TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2012-05-03, n. 201203926

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2012-05-03, n. 201203926
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201203926
Data del deposito : 3 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06620/2010 REG.RIC.

N. 03926/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06620/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6620 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Agis - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Unione Regionale del Lazio), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G C A, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, p.zza della Libertà n. 13;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R M P ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell’Avvocatura dell’Ente, situata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti di

Engim San Paolo - Giuseppini del Murialdo, Format Associazione di Formazione Extra Scolastica, Ciofs Fp Lazio;
Studionet Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Antonio Bosio n. 2;

per l'annullamento,

- quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento di approvazione della graduatoria relativa all'avviso pubblico per la realizzazione di due Case regionali dello Spettacolo dal vivo settore teatro “nel quale l’AGIS è risultata classificata al 5° posto e quindi esclusa dai progetti finanziabili”;

- di ogni altro atto connesso, collegato, antecedente o successivo ed, in particolare, il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice (non conosciuto e mai pubblicato);

- quanto ai I motivi aggiunti:

del provvedimento di approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per la realizzazione di due “Case Regionali dello Spettacolo dal vivo settore teatro” di cui alle determinazioni dirigenziali nn. DO142 del 2 gennaio 2010 e DO0143 del 13 gennaio 2010;
del relativo procedimento concorsuale;
della determinazione n. D1099 dell’11 marzo 2010 avente ad oggetto la nomina della Commissione di valutazione;
dei verbali della Commissione giudicatrice;
delle schede di valutazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- quanto ai II motivi aggiunti:

della determinazione n. B4008 del 19 maggio 2011 di approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per la realizzazione di due “Case Regionali dello Spettacolo dal vivo settore teatro” di cui alle determinazioni dirigenziali nn. D0142 del 21 gennaio 2010 e D0043 del 13 gennaio 2010;
delle predette determinazioni dirigenziali;
del relativo procedimento concorsuale;
della determinazione n. D1099 dell’11 marzo 2010 avente ad oggetto la nomina della Commissione di valutazione;
dei verbali della Commissione giudicatrice;
delle schede di valutazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Studionet Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato alla Regione Lazio, alla Format ed alla Ciofs Fp Lazio in data 23 giugno 2010 e depositato il successivo 21 luglio 2010, la ricorrente impugna la graduatoria pubblicata sul portale “Sirio” delle proposte progettuali presentate dai partecipanti alla gara bandita dalla Regione Lazio per la realizzazione di due “Case Regionali dello Spettacolo dal vivo – Settore Teatro”, nella quale figura classificata solo in 5^ posizione, rimanendo così esclusa dai progetti finanziabili.

Ai fini dell’annullamento la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
ERRORE NEI PRESUPPOSTI;
TRAVISAMENTO DEI FATTI;
MANIFESTA ILLOGICITA’;
DISPARITA’ DI VALUTAZIONE;
DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
VIOLAZIONE DELLE REGOLE VALUTATIVE CONTENUTE NEL BANDO, atteso che la ricorrente – in ragione delle sue potenzialità – ha certamente presentato un progetto di elevata professionalità, il quale è stato sottostimato.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DEL BANDO. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE IN ORDINE AI CRITERI DI SCELTA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. Pur non conoscendo al momento né i nominativi né i criteri di nomina dei componenti la Commissione, “si ha ragione di ritenere che essa sia stata formata in violazione dei criteri stabiliti dalla stessa Regione”.

Con atto depositato in data 23 luglio 2010 si è costituita la Regione Lazio, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

In data 6 ottobre 2010 la ricorrente ha presentato “istanza istruttoria”, volta a sollecitare l’acquisizione degli atti afferenti alla procedura concorsuale.

Tale istanza è stata accolta con ordinanza presidenziale n. 109 del 2010.

Agli adempimenti così prescritti la Regione Lazio ha provveduto in data 23 dicembre 2010.

