TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-11-02, n. 202100903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-11-02, n. 202100903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100903
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2021

N. 00903/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00198/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 198 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E B, E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

previa sospensione,

nella parte in cui negano la realizzazione di ascensore nell'edificio di proprietà dei ricorrenti, in via -OMISSIS-, dei seguenti provvedimenti:

- autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di -OMISSIS- in data 22 gennaio 2021, comunicato il successivo 25 gennaio 2021;

- conforme parere reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 13 gennaio 2021 prot. 000591-P;

- conforme parere della Commissione del paesaggio del Comune di -OMISSIS- in data 29 dicembre 2020;

- di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti, ivi comprese le precedenti note comunali in data 13 agosto 2020 e 3 novembre 2020, la prima di comunicazione del parere della Commissione Paesaggio del 13/08/2020 verbale n. 104/2020, la seconda di comunicazione del parere della Commissione Paesaggio del 03/11/2020 verbale n. 142/2020, anch'essi impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente, sig. -OMISSIS-, disabile con -OMISSIS-(come da certificazione allegata) di aver acquistato, unitamente alla nipote, anch’ella ricorrente, un intero edificio ad uso abitativo sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-, realizzato sulla riva del lago di Garda.

L’edificio, articolato su quattro piani, è privo di collegamenti stradali al livello più basso, essendo possibile solo l’acceso dal lago con barche, mentre dal livello stradale superiore è accessibile solo a mezzo scale che collegano le distinte porzioni dell’immobile.

In data 4 agosto 2020 i ricorrenti presentavano al Comune di -OMISSIS- istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, intendendo realizzare opere di manutenzione straordinaria “ per l’adeguamento agli standard per l’accessibilità e la sicurezza, rese necessarie per -OMISSIS- del Sig. -OMISSIS-

Le opere prevedevano interventi sui prospetti, comportanti modifiche dell’aspetto esteriore, non rilevanti ai fini della controversia e interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche.

In particolare le opere esterne riguardavano l’installazione di un ascensore posto in prossimità dell’edificio e la modifica dell’attuale scala esterna che congiunge il piano a lago con il primo piano e che, per l’attuale conformazione architettonica, non presenta i requisiti di sicurezza. Tanto al fine di rendere accessibili anche da parte di soggetti con-OMISSIS-tutti i livelli dell’edificio

Con nota del 13 agosto 2020 il Comune di -OMISSIS- comunicava il parere della Commissione per il Paesaggio, emesso in pari data, con cui si rilevava che “ La soluzione proposta per l'ascensore risulta di particolare impatto e visibilità specialmente per la parte emergente a quota strada. Si suggerisce una diversa collocazione o l'utilizzo di una piattaforma elevatrice che non preveda strutture emergenti dalla quota della strada ”.

Si affermava, inoltre, che “ La nuova scala contrasta per forma e collocazione con i caratteri tipici delle limonaie. L'intervento sui pilastri e sulle murature deve evidenziare i materiali e le opere di origine antica rispetto agli interventi contemporanei in modo da garantire la leggibilità tra il nuovo e lo storico ”.

I ricorrenti, a mezzo del tecnico incaricato, depositavano in data 26 ottobre 2020 un’integrazione documentale, recante ulteriori distinzioni fra parti originali delle strutture edilizie in loco, rifacimenti degli anni ’70 e opere in progetto, e da una “relazione ascensore” con la quale si evidenziava il parere negativo della ditta installatrice in merito alla impossibilità di realizzare una piattaforma che non preveda strutture in elevazione oltre il livello della strada in quanto non compatibile con gli standard di sicurezza e accessibilità. Si precisava altresì l’impossibilità di arretrare l’ascensore verso la strada statale come suggerito dalla commissione paesaggio, non essendo tale collocazione compatibile con l’assetto strutturale ed architettonico dell’edificio e, soprattutto non consentendo il raggiungimento del piano terra e il rispetto delle distanze minime dai confini e dalla strada.

