TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-07-17, n. 201401927

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-07-17, n. 201401927
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201401927
Data del deposito : 17 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02520/2013 REG.RIC.

N. 01927/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02520/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2013, proposto da Multimedica Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. M C A C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Boscovich, 27;

contro

la ASL – Azienda sanitaria locale di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C e P P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Liutprando, 9;

nei confronti di

la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , n.c.;

per l’annullamento

- della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Varese n. 318 del 13 giugno 2013 avente ad oggetto Ricognizione economica dell’esito delle attività di verifica sulle prestazioni di ricovero degli anni 1998-2002 effettuate dal Nucleo Operativo di Controllo dell’ASL di Varese presso la Struttura di ricovero e cura “Casa di Cura Santa Maria Multimedica Holding S.p.a” di Castellanza ;

- per quanto occorra, della DGR della Regione Lombardia n. VII/943 in data 3 agosto 2000, limitatamente alla parte in cui dispone che il recupero degli importi derivanti dalle verifiche NOC avvenga sul fatturato netto delle strutture quando il controllo ed il relativo accertamento si sono conclusi dopo il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la prestazione controllata è stata erogata;

nonché per l’accertamento

dell’insussistenza, in tutto od in parte, del diritto della ASL Varese a disporre il recupero delle somme indicate negli atti impugnati in epigrafe indicati;

nonché per la condanna della ASL intimata al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL di Varese;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna gli atti impugnati, concernenti un’attività di ripetizione di somme erogate a titolo di compenso per prestazioni di ricovero, posta in essere dalla ASL resistente.

L’ASL si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito;
in particolare ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.

Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, nel solco della giurisprudenza della Sezione in casi analoghi (sentenze 9 ottobre 2013, n. 2259, 8 gennaio 2014, n. 13, 31 gennaio 2014, n. 366, 4 aprile 2014, n. 899, 5 maggio 2014, n. 1139 e n. 1147, 7 maggio 2014, n. 1169, 26 maggio 2014, n. 1346).

Secondo l'articolo 133, comma 1, lettera c) , cpa, esulano infatti dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi in materia di pubblici servizi.

Tali controversie, secondo condivisibile giurisprudenza, possono rientrare nell’ambito della generale giurisdizione di legittimità di questo Giudice Amministrativo solo nel caso in cui coinvolgano l’esercizio di poteri autoritativi, restando attribuite alla giurisdizione del Giudice Ordinario quelle che abbiano contenuto meramente patrimoniale ( ex plurimis , Cass. civ., SU, 12 ottobre 2011, n. 20939).

L’attività di ripetizione in tale materia, ancorchè esercitata dall’Amministrazione a mezzo di propri atti, non può essere ritenuta espressione di potere autoritativo;
il Consiglio di Stato ha infatti avuto condivisibilmente modo di affermare che «…nel disporre il recupero , la ASL non agisce come autorità ma si limita a dare esecuzione al rapporto convenzionale esistente con la struttura sanitaria, in modo strettamente vincolato rispetto a quanto stabilito dalle delibere regionali sul riconoscimento delle capacità operative massime…» (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2010, n. 866).

Conseguentemente, deve essere declinata la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito alle parti di proseguire il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all’atto della proposizione dell’azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata.

Il Collegio è dell’avviso che, in ragione dell’andamento della presente controversia, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.

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