TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-12, n. 201600512
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/09/2016
N. 00512/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2011, proposto da:
Chiara D'Angelo, Anastasia D'Angelo e G D C, rappresentate e difese dagli avvocati M B, E B, con domicilio eletto presso Avv. E B in Ancona, Via Cardeto, 3/B;
contro
Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati L I e S T, con domicilio eletto presso Avv. B Anacci in Ancona, Via Asiago, 8;
Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato C C, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
nei confronti di
Consorzio "Lu Battente" - Consorzio Artigiano per Piani Insediamenti Produttivi di Ascoli Piceno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ascoli Piceno n. 7 del 2.2.2011, pubblicata in data 2.3.2011, avente ad oggetto l’approvazione definitiva della variante al PRG relativa alle zone di servizio agli insediamenti produttivi attigui al PIP in località "Battente", con contestuale variante al piano di zonizzazione acustica, con recepimento dei rilievi formulati dalla Provincia di Ascoli Piceno con delibera della Giunta Provinciale n. 298 del 27.10.2010 Class. 07/SUG/043, per violazione di legge e per eccesso di potere;
- della delibera della Giunta Provinciale n. 298 del 27.10.2010 Class. 07/SUG/043, di cui le ricorrenti hanno avuto conoscenza solo con la pubblicazione dell’impugnata delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ascoli Piceno n 7 del 2.02.2011, I, in quanto prodromica alla stessa delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ascoli Piceno n. 7 del 2.2.2011 e costituente parte integrale della stessa;
e di ogni ulteriore atto presupposto o conseguente non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno e della Provincia di Ascoli Piceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2016 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti sono proprietarie di unità immobiliari site nel Comune di Ascoli Piceno (AP), località Bivio di Folignano "Lu Battente”.
Il Comune di Ascoli Piceno, con delibera n. 32 del 19.5.2000, ha occupato le unità immobiliari di proprietà delle ricorrenti al fine di realizzare un PIP - Piano di Insediamento Produttivo - con le relative opere di urbanizzazione.
Le ricorrenti impugnavano gli atti della procedure espropriativa con ricorso al TAR Marche RG 1088/00, contestando numerosi atti adottati dalla regione Marche, dalla Provincia e dal Comune di Ascoli Piceno.
In seguito, le ricorrenti e il Comune di Ascoli Piceno avviavano trattative per il raggiungimento di un accordo transattivo, a definizione della controversia giudiziale pendente avanti al Tar Marche. Le trattative riguardavano un’ipotesi di variante urbanistica tale da valorizzare il comparto Al di proprietà delle ricorrenti, non altrimenti utilizzabile in base alle prescrizioni del PRG vigente, e tale da garantire un conseguente maggiore ristoro economico per gli stessi ricorrenti in relazione alla indennità di esproprio prevista, ritenuta insufficiente.
Il Comune di Ascoli Piceno, con delibera di Consiglio Comunale n. 231 del 17.11.2004 approvava quindi la formulazione di un accordo transattivo, avente ad oggetto l'impegno da parte del Comune di Ascoli Piceno ad approvare la variante al comparto Al di proprietà delle ricorrenti e la corresponsione, nei confronti di quest’ultime, della indennità di esproprio precedentemente calcolata, oltre all’impegno da parte delle ricorrenti ad abbandonare i ricorsi pendenti avanti al Tar Marche nei confronti del Comune di Ascoli Piceno, subordinatamente alla approvazione della variante urbanistica sopracitata.
In data 6.9.2005 seguiva la stipula dell’atto di transazione, con allegate le Norme Tecniche di Attuazione alla variante al PRG Zona "Battente" Aree Al e A2 che, in esecuzione della predetta delibera, prevedeva l’approvazione della variante, e, da parte delle ricorrenti, l’accettazione dell’indennità di esproprio e il ritiro dei ricorsi pendenti davanti al Tar Marche, condizionatamente alla conclusione del processo di riqualificazione dell’area.
