TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-11-04, n. 202201697

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-11-04, n. 202201697
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201697
Data del deposito : 4 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2022

N. 01697/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00771/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2020, proposto da
M B, C C, D F, F R, D R e D V, rappresentati e difesi dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

del diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 86 del 2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, già in forza al Corpo Forestale dello Stato, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2016, n. 177, “ Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ”, sono stati inquadrati nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con decorrenza dall’1 gennaio 2017. Nello specifico, il sig. Buiatti è stato assegnato, con la qualifica di Capo squadra, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (in seguito, anche VVFF) di Belluno fino al 29 dicembre 2019, per poi essere inquadrato all’interno dell’Arma dei Carabinieri, presso il Comando di Candaten di Sedico;
il sig. Citton è stato assegnato al Comando Regionale dei VVFF di Padova, con la qualifica di Capo squadra;
il sig. Favaro è stato assegnato Comando Provinciale dei VVFF di Treviso, anch’egli con la qualifica di Capo squadra;
il sig. Rigoni è stato destinato al Comando Provinciale dei VVFF di Vicenza, con la medesima qualifica, fino al 30 luglio 2017, per poi essere distaccato presso la Stazione dei VVFF di Asiago, ed essere infine inquadrato nell’Arma dei Carabinieri dal 1° dicembre 2019;
il sig. Rolt è stato assegnato al Comando Stazione di Belluno dei VVFF, con la qualifica di Capo reparto, per poi essere inquadrato all’interno dell’Arma dei Carabinieri;
il sig. Valente è stato assegnato al Comando Provinciale dei VVFF di Belluno, con la qualifica di ispettore antincendi AIB.

2. La domanda oggetto del presente giudizio attiene alla fase del periodo lavorativo, comune a tutti i ricorrenti, in cui è stato disposto il loro primo inquadramento nel Corpo dei Vigili del Fuoco. Deducendo di essere stati assegnati a sedi distanti oltre dieci chilometri dal luogo in cui prestavano servizio in forza al Corpo Forestale dello Stato, i ricorrenti agiscono per la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 86 del 2001, sulla base del seguente motivo:

I. Sul diritto dei dipendenti a ricevere l’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 l. n. 86/2001 e/o l’indennità di trasferta ai sensi dell’art. 1 l. n. 417/1978 e dall’art. 28 del CCNL integrativo del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto il 24.5.2000;
violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 177/2016, dell’art. 1 l. n. 86/2001, dell’art. 1 l. n. 417/1978;
concorrente violazione degli articoli 3, 29, 36 e 97 Cost
.”.

In primo luogo, l’assegnazione di servizio presso la nuova destinazione sarebbe avvenuta per ragioni esclusivamente d’ufficio, in ragione delle ipotesi di cui all’art. 12, lett. a ), punto 2, e lett. b ), punto 2, del d.lgs. n. 177 del 2016, non avendo gli interessati optato per la mobilità facoltativa verso altre Amministrazioni civili dello Stato.

In secondo luogo, i ricorrenti sarebbero stati destinati a una sede sita in un Comune diverso da quello in cui si trovava la sede di lavoro di provenienza e non a questa limitrofa.

In terzo luogo, i ricorrenti hanno rilevato che i Comandi Stazione Forestale di provenienza non sono stati oggetto di soppressione, ma di mero trasferimento all’Arma dei Carabinieri per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 177 del 2016 e incardinati all’Interno del Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto. Tale accorpamento avrebbe mantenuto in vita i reparti e le articolazioni esistenti, semplicemente trasferite, così che ricorrevano le condizioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 86 del 2001, dovendosi altrimenti rilevare una patente illegittimità costituzionale della norma stessa, in relazione ai principi di cui agli artt. 3, 29, 36 e 97 Cost.

3. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

In prossimità della trattazione di merito i ricorrenti hanno depositato una memoria in cui hanno sviluppato le proprie difese.

Infine, all’udienza pubblica del 15 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

4.1 L’art. 1 della legge n. 86 del 2001 al comma 1 definisce l’indennità di trasferimento stabilendo che: “ Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare… trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ”.