2. Con motivi aggiunti notificati ai medesimi soggetti già destinatari del ricorso introduttivo e depositati in data 22 marzo 2011, la ricorrente ha formulato le seguenti ulteriori censure, previa domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati:

1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ PALESI. L’atto di nomina della Commissione giudicatrice, prodotto in giudizio dall’Amministrazione, è illegittimo in quanto rivela l’attribuzione dell’incarico ad un componente esterno del tutto priva di ogni motivazione, facendo, tra l’altro, riferimento al “settore commercio”.

2. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO DI CONCORSO, SOTTO DISTINTO PROFILO. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA “PAR CONDICIO”. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, SOTTO AUTONOMO DISTINTO PROFILO. “Dai verbali delle singole riunioni non risulta che la commissione abbia valutato, con riferimento alle singole domande inoltrate, la sussistenza di ciascuno dei numerosi requisiti imposti a pena di inammissibilità”. In più la Commissione “non ha adottato alcuna cautela per assicurare la segretezza e la custodia delle offerte pervenute”.

Con atto depositato in data 31 marzo 2011 si è costituita la Studionet s.r.l..

3. Con memoria prodotta in data 4 aprile 2011, la Regione Lazio ha opposto l’inammissibilità del ricorso introduttivo “per assoluta carenza di interesse a ricorrere, atteso che alla data del 24/6/2010, data di notifica del ricorso, il provvedimento di approvazione della graduatoria non era stato adottato”. Nel contempo, ha affermato che “il ricorso è destituito di ogni fondamento nel merito” per carenza di validi argomenti giuridici. Per quanto attiene ai motivi aggiunti di cui sopra, ha, invece, rilevato che: - tali motivi sono inammissibili in quanto tardivi;
- il riferimento al “settore commercio” costituisce un mero errore materiale;
- il provvedimento esplicita sufficientemente le ragioni della scelta inerente la nomina di un componente esterno;
- le censure sulla mancanza di segretezza e della custodia dei plichi sono del tutto sfornite di elementi probatori.

In data 4 aprile 2011 anche la Studionet s.r.l. ha prodotto una memoria difensiva, il cui contenuto può essere così sintetizzato: - il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono inammissibili in quanto non risultano notificati agli unici controinteressati (ossia, ai due soggetti vincitori della procedura: la Engim San Paolo e la Studionet);
- i motivi aggiunti sono, altresì, tardivi.

Con ordinanza n. 1269 dell’8 aprile 2011 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione nonché chiesto all’Amministrazione di fornire chiarimenti sulla nomina di un componente esterno.

Agli incombenti istruttori di cui sopra la Regione Lazio ha provveduto con deposito in data 10 maggio 2011.

4. In data 5 agosto 2011 la ricorrente ha depositato un “secondo ricorso per motivi aggiunti”, proposto per l’annullamento della determinazione n. B4008 del 19 maggio 2011 di approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per la realizzazione di due “Case Regionali dello Spettacolo dal vivo settore teatro” di cui alle determinazioni dirigenziali nn. D0142 del 21 gennaio 2010 e D0043 del 13 gennaio 2010 e di tutti gli atti alla stessa presupposti, formulando i seguenti motivi di diritto:

1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
ERRORE NEI PRESUPPOSTI;
TRAVISAMENTO DEI FATTI;
MANIFESTA ILLOGICITA’;
DISPARITA’ DI TRATTAMENTO NELLA VALUTAZIONE;
DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
VIOLAZIONE DELLE REGOLE VALUTATIVE CONTENUTE NEL BANDO;
VIZIO DEL PROCEDIMENTO. Come già precisato, la valutazione eseguita dalla Commissione è priva di un’adeguata motivazione. In particolare, non ha dato conto dell’iter valutativo seguito nell’assegnazione dei singoli punteggi. In spregio dell’art. 13.2 del bando, non ha, altresì, prestabilito i criteri “cui attenersi nello svolgimento in concreto delle operazioni di valutazione”.

2. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ PALESI. Nonostante la previsione dell’art. 13.1 del bando di gara la Regione ha del tutto omesso di illustrare i motivi per i quali ha ravvisato la necessità di nominare un componente esterno della Commissione. Nel contempo, è da rilevare la totale carenza di attinenza tra il componente esterno nominato e gli obiettivi perseguiti dal bando (inerenti al mercato del lavoro nel settore dello spettacolo dal vivo): l’ing. P non è un cattedratico universitario “e soprattutto non risulta aver mai svolto attività correlate alle tematiche oggetto della prova concorsuale in contestazione”. Vi è, dunque, eccesso di potere, amplificato dal rilievo che “per gli altri due componenti della commissione non risultano considerate le rispettive esperienze professionali e la susseguente idoneità a valutare con capacità e coerenza i progetti proposti”.

3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO DI CONCORSO, SOTTO DISTINTO PROFILO. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA “PAR CONDICIO”. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, SOTTO AUTONOMO DISTINTO PROFILO. Dai verbali non si comprende se sia stato o meno assolto l’obbligo di preventiva valutazione circa la sussistenza delle varie condizioni di ammissibilità delle domande. In più la Commissione “non ha adottato alcuna cautela per assicurare la segretezza e la custodia delle offerte pervenute”.

Con memoria depositata in data 26 novembre 2011 la controinteressata Studionet ha affermato che: - in data 27 aprile 2010 è stata pubblicata sul sito della Regione la graduatoria finale;
- posto che tale graduatoria costituiva già un provvedimento autonomo ed immediatamente lesivo, la ricorrente aveva l’onere di impugnarla, con obbligo di notifica del ricorso ad almeno un contro interessato;
- ciò non è avvenuto, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo ma anche dei motivi aggiunti in seguito proposti;
- non è, altresì, specificato in cui veste la Studionet sia stata chiamata in causa;
- non vi è stata notificazione alle mandanti del raggruppamento;
- con i secondi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato esclusivamente la determinazione n. B4008 di approvazione della graduatoria dei due progetti ammessi a finanziamento e non anche le determinazioni dei progetti ammissibili e non finanziabili, in cui figura il progetto presentato dal raggruppamento della ricorrente;
- tale circostanza comporta l’inammissibilità dei motivi aggiunti “per mancata impugnazione di atto autonomo e immediatamente lesivo e, conseguentemente, per difetto di interesse”;
- i secondi motivi aggiunti sono, tra l’altro, inammissibili per genericità e per indeterminatezza del soggetto ricorrente, atteso che non è specificato in che veste l’AGIS ha inteso proporre il gravame;
- tali motivi aggiunti sono inammissibili, poi, anche in via derivata, ossia per l’inammissibilità del ricorso originario e dei primi motivi aggiunti, già in precedenza evidenziate;
- nel merito, i secondo motivi aggiunti sono infondati, atteso che il bando già prescriveva i criteri da seguire nell’attribuzione dei punteggi, con conseguente sufficienza del mero punteggio numerico, l’Amministrazione ha dato conto delle ragioni per cui ricorreva alla professionalità di un soggetto esterno, incentrando la propria scelta su un ingegnere in ragione della previsione di lavori di ricostruzione del teatro e della carenza di un ruolo degli ingegneri nell’organico della Regione, e, in ultimo, ha pienamente rispettato le previsioni in materia di sicurezza e custodia dei plichi.

In data 29 novembre 2011 la Regione Lazio ha prodotto una memoria, volta essenzialmente a chiedere un rinvio del giudizio, al fine di un esame congiunto del presente ricorso con il ricorso n. 7159/2011.

Alla camera di consiglio dell’1 dicembre 2011 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

5. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2012 la controinteressata ha sostanzialmente richiamato i rilievi già formulati.

6. All’udienza pubblica dell’1 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso originario ed i I motivi aggiunti sono inammissibili, mentre i II motivi aggiunti sono fondati per le ragioni di seguito indicate.

