizio.
5. La causa è stata discussa alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2023 e all’esito della stessa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso ora proposto è fondato, perdurando l’inottemperanza del Comune intimato al giudicato formatosi sulle sentenze di questo T.A.R. n. -OMISSIS-/2021 e n.-OMISSIS-/2023, e dovendo dichiararsi nulla in parte qua, per violazione/elusione del giudicato di che trattasi, la impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Melissano -OMISSIS-, nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
Il Collegio, preliminarmente, osserva che il giudicato amministrativo ha un contenuto complesso, il quale non solo determina la produzione di effetti demolitori dei provvedimenti impugnati e di effetti ripristinatori che involgono la pregressa situazione sottostante all’accertamento giurisdizionale, ma fa sorgere anche l’obbligo, per l’Amministrazione soccombente, di conformarsi alla regula iuris sancita con il dictum giudiziale , il che si traduce nella imposizione di vincoli cogenti alla riedizione del potere pubblicistico (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 2 del 15 gennaio 2013). Va, inoltre, evidenziato che se è vero che ai sensi dell’art. 112, comma 1, c.p.a. incombe su tutte le parti del giudizio l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del Giudice Amministrativo, ciò per la Pubblica Amministrazione va letto nell’ottica del leale e imparziale esercizio del munus publicum , in esecuzione dei principi costituzionali sanciti dall’art. 97 della Costituzione (ossia i principi di imparzialità e buon andamento), nonché dei principi scanditi dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nella quale il diritto all’esecuzione delle pronunce giurisdizionali risulta complementare al principio dell’effettività della tutela. Grava, quindi, sulla Pubblica Amministrazione soccombente l’obbligo di dare esecuzione secondo buona fede alla sentenza del Giudice Amministrativo, risultando ciò indispensabile al soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente vittoriosa che non può essere ostacolata dall’adozione di comportamenti elusivi da parte del soggetto pubblico.
Nel caso concreto sottoposto all’attenzione del Collegio, venendo in rilievo un giudicato recante un comando incidente su un interesse legittimo pretensivo dei proprietari ricorrenti, la cui soddisfazione risulta correlata (anche) al corretto esercizio di un potere pubblicistico di carattere discrezionale, in applicazione dei principi generali (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 4987 del 6 ottobre 2014) la potestà di provvedere è stata restituita all’Amministrazione Comunale affinché essa la riesercitasse, dovendo in ciò tuttavia tener conto della portata conformativa discendente dal vincolo del giudicato (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione III, sentenza n. 11098 dell’8 agosto 2022;T.A.R. Lazio, Sezione I, sentenza n. 4071 del 23 aprile 2009).
Secondo costante giurisprudenza, pertanto, “ l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del Giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 ottobre 1997, n. 1108;sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626;17 ottobre 2000, n. 5512) e detta verifica – che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (Consiglio di Stato, Sezione V, 9 maggio 2001, n. 2607;Idem, Sezione IV, 9 gennaio 2001, n. 49;Idem, 28 dicembre 1999, n. 1964) – comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza 'petitum - causa petendi - motivi - decisum' ( (Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 gennaio 2001, n. 49;Idem, 28 dicembre 1999, n. 1963;Consiglio di Stato, Sezione V, 28 febbraio 2001, n. 1075) " (cfr., di recente, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 338 del 19 gennaio 2018).
E a proposito dell’esatta perimetrazione del contenuto del comando giurisdizionale da eseguire, che è operazione logico-giuridica evidentemente preliminare a quella volta a verificarne l’esatta o meno ottemperanza a opera delle parti obbligate, è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 9 gennaio 2023, n. 223;Sezione VI, 10 settembre 2020, n. 5425), in forza del quale: “ per ricostruire la portata oggettiva del giudicato, deve aversi riguardo a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia e che si ricollegano, quindi, in modo indissolubile alla decisione formandone l'indispensabile presupposto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 28 gennaio 2021, n. 832;Idem, Sezione II, 16 marzo 2021, n. 2248) ;- al fine di configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato […] è necessario che l’Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già incisa dalla sentenza, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l’ipotesi di elusione del giudicato (tra gli altri, Consiglio di Stato Sez. IV, 17 luglio 2020, n. 4594.) ” .