Il comma 1 bis del medesimo art. 1 della legge n. 86 del 2001 circoscrive l’ambito di applicazione di tale indennità prevedendo che: “ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ”.

I presupposti necessari e sufficienti, ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento, sono costituiti esclusivamente dal trasferimento d'ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e dall'ubicazione della nuova sede in un Comune diverso, non limitrofo (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 2487).

4.2 Nel disciplinare l’“ assorbimento del Corpo forestale dello Stato”, l’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 177 del 2016, richiama espressamente il solo comma 1- bis della legge n. 86 del 2001, stabilendo che “ Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86 ”.

Tuttavia in base ad una interpretazione sistematica non può dubitarsi che il richiamo al comma 1 bis debba essere inteso come riferito anche al comma 1 della medesima disposizione in cui viene definita l’indennità di trasferimento. Il comma 1 costituisce infatti il presupposto logico del comma 1 bis .

In definitiva anche per i dipendenti del Corpo Forestale - al pari degli altri dipendenti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001 – l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta salvo che la nuova sede non sia distante meno di 10 km dalla precedente o sia limitrofa alla precedente.

Tale interpretazione risulta peraltro conforme sia alla ratio dell’istituto dell’indennità di trasferimento – consistente nell’indennizzare il dipendente dei maggiori costi derivanti dal trasferimento subito per esigenze organizzative dell’ente – sia al dettato costituzionale che vieta l’introduzione di ingiustificate disparità di trattamento.

L’interpretazione opposta, sostanzialmente seguita dall’Amministrazione risulterebbe, invece, in contrasto con il dato letterale del medesimo comma 1- bis che espressamente esclude la corresponsione dell’indennità di trasferimento nei soli casi di trasferimento presso sedi limitrofe, non nella generalità delle ipotesi.

5. Né potrebbe ritenersi che, nella fattispecie esaminata, la corresponsione dell’indennità di trasferimento risulti preclusa, ai sensi del citato comma 1 bis, in quanto il reparto o l’articolazione di provenienza sarebbero stati oggetto di “ soppressione o dislocazione ”.

La giurisprudenza ha infatti evidenziato che si è in presenza di un trasferimento di ufficio o di autorità, ogniqualvolta il trasferimento sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, con conseguente riconoscimento dell’indennità in questione (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 3 luglio 2020, n. 260).

Nel caso di specie, il trasferimento rispondeva a esigenze logistiche dell'Amministrazione e non si evince in alcun modo la soppressione del Corpo Forestale, inteso come struttura organizzativa titolare in via esclusiva di specifiche funzioni.

I precedenti Comandi sono rimasti presso le stesse strutture e hanno continuato a svolgere le funzioni di protezione ambientale, mutando, per l’intervenuto assorbimento all’Arma dei Carabinieri, la denominazione in Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale.

Sul punto è del resto significativa la stessa epigrafe del decreto legislativo n. 177 del 2016 che così definisce il contenuto della disciplina delegata: “ Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e ‘assorbimento’ del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”.

La legge-delega n. 124 del 2015, all’art. 8, comma 1, lett. a), prevede, per quel che rileva in questa sede, il “[…] riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;
conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso
: […] 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche [ ]”.

La delega non contiene dunque alcun riferimento alla “ soppressione ” del Corpo Forestale, del quale viene previsto - come indicato nell’epigrafe del decreto delegato - il solo “ assorbimento ”.

A ciò si aggiunga che l’art. 7 dello stesso decreto delegato prevede che “ il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9 [ ]”.

L’articolo 9, a sua volta, nel testo integrato dall’art. 2, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 228 del 2017, specifica che “ in relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi …”.

Anche in questo caso non vi è alcun accenno alla soppressione del Corpo Forestale, ma si fa esclusivo riferimento all’attribuzione di competenze.

A ciò deve aggiungersi che il Consiglio di Stato in sede consultiva (Ad. Comm. Spec., 18 aprile 2016, n. 1183/16 e 14 ottobre 2016, n. 2112/16) ha valorizzato, come elemento escludente la soppressione, la permanenza delle funzioni già esercitate dal Corpo forestale e attribuite ad altre strutture e la consistenza legislativa confluente in una operazione di riassorbimento di una pubblica amministrazione, “ assimilabile ad una successione o - ancor meglio - ad una incorporazione ”.