2. Come esposto nella narrativa che precede, l’AGIS propone il ricorso originario al fine di chiedere ed ottenere l’annullamento del “provvedimento di approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per la realizzazione di due Case regionali dello Spettacolo dal vivo settore teatro”, pubblicato in data 27 aprile 2010 nel portale “Sirio” (Portale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio della Regione Lazio).

Al riguardo, la Regione Lazio e la controinteressata Studionet, costituitesi in giudizio, sollevano svariate eccezioni di inammissibilità, tra cui anche quella basata sulla genericità delle censure formulate.

Tale eccezione è meritevole di condivisione.

E’, infatti, noto che le censure dedotte in giudizio – individuate dal contesto del gravame e dai fatti esposti nelle premesse dello stesso, eventualmente integrati dalle risultanze desumibili dagli allegati al ricorso - devono essere idonee a specificare i vizi di legittimità che inficiano l’atto impugnato, ponendo il giudice nella condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto emanare un atto diverso da quello impugnato ovvero astenersi dall’adottare l’atto in contestazione (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 18 maggio 1998, n. 601;
TAR Lazio, 14 maggio 2003, n. 4196).

Nel caso di specie, le suddette condizioni di specificità dei motivi e, dunque, di ammissibilità del ricorso risultano carenti.

L’esame delle doglianze formulate - incentrate su errori di valutazione da parte della Commissione e sulla violazione dell’art. 13 del bando “in ordine ai criteri di scelta dei membri della Commissione”, di cui non si conoscono, però, “i nominativi” – conduce, infatti, ad affermare che si tratta di censure generiche, avulse da considerazioni – fattuali e giuridiche – precise e determinate e, dunque, inidonee ad individuare con chiarezza ed univocità le carenze in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa.

In altri termini, è evidente che i fatti denunciati non si prestano a concretizzare censure dotate della dovuta specificità, agganciate ad indici fattuali attendibili ed accertabili, atti ad incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5608;
TAR Campania, 19 febbraio 2004, n. 2261).

Tanto è sufficiente per dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio.

3. Come già ricordato, in data 22 marzo 2011 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, i quali risultano caratterizzati da maggiore specificità rispetto al ricorso originario anche grazie alla produzione in giudizio da parte dell’Amministrazione di documentazione afferente la procedura in contestazione, avvenuta in ottemperanza all’ordinanza presidenziale n. 109 del 2010.

Anche nei confronti di tali motivi la Regione Lazio e la controinteressata Studionet formulano numerose eccezioni di inammissibilità.

In particolare, la Studionet sostiene l’inammissibilità dei motivi de quibus per mancata notificazione ad almeno un controinteressato.

Tale eccezione è fondata.

Con detti motivi la ricorrente continua, infatti, a dolersi dell’illegittimità della graduatoria stilata in esito all’avviso pubblico per la “realizzazione di due case regionali dello spettacolo dal vivo settore teatro”.

Il punto 13.3 di tale avviso prevedeva: - la formulazione di una graduatoria “in relazione al punteggio totale ottenuto”;
- l’approvazione degli interventi “nell’ordine definito dalla graduatoria fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria”.

Proprio in ragione della presenza di risorse limitate, il già richiamato punto 13.3 stabiliva la predisposizione – in ultimo – di tre distinte graduatorie, riguardanti rispettivamente i seguenti progetti: - ammessi e finanziabili;
- ammissibili ma non finanziabili;
- non ammessi.

Come espressamente dichiarato dalla ricorrente, il suo progetto si è classificato solo al 5° posto e, quindi, non è rientrato tra i progetti ammessi e finanziabili.

Ciò detto, appare evidente che va riconosciuta un indiscussa posizione di formale controinteresse ai soggetti rientrati, invece, in quest’ultimi, qualificabili come vincitori della procedura, ossia della Engim San Paolo e della Studionet s.r.l., in quanto titolari di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione della ricorrente (c.d. interesse sostanziale) e, propriamente, di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto.