2. Il Collegio, sulla scorta della ricostruzione fattuale dell’intera vicenda intorno alla quale si controverte, del vincolo conformativo discendente dalla sentenza ottemperanda n. -OMISSIS-/2021 e di quella successiva n.-OMISSIS-/2023 (entrambe passate in giudicato), della deliberazione consiliare concretamente adottata dal Comune di Melissano in sede di asserita esecuzione delle medesime sentenze, nonché dei principi giurisprudenziali supra richiamati, ritiene che il Comune intimato non abbia adempiuto correttamente l’obbligo su di esso gravante di dare esatta e integrale esecuzione alle sentenze de quibus e, di conseguenza, abbia adottato un atto - in parte qua - elusivo del giudicato.
In particolare, nella sentenza n. -OMISSIS-/2021 si legge: “ Ne discende che , nel caso di specie, in assenza di un formale (e tempestivo) provvedimento di espropriazione da parte del Comune di Melissano (risultando gli atti ablatori annullati per effetto dei citati provvedimenti giurisprudenziali) e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella compiuta usucapione dell’area e nel raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, il terreno in questione è rimasto di proprietà dei ricorrenti, con la conseguenza che sussistono i presupposti per ordinare la invocata restituzione delle aree occupate, previa la necessaria riduzione in pristino, fatta salva l’eventuale applicazione da parte dell’Ente comunale dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., che ha disciplinato ex novo il potere discrezionale della P.A. di acquisizione del bene “in sanatoria”. […] III.II. Invero, a seguito dell’istruttoria esperita dal Tribunale con la ordinanza collegiale n.846/2021 suindicata, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Melissano, con nota del 14 giugno 2021, ha confermato che “il Comune non ha ancora adottato il suddetto provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001 e s.m.i. e che la superficie dei terreni oggetto dell’occupazione per uso residenziale ai fini della realizzazione degli alloggi popolari, è paria mq. 20.371;tale è, a conferma, quella indicata nel ricorso e nella Deliberazione del Commissario prefettizio n. 24 del 21.1.1997, con la quale si liquidava agli eredi -OMISSIS-la somma complessiva di Lire 846.190.796, pari a Lire 34/mq, oltre interessi al TUS, previa esclusione del pagamento della restante superficie occupata di mq. 48.671, “facente carico all’O.S.L.”e che sarebbe già stata pagata, anche secondo le affermazioni di controparte”. ”. La sentenza ha, quindi, concluso nel senso di condannare “ il Comune di Melissano, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione in favore dei ricorrenti della porzione illecitamente occupata dei terreni indicati nella parte motiva, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la possibilità per il predetto Comune di disporre l’acquisizione “sanante” dell’immobile ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. ”.
È evidente, dunque, che alla stregua del puntuale obbligo discendente dalla sentenza n. -OMISSIS-/2021 (passata in giudicato), il Comune di Melissano aveva due sole alternative: restituire agli odierni ricorrenti il 50% dell’area di mq. 20.371, illecitamente detenuta e irreversibilmente trasformata per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale (essendo stata l’altra metà già acquisita dall’Amministrazione Comunale in virtù degli accordi raggiunti con -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) ovvero procedere all’acquisizione “sanante” della stessa area al proprio patrimonio indisponibile attivando lo strumento disciplinato dall’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001. Tertium non datur .
Siffatte conclusioni sono confermate dalla sentenza n.-OMISSIS- del 24/5/2023, anch’essa passata in giudicato, nell’ambito della quale questo Tribunale si fa carico, come visto, di scrutinare l’eccezione, tardivamente introdotta dall’Amministrazione resistente nell’ambito del giudizio instaurato dagli odierni ricorrenti per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-/2021 nel frattempo divenuta res judicata (e nella quale non v’è traccia dell’eccezione de qua ), secondo la quale il Comune di Melissano avrebbe già provveduto ad acquisire la proprietà delle aree di che trattasi dagli odierni ricorrenti giusta decreto d’esproprio “ adottato con delibera della G. M. -OMISSIS-, preceduto da regolare determinazione dell’indennità di esproprio e deposito delle relative somme, e regolarmente notificato agli interessati nonché registrato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari .” Siffatta eccezione, tuttavia, è stata reputata da questo Giudice inammissibile, in quanto tesa a mettere in discussione l’assetto d’interessi già irrevocabilmente definito con “ la sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-/2021 oramai passata in giudicato ” e l’accertamento in essa contenuto nel senso della perdurante titolarità in capo agli odierni ricorrenti del 50% dell’area di mq. 20.371 de qua , risultando ex actis che non fosse mai stato attivato e condotto a termine dal Comune intimato “ en procédure d’expropriation en bonne et due forme ”, secondo la locuzione più volte adoperata dalla cospicua giurisprudenza delle Corti Europee formatasi nella materia de qua .
