TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-05-09, n. 201304631

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-05-09, n. 201304631
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201304631
Data del deposito : 9 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04387/1992 REG.RIC.

N. 04631/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04387/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 4387/92, proposto da C A, rappresentato e difeso dagli avv. ti P, S e D P, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 229;

contro

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente pro tempore , assistita e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

della circolare 12 marzo 1991, n. 4057/72552/8.312.21.6.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. C A, all’epoca dipendente civile dell’Amministrazione della difesa, presentò nel marzo 1991 una “richiesta di inquadramento in applicazione del nono comma dell’art. 4 della legge 11.7.80 n. 312”.

1.2.1. In questa, dopo aver esposto di prestare servizio presso l’Ospedale militare di Messina, rappresentava di essere stato inquadrato ai sensi dell’art. 4, VIII comma, della l. 312/80 nel profilo professionale di operatore amministrativo della V qualifica funzionale, proveniente dalla ex carriera esecutiva, nella posizione di coadiutore principale.

1.2.2. Soggiungeva di avere operato, a partire dal 10 febbraio 1977 - e, dunque, complessivamente per 14 anni, un mese e 15 giorni - come addetto alla Sezione della seconda commissione medica ospedaliera, descrivendo dettagliatamente le proprie effettive mansioni, che avrebbero avuto “requisiti di professionalità autonoma e responsabilità proprie nel profilo professionale di collaboratore amministrativo”;
concludeva chiedendo l’inquadramento, ex art. 4 cit., nel profilo professionale che assorbiva le mansioni sopra descritte, non indicato, ma da supporre come riferibile ad una qualifica superiore a quella attribuita.

2.1. Il successivo 15 novembre 1991 l’A consegnò per la notifica il ricorso in esame, affermando che la sua domanda non sarebbe stata neppure presa in considerazione, “poiché secondo l’interpretazione data dal Dipartimento per la funzione pubblica con la circolare di cui in epigrafe, non saranno istruite né inviate alla commissione paritetica ex art. 10 l. 312/80, le domande dalle quali non risulta inequivocabile la volontà di inquadramento in profili della stessa qualifica funzionale”.

2.2. Proposto innanzi alla Sezione staccata di Catania del T.A.R. per la Sicilia, il ricorso è stato poi riassunto innanzi al T.A.R. per il Lazio, territorialmente competente, essendo stato impugnato un atto avente efficacia ultraregionale.

2.3. Con decreto 12 giugno 2012, n. 11503, il presidente della I Sezione del T.A.R. per il Lazio ha dichiarato perento il ricorso, ex art. 1 dell’alleg. 3 al d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ma in seguito all’atto, dichiarativo della persistenza dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso, il decreto è stato revocato, ed è stata disposta la reiscrizione della causa sul ruolo di merito, fissando l’udienza pubblica di discussione (decreto 15 novembre 2012, n. 22198).

2.4. Si è costituita in giudizio la Presidenza del consiglio, che ha concluso per la reiezione.

3.1. O, l’art. 4 del la l. 312/80, intitolato al primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978, stabilisce, tra l’altro, che è inquadrato nella quinta qualifica funzionale – quella assegnata all’A – “il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

3.2. Il relativo IX comma, poi, soggiunge che “I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate”.

3.3. La successiva circolare 12 marzo 1991, n. 4057/72552/8.312.21.6., qui impugnata, dispone effettivamente che le direzioni generali del personale non avrebbero dovuto procedere all’istruttoria di eventuali domande, presentate ex art. 4, IX comma, e finalizzate ad ottenere l’inquadramento in profili professionali ascritti a qualifica funzionale diversa da quella attribuita: tali domande non avrebbero dovuto essere inoltrate al Dipartimento per la funzione pubblica, né alla commissione d’inquadramento, ma semplicemente conservate presso le stesse direzioni generali.

3.4. Il ricorso, come già detto, ha impugnato la circolare, ritenendo che questa già integri un rifiuto alla richiesta presentata dall’interessato: l’interpretazione che vi è sottesa sarebbe in stridente contrasto con la norma di legge, dove mancherebbe qualsiasi riferimento idoneo a circoscrivere il carattere generale della fattispecie.

D’altro canto, la disposizione di cui all’art. 4, IX comma, avrebbe lo scopo di realizzare, senza restrizioni, il principio del pieno riconoscimento delle mansioni di fatto, rilevanti per l’attribuzione di un trattamento economico differenziale.

4.1. O, si può trascurare ogni questione sull’ammissibilità del ricorso, in quanto riferito a un atto organizzativo interno;
lo stesso gravame, se poteva presentare margini di incertezza al momento della sua presentazione, è attualmente senz’altro da giudicare infondato.

4.2. È invero evidente che il dipendente aspira a ottenere l’inquadramento in una qualifica funzionale superiore alla V, muovendo dal profilo professionale che corrisponderebbe alle mansioni di fatto svolte: sebbene non sia ben chiaro quale sarebbe tale profilo e quella migliore qualifica.

4.3.1. O, il giudice amministrativo si è frequentemente occupato della corretta interpretazione del ripetuto art. 4, IX comma, «pervenendo alla conclusione, riaffermata in numerosissime decisioni ( ex plurimis , TAR Salerno, I, n. 5060/2009;
Cons. Stato, IV, n. 715/1999 e n. 6254/2000;
TAR Lazio, III, n. 4855/2006)», per cui quello regolato da tale disposizione «è un reinquadramento “orizzontale”, ossia nell’ambito della stessa qualifica funzionale» (così, da ultimo, in motivazione, T.A.R. Marche, 5 maggio 2010, n. 210).

4.3.2. Più in dettaglio, la previsione configura un’ipotesi d’inquadramento orizzontale in profilo diverso da quello posseduto dal pubblico dipendente, ma appartenente alla stessa qualifica funzionale, e non un'ipotesi d’inquadramento verticale, con passaggio a qualifica funzionale superiore a quella di appartenenza, disciplinato invece dal successivo X comma, peraltro abrogato dall'art. 74 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (così, ex multis , C.d.S. IV, 31 maggio 2007, n. 2845;
id. 14 dicembre 2004, n. 7969, 2 novembre 2004, n. 7066;
VI, 16 novembre 2004, n. 7470;
T.A.R. Puglia - Lecce, I, 1 luglio 2008, n. 2041).

4.4. La circolare è dunque legittima, come è legittima l’interpretazione seguita dall’Amministrazione: l’A non ha alcun titolo ad ottenere un inquadramento in una qualifica superiore a quella riconosciutagli, quali che fossero le sue mansioni di fatto, ed a qualsiasi profilo esse fossero riconducibili.

5. Il ricorso va pertanto respinto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nell’importo adeguato all’attività defensionale svolta.

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