Orbene, tale posizione inequivocabilmente imponeva di procedere alla notifica del ricorso ad almeno uno di detti soggetti, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.pr.amm..

In conformità ai principi elaborati ai fini dell’individuazione delle situazioni soggettive coinvolte in ambito processuale, la giurisprudenza ha, infatti, più volte affermato la posizione di controinteresse – in senso giuridico formale – di tutti i soggetti, utilmente collocati in una graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito di ricorso giurisdizionale (ovvero, di tutti i soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla parte ricorrente, o di tutti coloro che siano comunque inclusi nella graduatoria stessa, ove si prospettino censure che implichino rinnovazione dell’intera procedura di valutazione, o riassegnazione dei punteggi e/o delle posizioni, o ancora, diversi criteri di formazione della graduatoria stessa: cfr., tra le tante, C.d.S., n. 348 del 2009;
TAR Lazio, n. 61 del 2009;
TAR Calabria, n. 263 del 2008;
TAR Campania, n. 16819 del 2005;
TAR Marche, Ancona, 10.3.2000, n. 391), riconoscendo la pacifica sussistenza dell’elemento sostanziale, ossia di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso, nonché dell’elemento formale, desunto dall’esplicita menzione nel provvedimento di soggetti determinati.

Atteso che, nel caso di specie, il ricorrente contesta la legittimità della graduatoria, rivendicando sostanzialmente un intervento caducatorio di quest’ultima, la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei soggetti utilmente posizionati nella graduatoria, ossia dei soggetti ammessi e finanziabili, non può essere posto in discussione.

Di ciò – del resto – sembra avere piena consapevolezza anche la ricorrente, essendosi quest’ultima attivata per notificare il ricorso anche alle sopra indicate imprese, senza però conseguire un esito positivo.

Tenuto conto di quanto rilevato, è doveroso concludere nel senso che – non risultando i motivi aggiunti in trattazione notificati ad almeno uno dei controinteressati, così come sopra individuati, e non potendosi, per tale motivo, nemmeno disporre l’integrazione del contraddittorio (la quale – comunque - presuppone che la notifica del ricorso sia stata effettuata nel rispetto del disposto di cui al citato art. 41 di cui sopra) - l’impugnazione de qua va dichiarata inammissibile.

4. Permangono da valutare i II motivi aggiunti, ritualmente notificati alla regione Lazio ed alle controinteressate in date 8 luglio 2011 e 18 luglio 2011, con cui la ricorrente formalmente chiede l’annullamento della determinazione B4008 del 19 maggio 2011, di approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento, in cui figurano Engim San Paolo e Studionet s.r.l..

4.1. In via preliminare, è necessario valutare le numerose eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata Studionet.

Tali eccezioni sono infondate per le ragioni di seguito indicate.

4.1.1. In via diretta, la controinteressata oppone l’inammissibilità dei motivi aggiunti di cui trattasi in quanto proposti esclusivamente avverso la determina n. B4008 del 19 maggio 2011 (e non anche avverso la determina n. B4006 del 19 maggio 2011, recante la graduatoria dei soggetti ammissibili ma non finanziabili, tra cui figura anche il progetto del raggruppamento di cui fa parte la ricorrente).

Tale eccezione è priva di giuridico pregio.

E’, infatti, noto che – secondo la giurisprudenza in materia – l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all’effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 516;
C.d.S., Sez. V, 12 agosto 2011, n. 4775;
TAR Cagliari, Sardegna, Sez. II, 6 febbraio 2012, n. 91;
TAR Torino, Piemonte, Sez. I, 27 maggio 2011, n. 571).

Ciò detto, appare evidente che – mediante le censure formulate – la ricorrente denuncia vizi direttamente inerenti il corretto espletamento della procedura.

