TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-09, n. 202303343
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Pubblicato il 09/11/2023
N. 03343/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02444/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2444 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P M M in Catania, via E. Pantano, n. 93
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del 29.7.2015, con il quale il Soprintendente Reggente della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- ha negato alla ricorrente l’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento di una veranda con struttura precaria in legno di mq. 20, costruita in aderenza all’immobile sito in -OMISSIS-, c.da -OMISSIS-, comunicata in data 29.7.2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2023 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 27 ottobre 2015 e depositato il successivo 11 novembre parte ricorrente ha esposto:
- di essere proprietaria di un fabbricato sito nel Comune di -OMISSIS-, c.da -OMISSIS-, identificato al catasto urbano, al foglio di mappa n. -OMISSIS-, particelle n. -OMISSIS-, sub. -OMISSIS-;
- di aver presentato, a seguito del verbale di violazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 17 giugno 2014, domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. -OMISSIS- del D. P. R. 380/2001, con allegata relazione tecnico – descrittiva, per il mantenimento di una veranda in legno di mq 200 bullonata ed amovibile, con copertura in telo bianco ripiegabile, adiacente all’edificio principale;
- di aver richiesto contestualmente alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS-, con istanza assunta al protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS- giugno 2014, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per il mantenimento delle suddette opere;
- che, con nota prot. n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2014, la Soprintendenza ha comunicato il preavviso di rigetto della domanda in ragione del fatto che l’intervento in oggetto ricade nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia di cui all’art. 15, lett. a), L.R. n. 78/76;
- che a seguito della presentazione di osservazioni da parte della ricorrente, riguardanti la natura provvisoria e di mera pertinenza della veranda di cui sopra, con il provvedimento in questa sede impugnato, prot. n. -OMISSIS- del 29 luglio 2015, la Soprintendenza ha respinto la richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Lamenta la ricorrente la illegittimità del suddetto diniego sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 11 bis della L.R. n. 10/91;eccesso di potere per difetto di motivazione
L’Amministrazione avrebbe motivato in modo insufficiente il provvedimento adottato, riproducendo le medesime argomentazioni formulate nel preavviso di rigetto pur a fronte delle osservazioni prodotte dalla ricorrente.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 160 del D.Lgs. n. 42/04 e dell’art. 15 della L.R. n. 78/76 - Carenza di potere in concreto ed eccesso di potere per sviamento - Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro aspetto e carenza di istruttoria .
Del tutto illegittimamente la Soprintendenza avrebbe esercitato competenze spettanti al Comune, omettendo, invece, di effettuare le valutazioni attinenti agli aspetti strettamente paesaggistici ai sensi dell’art. 146 D. lgs. n. 42/2004.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 146 del D.Lgs. n. 42/04 sotto altro aspetto - Eccesso di potere per carenza di istruttoria sotto altro profilo e difetto dei presupposti, per contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste - Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto un ulteriore aspetto.
La tettoia oggetto di contestazione costituirebbe una struttura provvisoria, inidonea a trasformare in modo permanente il territorio o a creare volume, in quanto mera pertinenza dell’immobile principale.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, che la resistente amministrazione sia condannata a risarcirle il danno eventualmente derivante dalla rimozione coatta della veranda in oggetto.
2. Si è costituito in giudizio l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS-, al fine di resistere e di sostenere la legittimità degli atti impugnati.
3. In data 22 settembre 2023 la ricorrente ha versato in atti la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. 1372/2017 di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in relazione alla contestata realizzazione della stessa tettoia oggetto del diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria qui impugnato.
4. All’udienza di smaltimento del 25 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso dovendo condividersi il pacifico orientamento, più volte ribadito anche da questo Tribunale (cfr. ex multis , T.A.R. Catania, sez. II, sentenza n. 2468 del 5 agosto 2023), secondo cui “la mera presentazione di una memoria difensiva ex art. 10 bis l. 241.90 non determina un indiscriminato onere di confutazione analitica delle allegazioni presentate dall’interessato, essendo legittima la determinazione conclusiva del procedimento allorquando l’Amministrazione renda una motivazione logica e complessiva sulla questione a decidersi”.
“Il dovere dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto dalla stessa inviato, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, non presuppone, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente posta a fondamento dell'atto stesso (Cons. Stato Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4933)” (T.A.R. Catania, Sez. I, sentenza n. 3213 del 29 ottobre 2021).