Conseguentemente, anche la sentenza n.-OMISSIS- del 24/5/2023, nell’accogliere l’interposto ricorso di ottemperanza “ nei sensi, limiti, termini indicati ” nella parte motiva, ha ordinato al “ Comune di Melissano e ” all’ “ Organo Straordinario di Liquidazione del medesimo Comune ” di “ provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza (secondo i principi ut supra indicati) e previo raccordo: a restituire ai ricorrenti la porzione dei terreni di che trattasi (50% di mq. 20.371), previa riduzione in pristino, salva la possibilità, ricorrendone i presupposti di legge, di acquisirlo ex art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, nel termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;alla determinazione del quantum risarcitorio stabilito nella citata sentenza n.-OMISSIS-/2021, per il mancato godimento delle aree di che trattasi a cagione dell’occupazione (tuttora) illegittima e del danno riferito al soprassuolo, secondo i criteri stabiliti nella menzionata sentenza n. -OMISSIS-/2021 di questo T.A.R., e mediante inserimento delle somme così determinate nella massa passiva ”.
È evidente, dunque, che la gravata deliberazione consiliare -OMISSIS-, nella (sola) parte in cui prevede che possa formare oggetto di acquisizione “sanante” anche un’area diversa da quella specificamente individuata dalle sentenze n. -OMISSIS-/2021 e n.-OMISSIS-/2023, pari al 50% di mq. 20.371, e precisamente “quelle diverse non oggetto di alcun decreto di esproprio emesso durante il periodo della legittima occupazione eventualmente individuabili dall’attività peritale del consulente tecnico all’uopo incaricando ”, introduce una previsione che aggira un obbligo puntuale posto dal giudicato di cui alle sentenze de quibus , vanificandone (in parte qua) la portata precettiva.
Il Collegio, dunque, ritiene che l’azione di accertamento della nullità parziale della deliberazione consiliare impugnata meriti accoglimento, in quanto per le ragioni sopra esposte la stessa risulta essere stata adottata (in parte qua) in violazione/elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del 27 agosto 2021, resa da questo Tribunale e di cui in questa sede si chiede l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., e della sentenza n.-OMISSIS- del 24/5/2023 (anch’essa, peraltro, passata in giudicato) emessa nel giudizio di ottemperanza promosso dagli odierni ricorrenti per ottenere l’esecuzione della precedente sentenza.
In conclusione, pertanto, va dichiarata la nullità della impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Melissano -OMISSIS-, recante “ Oggetto Sentenza T.A.R. Puglia - Sezione Lecce n.-OMISSIS-/2023: Determinazioni ”, nella (sola) parte in cui prevede che possano formare oggetto dell’adottando provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, un’area di superficie inferiore a mq. 20.371 (di cui gli odierni ricorrenti sono proprietari in ragione di 3/6), “ non oggetto di alcun decreto di esproprio emesso durante il periodo della legittima occupazione eventualmente individuabili dall’attività peritale del consulente tecnico all’uopo incaricando ”, con il conseguente ordine al Comune di Melissano e alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, di procedere all’esatta e completa ottemperanza del giudicato di che trattasi nei sensi sopra precisati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
3. Per l’effetto il Collegio ritiene assorbita l’ulteriore domanda di annullamento pure azionata, in via subordinata, dai ricorrenti, stante l’accoglimento della domanda (proposta in via principale) di accertamento della nullità parziale della deliberazione consiliare gravata.
4. Deve, invece, essere disattesa la domanda degli odierni ricorrenti volta a ottenere (nell’emanando provvedimento di acquisizione sanante) una liquidazione del danno non patrimoniale subito per il periodo di illegittima occupazione dell’area di che trattasi in una misura pari al 20% (venti per cento) del relativo valore venale, posto che nella sentenza n. -OMISSIS- del 27 agosto 2021 non si rinviene una siffatta previsione, con conseguente automatica applicazione della disposizione di cui al primo comma dell’art. 42 bis del D.P.R. 326/2001, il quale per l’ipotesi di acquisizione “sanante” prescrive che al proprietario deve essere corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo determinato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.