Da ciò non può che desumersi la chiara volontà di quest’ultima – al di là degli atti specificamente indicati – di ottenere l’annullamento dell’intera procedura, ai fini di un’eventuale rinnovazione della stessa, con connesso inevitabile travolgimento di tutte le delibere in ultimo adottate, ricompresa anche quella relativa ai progetti ammissibili ma non finanziali.

In definitiva, è da ritenere che – pur se non indicata nell’epigrafe del ricorso – sia oggetto di impugnativa anche la delibera n. B4006, con conseguente infondatezza dell’eccezione di cui trattasi.

4.1.2. La controinteressata sostiene, ancora, l’inammissibilità/improcedibilità dei motivi aggiunti in esame “per genericità ed indeterminatezza del soggetto ricorrente” e per carenza di legittimazione attiva.

Più in particolare, afferma che “in tutti gli atti della AGIS – oltre a non essere indicata la partita IVA … - non è specificato .. in che veste la AGIS ha inteso proporre gravame”, trattandosi di mera mandante del raggruppamento guidato dalla CulturaDimpresa S.r.l..

Anche tale eccezione non può trovare positivo riscontro.

In sintonia con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, va, infatti, rilevato che:

- l’esistenza di un mandato conferito alla capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese non preclude alla singola impresa mandante di proporre autonoma impugnazione avverso atti della procedura, essendo la stessa – di per sé – titolare di un’autonoma legittimazione ad agire;

- in altri termini, nell’ordinamento nazionale ma anche comunitario la legittimazione delle singole imprese associate in r.t.i. (costituendo o costituito) ad impugnare atti della procedura di gara è ormai scontata, tenuto conto “che il raggruppamento di imprese non dà luogo a un’entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono” (cfr., C.d.S., Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1732;
negli stessi termini: TAR Lazio, Sez. I, 3 maggio 2004, n. 3667).

Ciò detto, la legittimazione attiva della ricorrente risulta evidente e non appare che lo stessa possa essere posta in discussione esclusivamente a causa della carenza di formali indicazioni in ordine alla veste dalla stessa rivestita di mera mandante del raggruppamento, la quale risulta, tra l’altro, chiaramente desumibile dal tenore del gravame.

4.1.3. Sempre in via principale, la controinteressata denuncia l’inammissibilità/improcedibilità dei motivi aggiunti per “genericità ed indeterminatezza” delle censure sollevate.

Come si avrà modo di meglio precisare nel prosieguo, tale genericità ed indeterminatezza non sussiste, atteso che la ricorrente ha adeguatamente precisato le ragioni per le quali l’attività dell’Amministrazione sia da ritenere viziata e, dunque, illegittima.

4.1.4. La controinteressata formula ulteriori eccezioni di inammissibilità/improcedibilità dei motivi aggiunti in esame “anche in via derivata”.

In particolare, afferma che “l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti proposti dall’AGIS, per omessa notifica agli unici controinteressati necessari (id est, vincitori, primi due in graduatoria) e per violazione delle regole del contraddittorio … riverbera i suoi effetti anche sui secondi motivi aggiunti”, atteso che la graduatoria di cui alla sopra indicata determinazione è un mero atto consequenziale, connesso e necessitato ma la lesione si sarebbe già consumata con la graduatoria pubblicata nel portale Sirio.

Aggiunge, ancora, che “l’inammissibilità/improcedibilità dei primi motivi aggiunti – per tardività – determina l’inammissibilità/improcedibilità anche del ricorso originario e del secondo atto di motivi aggiunti”.

Tali considerazioni non sono condivisibili.

La semplice lettura dell’avviso di gara dimostra, infatti, che la graduatoria riportata nel portale Sirio – approvata dalla “commissione di valutazione” - non costituiva l’atto conclusivo della procedura.

