TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2024-11-22, n. 202420912

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2024-11-22, n. 202420912
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202420912
Data del deposito : 22 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2024

N. 20912/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11265/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11265 del 2024, proposto da
Fondazione per la ricerca sulla migrazione e sulla integrazione delle tecnologie - Formit, in relazione alla procedura CIG 7297497507, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Camera dei Deputati, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Losasso, Gaetano Pelella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

P.R.S. Planning Ricerche e Studi s.r.l., Hspi S.p.A., rappresentate e difese dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Giovanni Tavernise, con domicilio eletto in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;



per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione della procedura ristretta per l’appalto quadriennale di servizi di monitoraggio dei contratti I.C.T. (CIG 7297497507, di cui bando pubblicato nella GUUE del 27.10.2017) al costituendo RTI Planning Ricerche e Studi S.r.l. e HPSI S.p.A., comunicata alla ricorrente l’8.7.2024 con nota della Camera dei Deputati, Servizio Amministrazione, prot. n. 2024/0013380/GEN/AMM; dei verbali di gara, conosciuti in data 6.8.2024 a seguito di accoglimento parziale dell’istanza di accesso del 9.7.2024; del verbale del 30.5.2024; del verbale del 28.6.2024 dei verbale del 18.2.2019 e 19.3.20219; del capitolato d’oneri e dell’allegato tecnico, e ciò nei limiti della pretesa fatta valere dalla ricorrente; della comunicazione dell’esito di accoglimento parziale con omissioni della richiesta di accesso della IT agli atti e documenti di gara, comunicato con nota del 6.8.2024, prot. n. 2024/0015820/GEN/AMM, trasmessa tramite pec, nella parte in cui la Camera dei Deputati, Servizio Amministrazione, ha ritenuto sussistenti le ragioni di riservatezza esposte dal RTI Planning Ricerche e Studi s.r.l. e HPSI S.p.A.; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di P.R.S. Planning Ricerche e Studi s.r.l. e di Hspi S.p.A. e della Camera dei Deputati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

A seguito di sentenza n. 6 del 24.10.2024, emessa dal Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati, la Fondazione per la ricerca sulla migrazione e sulla integrazione delle tecnologie – IT ha riassunto il ricorso finalizzato ad ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione della procedura ristretta per l’appalto quadriennale di servizi di monitoraggio dei contratti I.C.T. (CIG 7297497507, di cui al bando pubblicato nella GUUE del 27.10.2017) al costituendo RTI Planning Ricerche e Studi s.r.l. e HPSI S.p.A., operatore economico classificatosi in prima posizione nella graduatoria finale, comunicata alla ricorrente l’8.7.2024 con nota della Camera dei Deputati, Servizio Amministrazione, prot. n. 2024/0013380/GEN/AMM; dei verbali di gara, conosciuti in data 6.8.2024 a seguito di accoglimento parziale dell’istanza di accesso del 9.7.2024; del verbale del 30.5.2024; del verbale del 28.6.2024 dei verbale del 18.2.2019 e 19.3.20219; del capitolato d’oneri e dell’allegato tecnico, e ciò nei limiti della pretesa fatta valere dalla ricorrente; della comunicazione dell’esito di accoglimento parziale con omissioni della richiesta di accesso della IT agli atti e documenti di gara, comunicato con nota del 6.8.2024, prot. n. 2024/0015820/GEN/AMM, trasmessa tramite pec, nella parte in cui la Camera dei Deputati, Servizio Amministrazione, ha ritenuto sussistenti le ragioni di riservatezza esposte dal RTI Planning Ricerche e Studi S.r.l. e HPSI S.p.A.; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; la ricorrente ha, inoltre, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché il subentro nell’affidamento dell’appalto.

La procedura ristretta oggetto del contendere, avente un valore complessivo di €. 560.000,00, è stata regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di 100 punti da suddividersi tra max 70/100 per l’offerta tecnica (distinta, a sua volta, in sei parametri, ciascuno dei quali ulteriormente suddiviso in subpunteggi) e max 30/100 per l’offerta economica.

