TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2015-02-02, n. 201501949
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N. 01949/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01968/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2014, proposto da:
A D B, E S B, G B, rappresentati e difesi dagli avv.ti S C e U C, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Coronas in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 4;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 22747 dell’11.12.2012.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 il Cons. S M;
Uditi gli avv.ti di cui al verbale;
CONSIDERATO che questa Sezione con la sentenza n. 7989/2014 ha accolto il ricorso per l’ottemperanza proposto dai ricorrenti e, per l’effetto, ha: A) ordinato alle amministrazioni intimate di provvedere, entro il termine di 30 giorni, al pagamento delle somme dovute in forza della sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe indicata, nonché degli interessi fino all’effettivo soddisfo;B) nominato, per il caso di perdurante inadempimento un Commissario ad acta, nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega;
CONSIDERATO che la parte ricorrente - a fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione (alla quale la predetta sentenza n. 7989/2014 è stata notificata in data 8 agosto 2014) e dello stesso Commissario ad acta (al quale la predetta sentenza è stata notificata in data 12 settembre 2014) chiede: A) di provvedere alla immediata sostituzione del suddetto Commissario ad acta con un funzionario della Filiale di Roma della Banca d’Italia;B) di trasmettere gli atti di causa alla competente Procura della Repubblica nonché alla competente Procura Regionale della Corte di Conti, affinché procedano nei confronti dei responsabili del danno causato dalla mancata esecuzione della sentenza n. 7989/2014;C) la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni causati dall’inerzia del Commissario ad acta;D) la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati S C e U C, già dichiaratisi antistatari;
CONSIDERATO che la Difesa erariale nulla ha eccepito in merito alle pretese di controparte;
CONSIDERATO che - tenuto conto di quanto precede - il Collegio ritiene necessario richiedere al Ragioniere Generale dello Stato una relazione di chiarimenti sulle ragioni che hanno determinato la mancata esecuzione degli ordini contenuti nella predetta sentenza n. 7989/2014;