La stessa Corte costituzionale, nella nota sentenza in argomento n. 170 del 2020, ha sempre fatto riferimento alle nozioni di assorbimento e di accorpamento, senza mai considerare la mera soppressione del Corpo forestale, come invece ritenuta dall’Amministrazione.

Né può assumere rilevanza il mancato trasferimento al Comando dei Vigili del Fuoco degli immobili in cui avevano sede i Comandi Stazione Forestale di provenienza dei ricorrenti, immobili assegnati all’Arma dei Carabinieri.

Come condivisibilmente osservato anche dai ricorrenti, il trasferimento in questione ha confermato proprio la sopravvivenza delle articolazioni che ivi avevano sede.

Vi è stata, quindi, una mera riorganizzazione delle Amministrazioni considerate nella riforma, che comunque ha determinato, oggettivamente, il trasferimento del luogo di lavoro dei ricorrenti in un Comune diverso, ad oltre 10 chilometri dal precedente.

D’altro canto, solo in relazione a tale impostazione assume logica e coerenza la disposizione di cui all’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 177 del 2016, altrimenti non necessaria se già dall’esame della normativa di delega non vi fossero stati dubbi in ordine alla soppressione tout court del Corpo Forestale dello Stato.

Lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che l'indennità di trasferimento, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001, si applica anche al militare trasferito d'ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e ubicata in un comune diverso, senza che possa assumere rilevanza ostativa al riconoscimento del beneficio economico “ de quo ” la circostanza che l'ufficio di destinazione sia un presidio facente parte di un medesimo ufficio dirigenziale, giacché una simile condizione restrittiva, fondata sulle peculiarità dell'organizzazione interna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “ non è espressamente prevista dalla Legge, che valorizza il solo dato della sede fisica presso cui il dipendente medesimo presta materialmente servizio ” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 28 gennaio 2019, n. 40, confermata sul punto da Cons. Stato, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5941).

6. Non ricorrono inoltre i presupposti per qualificare il trasferimento come temporaneo, vertendosi esclusivamente di assegnazioni stabili, in taluni casi inframezzate da periodi di breve distacco o interrotte dall’assegnazione ad altro corpo.

7. L’indennità, oggetto della domanda giudiziale, è dunque dovuta.

Come già rilevato, essa spetta al dipendente trasferito allorché ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) sia stato adottato un provvedimento di trasferimento d'ufficio;
b) la sede di trasferimento si trovi in un Comune diverso da quello ove è ubicata l’originaria sede di servizio;
c) tra tali sedi intercorra una distanza superiore a 10 km (per tutte: T.A.R. Lazio, Sez. II, 12 novembre 2019, n. 12965, sulla base di Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2016, n. 1).

Orbene, tali condizioni sono tutte presenti nel caso esaminato, per cui la domanda di accertamento dei ricorrenti deve essere accolta, con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento, a titolo di indennità di trasferimento, della somma pari a “t renta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ”, come definita ai sensi dalla circolare n. 7 prot. 0007076 del 20 aprile 2010 del Ministero dell’Interno, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento, e sino all'effettivo pagamento (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 2487), previa detrazione delle somme eventualmente liquidate a titolo di indennità di trasferta, trattandosi di emolumenti alternativi diretti a reintegrare il dipendente dei medesimi costi (Cass., Sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14380;
Tribunale Milano, Sez. lav., 18 febbraio 2020, n. 130).

È inoltre da escludere il cumulo con la rivalutazione monetaria in considerazione del carattere non retributivo delle indennità in questione che integra la sussistenza di un debito di “ valuta ” (T.A.R. Lazio, Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 996;
T.A.R. Lombardia, n. 2487 del 2021 cit.).

8. In ragione della novità e peculiarità della questione scrutinata vanno compensate le spese tra le parti, salvo porre a carico del Ministero dell’Interno quanto versato a titolo di contributo unificato.

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