Successivamente all’accordo, è stata adottata la delibera n. 72 del 24.11.2008, di variante al PRG che, tuttavia, a detta della ricorrente, è stato poi modificata, dagli atti impugnati, in violazione del citato accordo. Le modifiche sarebbero state apportate in seguito alle osservazioni della Provincia di Ascoli Piceno effettuate con la delibera della Giunta Provinciale n. 298 del 27.10.2010 e con la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 2.2.2011, di approvazione definitiva con il recepimento delle citate osservazioni.
Le delibere sarebbero peggiorative di quanto stabilito dall’atto transattivo sotto diversi profili, modificando l’art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione della variante e, in particolare, diminuendo il numero degli edifici oggetto di recupero, riducendo pesantemente la superficie residenziale e non prevedendo il recupero degli edifici complementari. Inoltre, la variante disporrebbe standard urbanistici in forte eccedenza rispetto a quanto previsto dal DM n. 1444 del 1968, riducendo la superficie servizio dell’edificio già esistente.
Parte ricorrente evidenzia come i provvedimenti del Comune e della Provincia di Ascoli Piceno oggetto di impugnazione siano in violazione dell’accordo transattivo, chiedendone l’annullamento e quantificando i danni subiti in € 1.920.000 e richiedendo altresì in aggiunta (o, subordinatamente, in alternativa) € 116.500 a titolo di indennizzo previsto ai sensi dell’art 11, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, per la mancata attuazione dell’accordo o, comunque, la diversa somma da stabilirsi a seguito di consulenza tecnica d’ufficio ai fini della determinazione dell’esatta quantità della somma dovuta dal comune.
Si sono costituiti la Provincia e il Comune di Ascoli Piceno, resistendo al ricorso. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con ordinanza n. 414/2011 è stata respinta l’istanza cautelare per mancanza del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dai provvedimenti impugnati.
Alla pubblica udienza del 18.3.2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso. In un caso simile a quello in esame, riguardante sempre una transazione relativa ad una procedura espropriativa dove i contenziosi erano stati abbandonati in cambio dell’approvazione di varianti urbanistiche favorevoli al privato, la Corte di Cassazione ha affermato che spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia, promossa dal privato nei confronti del Comune, avente ad oggetto l'adempimento o, in subordine, la risoluzione di una convenzione di lottizzazione, detta giurisdizione trovando fondamento normativo nella legge n. 241 del 1990, art. 11, comma 5, il quale, nel devolvere al Giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dalla p.a. con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo, configura un'ipotesi di giurisdizione esclusiva correlata non ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, quale che sia la materia che ne costituisce oggetto (Cass. Civ. SSU 3.2.2011, n. 2546, si veda anche Tar Marche 6.11.2015, n. 798),
2 Per il resto si prescinde dalle eccezioni preliminari dedotte dal comune Ascoli Piceno, in quanto ricorso è infondato nel merito.
3 Riguardo la richiesta di annullamento degli atti impugnati, il ricorso è sostanzialmente privo di censure nei loro confronti, con particolare riferimento all’impugnata deliberazione del Consiglio provinciale 27.7.2010, n. 98, contenente le osservazioni alla variante adottata dal Comune con la delibera n. 72 del 24.11.20008 e, successivamente, recepite con l’impugnata delibera del consiglio comunale n. 7 del 2.2.2011, di approvazione definitiva della variante. Sostanzialmente, le delibere impugnate sono contestate solo per la loro difformità dalla delibera n. 72/2008 di adozione dello strumento urbanistico, che riportava il contenuto della transazione raggiunta tra le ricorrenti e il comune. In tutta evidenza, tale difformità non può comportare l’illegittimità della delibera provinciale e del successivo adeguamento alla stessa da parte del Comune, dato che, come chiarito da questo Tribunale amministrativo, la legge Regione Marche n. 34 del 1992 prevede che il compito della Provincia, in relazione all’approvazione degli strumenti urbanistici comunali, non si limiti alla rigida applicazione dei vincoli di PPAR e PCT, dovendo essere garantita la coerenza con i principi della programmazione sovracomunale (Tar Marche 16.7.2010, n. 3113;28.9.2012, n. 629).