TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-09-07, n. 201504388
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Testo completo
N. 04388/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03840/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3840 del 2014, proposto da:
IE GE, AR IA, LD AG, AR UI IA, DI MO, HI Di LL VI IA LU, IN FR, NS IA AU, HE EL, GL IA, GL NA, LM RO, NI LE, ELIS RI, RB NN, EN AO, ER LO, ET NA, IS LO, BA TT, LU IA NA, SA RO, Di SC BA, AR AL, IA MO, MO NA, MO LA, VI IA, FF LE, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Biamonte, Antonio Brancaccio, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, Via Duomo,n. 348;
contro
- Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Napoli, Via S.IA, n. 81;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio in Napoli, via Diaz n. 11;
nei confronti di
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, con sede in Napoli, in persona del Presidente pro tempore, avvocato Francesco Caia, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Satta Flores, con il quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Generale Orsini, n. 5;
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio.
per l'annullamento:
1. della Delibera di giunta regionale n. 174 del 3 giugno 2014 (pubblicata sul B.U.R.C.) n. 39 del 9 giugno 2014.
2. di ogni atto preordinato connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Gli odierni ricorrenti, avvocati della Regione Campania, avevano adito questo TAR – con ricorso R.G. n. 3383 del 2010, per l’annullamento della Delibera n. 603/2009, con la quale la giunta regionale aveva autorizzato l'Avvocatura regionale a stipulare con enti terzi (strumentali, agenzie e società regionali) le convenzioni previste dall'art. 29 Legge Regionale Campania 19 gennaio 2009, n. 1.
Ponevano questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, censurata sotto diversi profili per violazione degli artt. 3, 97, 114 e 117 Cost., con particolare riferimento alla lesione dell’inderogabile divieto sancito dall'art. 3, comma 4, R.D. 1578/1933 (Legge professionale forense).
Con ordinanza collegiale n. 3725 del 12 luglio 2011, questo TAR rimetteva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 29 L.R. 1/2009.
Nelle more della decisione della Consulta, interveniva il Regolamento n. 12 del 15 novembre 2011, con il quale la Giunta regionale aveva approvato, in luogo dell'abrogata legge regionale n. 11/1991, una nuova disciplina organizzativa.
L'art. 30 (rubricato “Ufficio Speciale Avvocatura”) del predetto Regolamento, al comma 1, introduceva una disposizione simile a quella contenuta all'art. 29 della L.R. 1/2009. I ricorrenti, per ragioni analoghe al primo ricorso, impugnavano davanti a questo TAR, in parte qua, anche questo ultimo regolamento, col ricorso R.G. n. 582/2012.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 91 del 23 maggio 2013, dichiarava illegittimo l’art. 29 Legge Reg. 1/2009, per contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.
2.- Sennonché, successivamente alla decisione della Consulta, in sede di conversione, nel corpo dell’art. 11 d.l. 8 aprile 2013, n. 35, veniva inserita dalla legge di conversione 6 giugno 2013 n. 64, il comma 8-bis. Quest’ultima disposizione statuiva che: “.. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime ...”.
La menzionata norma statale ha così consentito, in vista dell’esigenza di contenere la spesa pubblica, che l’Ufficio legale di ciascuna Regione assuma, gratuitamente, il patrocinio degli enti e delle agenzie, istituiti con propria legge dalla Regione medesima.
A fronte di questa disposizione, la difesa della Regione, con memorie conclusionali depositate il 7 ottobre 2013, eccepiva per entrambi ricorsi la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, sostenendo l’identità di oggetto e la piena continuità tra l'art. 29 Legge reg. 1/2009 ed il richiamato comma 8-bis dell'art. 11 d.l. 35/2013, sicché l’intervento del legislatore statale avrebbe in definitiva sanato i provvedimenti amministrativi impugnati.
I ricorrenti, nel contestare gli assunti della Regione, eccepivano la questione di costituzionalità anche dell’art. 11, comma 8-bis, del d.l. 35/2013.
Il TAR, con le decisioni n. 1039 e 1041 del 14 febbraio 2014, rese rispettivamente sui giudizi R.G. n. 3383/2010 e n. 582/2012, respingeva la nuova eccezione di costituzionalità, in considerazione del carattere non retroattivo dell’art. 11, comma 8-bis e ne statuiva la sua irrilevanza sulle situazioni pregresse; accoglieva entrambi i ricorsi ed annullava gli atti censurati.
3.- In seguito, la Regione Campania ha inteso dare attuazione al menzionato art. 11, comma 8-bis, d.l. 35/2013, con la delibera di Giunta regionale n. 174 del 3 giugno 2014, oggetto di impugnazione con l’odierno ricorso, notificato il 10 luglio 2007 e depositato il successivo 22.
I ricorrenti deducono una molteplicità di censure così sintetizzabili:
1. violazione, sotto diversi profili, degli artt. 3, 24, 111, 97, 117, 118, 119, 120 Cost.; della legge 131/2003; del R.D. 1578/1933 (Legge professionale forense); del d. lgs. 165/2001, del d. lgs. 76/2000 e del d.l. 35/2013; violazione della riserva di legge regionale; elusione dell’ordinanza del TAR n. 3275/2011; violazione delle sentenze del TAR n. 1039 e 1041 del 2014; carenza di potere; incompetenza della giunta regionale.
2. violazione, sotto diversi profili, degli artt. 3, 24, 111, 97, 117, 118, 119, 120 Cost., della legge 247/2012, del d. lgs. 165/2001, della legge 190/2012, del d. lgs. 33/2013, del d.p.r. 63/20132 e della L. n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ai presupposti di legge; elusione dell’ordinanza Tar Campania n. 3275/2011; violazione delle sentenze Tar Campania n. 1039 e 1041 del 2014; motivazione carente e illogica, istruttoria assente e superficiale;
3. violazione degli artt. 3, 24, 76, 77, 111, 97, 117, 118, 119, 120 Cost., della legge 247/2012, del d. lgs. 165/2001; della CEDU, della