Nel caso di specie, peraltro, l’Amministrazione ha dato atto nel provvedimento impugnato di avere esaminato le osservazioni presentate dall’odierna ricorrente, assunte con prot. n. 157 del 09/01/2015, ritenendo che esse non aggiungessero “elementi nuovi che inducano a revisione della precedente espressione di preavviso di parere contrario”.
7. Sono altresì, infondate, come già ritenuto da questo Tribunale (in fattispecie del tutto analoga a quella in esame (cfr. sentenza n. 1528 del 10 maggio 2023), anche le ulteriori censure.
8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente rileva che l’assunto sui cui si fonda il provvedimento impugnato, secondo cui la tettoia di che trattasi è stata realizzata all’interno della fascia di rispetto di m. 150 dalla battigia, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. 78/76;tanto si evince anche dal riferimento operato dalla stessa Soprintendenza alla circolare n. 24, prot. n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2014, dell'Assessorato regionale dei BB.CC e dell'Identità siciliana.
Per la ricorrente, così operando, la Soprintendenza ha esercitato un potere che non le compete ( recte : ha espresso un giudizio su aspetti che non sono di sua competenza): infatti, la valutazione della compatibilità di un progetto con il vincolo ex art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. 78/76, rientra nella competenza del Comune, posto che tale norma ha natura urbanistica, essendo principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni (a differenza dell'art. 142, comma 1, lett. a), D.Lgs. 42/04, che sottopone a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i -OMISSIS-0 metri dalla spiaggia).
Lamenta più precisamente la ricorrente che il richiamato art. 15, sebbene volto alla tutela dell'ambiente, ha come proprie destinatarie, principalmente, le amministrazioni comunali (anche se, successivamente, con l'art. 2, comma 3, della L.R. 15/1991, le sono stati riconosciuti effetti precettivi diretti nei confronti dei privati);con esso il Legislatore ha inteso dettare una norma a tutela dell'ordinato assetto del territorio, che prescinde da una sua essenziale connotazione solo paesaggistica o ambientale, dovendovi invece ravvisare la concorrenza di più esigenze di tutela (del decoro e della uniformità del comprensorio, della protezione e della tutela della condizione orografica e geologica delle coste, di sicurezza pubblica, ecc.), com'è naturale per le disposizioni dello strumento urbanistico, entro cui si compendiano e trovano sintesi le molteplici e variegate esigenze possibili del governo del territorio.
In tale ottica, argomenta la parte ricorrente, differente è l'oggetto dell'apprezzamento dell'interesse pubblico da parte del Comune, ex art. 15 cit., e da parte della Soprintendenza, ex art. 146 cit.: quest'ultima valuta la compatibilità del manufatto progettato, nelle sue caratteristiche tipologiche e conformative, al “bene-valore” del paesaggio e, dunque, ne considera l'inserimento nella costa in relazione al rapporto con il contesto, formulando un giudizio dì compatibilità o di incompatibilità a seconda di come l'intervento è progettato;il Comune, invece, è chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al se l'intervento progettato corrisponda a quelli ammessi e, quindi, a tutelare, così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà tutelato parimenti l'ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte), applicando gli strumenti della pianificazione urbanistica.
Inoltre, la Soprintendenza si esprime in ordine a progetti che sono localizzati entro i -OMISSIS-0 metri dalla zona del litorale, mentre il Comune esercita il proprio potere di controllo per le zone diversamente graduate dal menzionato art. 15, in relazione alle diverse volumetrie e tipologie di opere ammissibili a seconda delle fasce di distanza dalla spiaggia.
In conclusione, lamenta l’esponente, l’Amministrazione resistente ha, da un canto, esercitato una competenza comunale, e, dall'altro, ha omesso di effettuare la necessaria istruttoria (ossia di valutare profili più strettamente paesaggistici);peraltro, facendo applicazione dell'art. 160 D.Lgs. 42/2004, norma che presuppone anche l'esistenza di un danno, la Soprintendenza avrebbe dovuto indicare per quale ragione la costruzione sarebbe pregiudizievole per le bellezze panoramiche, e non fermarsi alla constatazione della violazione dell'art. 15, lett. a), della L.R. 78/76.