In esito alle operazioni di gara, alla quale hanno partecipato tre operatori, è risultato primo in graduatoria il RTI composto da P.R.S. Planning Ricerche e Studi s.r.l. e Hspi S.p.A. (dopo che, con sentenza n. 31 maggio 2021, n. 4150, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza della Sezione del 24 aprile 2020, n. 4183, ed ha, pertanto, annullato il verbale del 1° ottobre 2019, con cui il seggio di gara aveva escluso tale concorrente), il quale ha ottenuto 100 punti (70 per l’offerta tecnica + 30 per l’offerta economica), mentre la ricorrente si è classificata al secondo posto con punti 96,6566 (69,3499 + 27,3067) e, al terzo posto, si è classificata la società Business Integration Parners S.p.A. con punti 87,8596 (66,5394 + 21,3202).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione degli artt. 23, comma 16, 95, comma 10, e 97 del d.lgs. 50/2016, dei principi in tema di verifica della congruità dell’offerta economica con riferimento al costo del lavoro; della normativa sull’equo compenso, di cui alla legge 49/2023; dell’art. 5, comma 4 del capitolato d’oneri; eccesso di potere per difetto di istruttoria e pregiudizio dell’interesse pubblico alla regolare esecuzione.

In prima battuta, la ricorrente ha contestato che la stazione appaltante si sarebbe limitata a recepire le valutazioni “ rese dalla commissione di gara nel 2019 sulla base di un CCNL non aggiornato ai successivi incrementi retributivi ed un contesto normativo superato (v. entrata in vigore a maggio 2023 della L. 21 aprile 2023, n. 49, c.d. “Legge sull’Equo Compenso”) ”, nel senso che “ dalla lettura del verbale del Servizio Amministrazione della Camera dei deputati del 28 giugno 2024 (…), relativo all’aggiudicazione della procedura in oggetto, la IT ha avuto modo di apprendere che la stazione appaltante ha aggiudicato il servizio in favore del riammesso RTI, primo in graduatoria, prendendo atto della sua dichiarata disponibilità e facendo proprie, rispetto all’anomalia dell’offerta economica, le valutazioni rese dalla commissione di gara nel 2019 ” (cfr. pag. 17).

Ha, quindi, lamentato che la stazione appaltante avrebbe dovuto rinnovare il subprocedimento di verifica nell’anomalìa, chiedendo nuovi giustificativi in ordine alla “ attuale affidabilità ” dell’offerta economica (cfr. pag. 18).

Sarebbe, di conseguenza, stato omesso il “ controllo della sostenibilità economica dell’offerta aggiudicataria (…) in vista della futura esecuzione delle prestazioni contrattuali, per cui la verifica non ha un obiettivo limitato alla valutazione della attendibilità dell’offerta agli esclusivi fini dell’aggiudicazione, e quindi con un orizzonte temporale segnato dallo svolgimento della procedura di gara; ma è rivolta anche (se non soprattutto) all’esecuzione del contratto, vale a dire a garantire che la proposta individuata come possibile aggiudicataria della gara sia idonea a realizzare il programma negoziale ” (cfr. pag. 20).

Il tutto – si è soggiunto – alla luce del fatto che il nuovo e sopravvenuto CCNL del 2024 avrebbe previsto un incremento medio del 20% della retribuzione minima del settore metalmeccanico e di circa il 24% per il settore commercio, “ tale da erodere in maniera significativa la componente del “compenso professionale”, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni ”: un profilo che “ potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione ” (cfr. pag. 22).

2°) Violazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento.

Con tale motivo la ricorrente ha contestato la “ permanenza per la stazione appaltante delle ragioni di pubblico interesse alla prosecuzione della procedura in esame, anche se il bando di gara è stato pubblicato in data risalente nel tempo (il 27 ottobre 2017) sulla base di un capitolato ormai da ritenersi superato, essendo nel frattempo intervenute rilevanti modifiche sia tecniche che normative e che renderanno inevitabilmente diverso, da un punto di vista sostanziale, il servizio oggetto di affidamento, con inevitabili modifiche sostanziali e problemi in fase esecutiva ” (cfr. pag. 22): doglianza ribadita nella nota del 30.5.2024.

Ha, in particolare, evidenziato che “ nel 2017 il capitolato di gara era stato predisposto sulla base della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ID) nr. 4 del 15 dicembre 2016 ”, mentre, “ nel 2021, l’ID ha emesso una nuova Circolare, la n. 1/2021 (approvata con determinazione n. 79 del 20 gennaio 2021 con decorrenza 11.2.2021), con la quale ha definito i criteri e le modalità con cui le Amministrazioni svolgono il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti IT, come previsto dall’art. 14-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). La nuova circolare del 2021 modifica i criteri già definiti dalla precedente circolare n. 4 del 2016, chiarisce che l’attività di monitoraggio consiste in un complesso di attività e processi, finalizzato a supportare l’Amministrazione per gestire e

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