TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-11, n. 202300303
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Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 00303/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa Peppucci, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Marsciano, via Tuderte n.5, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio territoriale del Governo di Perugia e la Questura di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, sono ex lege domiciliati, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare,
- del decreto -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia di Perugia e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni;
- del decreto -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Perugia e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata revocata al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso venatorio;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi connessi, consequenziali e presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio territoriale del Governo di Perugia e della Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con decreto del -OMISSIS-, il Prefetto della Provincia di Perugia, su proposta dei Carabinieri di Deruta, disponeva nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di detenzione di armi e munizioni ed ingiungeva allo stesso di cedere le armi in suo possesso a persona non convivente.
Il provvedimento faceva seguito a due episodi, verificatisi il -OMISSIS- precedenti, in occasione dei quali il personale dei Carabinieri di Todi era intervenuto presso l’abitazione del sig. -OMISSIS- per sedare i litigi tra lo stesso e la sua compagna. Secondo quanto riferito ai militari dell’Arma, tra i due erano in corso già da due anni contrasti per motivi personali.
In particolare, secondo quanto riferito ai militari dalla compagna del sig. -OMISSIS-, nel secondo dei due episodi quest’ultimo avrebbe avuto una reazione violenta nei confronti della donna che, afferrata per il collo dal compagno, sarebbe poi rovinata a terra. Il sig. -OMISSIS-, dal canto suo, pur confermando di avere avuto una discussione verbale con la compagna, negava di aver usato violenza nei suoi confronti. Nell’annotazione dei Carabinieri del-OMISSIS- si precisava che le persone coinvolte non avevano segni di ferite sul corpo e non presentavano tracce ematiche.
Alla luce dei due episodi di cui sopra, il Prefetto della Provincia di Perugia riteneva che il sig. -OMISSIS- non fosse più affidabile rispetto alla detenzione delle armi e che non garantisse, anche per il futuro, di non abusare delle stesse. Veniva