In particolare, il già richiamato punto 13.3 dell’avviso de quo rivela che la procedura in questione perveniva a formale conclusione esclusivamente con l’approvazione da parte del Direttore della Direzione Regionale Formazione Professionale, FSE ed altri Interventi Cofinanziati delle graduatorie finali, la quale si è verificata con l’adozione delle deliberazioni nn. B4006, B4007 e B4008 del 19 maggio 2011, avvenuta in esito, tra l’altro, “a completamento delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione di merito”, con la chiara conseguenza che tutti gli altri atti afferenti la procedura sono da considerare non definitivi.

Ciò trova – del resto – conferma in quanto affermato dalla Regione Lazio nella memoria prodotta in data 4 aprile 2011, in cui si dà, tra l’altro, evidenza della circostanza che già con nota del 9 giugno 2010, n. 73100 era stato differito l’accesso agli atti richiesto dalla ricorrente, essendo “in fase di perfezionamento la determina di approvazione”.

In definitiva, per ogni soggetto interessato a contestare la legittimità della procedura concorsuale di cui all’avviso pubblico del 13 gennaio 2010 – qual è la ricorrente - sussisteva sicuramente l’onere di impugnare nei termini di legge la graduatoria ritualmente approvata dall’autorità a ciò deputata, mentre l’impugnativa di atti pregressi e/o presupposti non può che essere ritenuta come una mera facoltà, con la conseguenza che l’eventuale inammissibilità e/o irricevibilità di quest’ultima non incide sull’ammissibilità del gravame proposto avverso il provvedimento di approvazione in questione.

Ciò detto, l’eccezione in esame è infondata.

4.1.5. La controinteressata sostiene, poi, che i II motivi aggiunti sono da ritenersi inammissibili in quanto “notificati esclusivamente alla Studionet”, capogruppo del raggruppamento, senza specificare, tra l’altro, “in quale veste .. tale notifica aveva luogo”.

Al riguardo, possono essere richiamate le considerazioni già in precedenza formulate in ordine alle notificazioni in presenza di raggruppamento temporaneo di imprese, con la precisazione che correttamente la ricorrente ha proceduto a chiamare in giudizio la capogruppo del RTI, pur senza precisare tale funzione, in quanto già espressamente specificata nella determinazione oggetto di impugnativa.

In definitiva, non appare dubitabile che la notificazione in contestazione ha comunque posto la controinteressata nella condizione di ben comprendere le pretese della ricorrente e, dunque, di ribattere adeguatamente alle censure da quest’ultima formulate, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Ciò detto, la eccezione in questione è infondata.

4.1.6. Sempre sul piano del rispetto del contraddittorio, il Collegio non può poi esimersi dal rilevare che i II motivi aggiunti sono stati correttamente notificati a tutti i controinteressati, ossia alla Studionet s.r.l. ed alla Engim San Paolo (pur se le rispettive notifiche figurano su originali del gravame differenti), correttamente individuati dalla stessa Studionet come gli “unici controinteressati” in quanto “soggetti vincitori della procedura” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva depositata il 4 aprile 2011).

Appare evidente che tale constatazione esclude eventuali questioni riguardanti un’eventuale integrazione del contraddittorio.

4.2. Come già accennato, nel merito i II motivi aggiunti sono fondati.

In particolare, appare opportuno ricordare che la ricorrente denuncia – tra l’altro – svariate censure in ordine alla nomina della Commissione e, specificamente, con riferimento a quella del componente esterno (determinazione dirigenziale n. D1099 dell’11 marzo 2010).

Tali censure sono meritevoli di condivisione.

Come già rappresentato nel gravame, l’art. 13.1 dell’avviso prevedeva, infatti, “la costituzione di un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Direzione Regionale “Formazione professionale FSE e altri interventi cofinanziati”, “composta da tre membri” scelti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

“Il Presidente sarà scelto fra i Dirigenti Regionali o fra i Dirigenti degli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione, ivi incluse le Aziende ed enti di cui al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. . Gli altri componenti della Commissione saranno scelti tra i dipendenti regionali o fra i dipendenti degli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione, ivi incluse le Aziende ed enti di cui al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.. Ove l’Amministrazione regionale, ricorrendone i presupposti previsti dalla vigente normativa, ravvisi la necessità di avvalersi di componenti esterni alla medesima, il compenso di questi viene liquidato con determinazione del Direttore Regionale competente in materia di Formazione Professionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia”.

Ciò detto, risulta evidente che – nel rispetto, tra l’altro, di un principio ormai di carattere generale, ispirato da criteri di economia di spesa, particolarmente invalsi negli ultimi anni – l’avviso de quo prevedeva la regola della composizione della Commissione in esame mediante il ricorso a soggetti già appartenenti all’Amministrazione pubblica, mentre la nomina di un componente esterno non può che essere intesa come un ‘ipotesi eccezionale, inequivocabilmente connessa all’impossibilità di reperire all’interno della stessa Amministrazione soggetti dotati di una ben specifica professionalità, adeguatamente illustrata nel relativo atto.

In altri termini, la nomina di un componente esterno va considerata come una scelta di carattere residuale, la quale deve trovare supporto su ragionevoli motivi della cui effettiva sussistenza deve essere, tra l’altro, dato conto nell’atto di nomina, pena l’illegittimità dell’atto adottato ma anche eventuali responsabilità per danno erariale.

In ragione di tali rilievi, l’atto di nomina in contestazione – ossia la determinazione n. D1099 dell’11 marzo 2010, di cui è stata acquisita copia in esito all’ordinanza istruttoria n. 109 del 2010 - si rivela chiaramente carente, atteso che:

- detto atto di nomina è totalmente silente in ordine ad eventuali ricerche esperite in relazione al personale dipendente delle strutture pubbliche presso le quali potevano essere reperiti i componenti della Commissione;

- lo stesso atto dà genericamente conto della necessità di “nominare un componente esterno” ma non ne esterna affatto i motivi, ossia non spiega le ragioni di tali necessità né altrimenti esplicita da quale precipua situazione di fatto – afferente le Amministrazioni sopra indicate - la necessità de qua abbia tratto origine;

- l’atto de quo fa, altresì, riferimento “alla peculiarità in materia del settore del commercio”. Al riguardo, l’Amministrazione – espressamente compulsata dal Tribunale con l’ordinanza n. 1269/2011 – ha rappresentato che si è trattato di un “evidente refuso”, precisando che la nomina del membro esterno doveva porsi “in relazione alla peculiarità del settore dello spettacolo dal vivo” ma, comunque, nessuna valida spiegazione fornisce in ordine alle ragioni per le quali un ingegnere, particolarmente esperto in interventi di risanamento di imprese, avesse competenze professionali nel settore dello spettacolo, specificamente inerenti, tra l’altro, all’inclusione sociale dei giovani artisti, né tali ragioni sono altrimenti desumibili.

In sintesi, appare chiaro che l’atto di nomina di cui trattasi non è stato correttamente adottato, posto che:

- pur prevedendo e, dunque, provvedendo alla nomina di un componente esterno, non consente di comprendere le ragioni a sostegno di una tale necessità;

- a tale carenza non è poi possibile ovviare nemmeno in via implicita, ossia sulla base dell’estrema complessità delle valutazioni da effettuare o, anche, della particolare esperienza e conoscenza tecnica del soggetto nominato nel settore di riferimento, in veste di componenti atte - di per sé - ad indurre ad escludere la presenza – all’interno delle Amministrazioni indicate – di figure professionali dello stesso livello (cfr., tra le altre, TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 28 giugno 2010, n. 506).

Ciò detto, l’atto di nomina de quo è da ritenere illegittimo, con conseguente illegittimità di tutti gli atti ed i provvedimenti allo stesso consequenziali.

Tanto è sufficiente per l’accoglimento dei II motivi aggiunti, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.

5. In sintesi, il ricorso introduttivo ed i I motivi aggiunti sono inammissibili, mentre i II motivi aggiunti sono fondati.

Tenuto conto della particolarità della vicenda, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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