Il Comune, con nota del 3 novembre 2020 comunicava il parere ancora negativo della Commissione Paesaggio giacché non rispondente alle richieste contenute nel precedente parere.

I ricorrenti, integravano la documentazione in data 11 dicembre 2020 (doc. 18) allegando una “informativa ascensori” con cui si precisava essere la torretta prevista dalla normativa in materia ovvero: direttiva ascensori 2014/33/UE, norme tecniche UNI EN 81-20 &
50, alle Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori, di cui al DPR 162/99, direttiva 2014/30/UE per la compatibilità elettromagnetica, direttiva 2014/35/UE per le Basse Tensioni, normativa UNI EN81/70 del 2005 per le Regole di sicurezza e l'installazione degli ascensori.

Nonostante le integrazioni presentate, il Comune di -OMISSIS- in data 25 gennaio 2021 adottava il provvedimento 22 gennaio 2021 con cui si autorizzava ai sensi dell’art. 146 comma 9 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto presentato con la precisazione che “ L'ascensore che costituisce un elemento di grande disturbo percettivo sia dalla vista dal lago sia per l'emergenza che interrompe la significativa veduta dalla SS 45 bis non si ritiene assentibile, anche considerato che nel fabbricato non è stata documentata la residenza di un soggetto portatore di disabilità ”.

Successivamente i ricorrenti prendevano conoscenza del parere della Soprintendenza, sostanzialmente riproduttivo della tesi già espressa dalla Commissione comunale per il Paesaggio.

Avverso tali atti proponevano ricorso i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:

- Violazione art. 4, l. n. 13/1989;
art. 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, ratificata con l. n. 18/2009;
art. 17 D.P.R. n. 31/2017;
eccesso di potere per disparità di trattamento e per contraddittorietà. Violazione art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di poter per difetto di motivazione. Violazione art. 11, comma 6, D.P.R. n. 31/2017;
violazione art. 10 bis l. 241/90. Eccesso di potere per perplessità.

Si costituivano in resistenza il Comune di -OMISSIS- e il Ministero della cultura, instando per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 129/21 veniva respinta la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Nella pubblica udienza del 22 settembre 2021 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Giova premettere che, secondo quanto disposto dall’art. 4 co. 2, della l. n. 13/1989, per le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, “ L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato ”.

Si è precisato, quanto all’eliminazione delle barriere architettoniche, che l'accessibilità è una qualità essenziale degli edifici, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità. Pertanto, non rimuoverle costituisce discriminazione indiretta in danno delle persone con disabilità e consente loro il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere, dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica a un determinato stato dei luoghi (Cass. civ., sez. III, 13/02/2020, n. 3691).

E’ palese, nel caso di specie, che al ricorrente -OMISSIS-, stante la conformazione architettonica dell’immobile acquistato, è inibita la possibilità stessa di adibizione a propria residenza, essendo evidentemente irrilevante che, come asserito dal Comune, nell’attualità tale residenza sia fissata altrove e tenuto conto che la richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche può essere proposta non solo dai disabili, ma anche da chi ha disagi fisici e/o motori o da chi può ricevere una potenziale visita da questi soggetti (Cons. Stato sez. VI, 18/10/2017, n.4824).

Di qui la necessità di apportarvi le modifiche necessarie all’accessibilità tra cui, quella fondamentale, dell’installazione di un ascensore.

Come si è visto, l'art. 4 della l. 9 gennaio 1989 n. 13 dispone che gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche previsti dall'art. 2 della legge stessa, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, possono essere effettuati anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato, precisandosi al comma 5 che “ il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato ” (Cons. Stato, sez. II, 14/01/2020 , n. 355;
nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4824 del 2017, cit.;
Id., 28 dicembre 2015 n. 5845).

Nel caso all’esame le Amministrazioni predisposte alla tutela del vincolo paesaggistico, pur non negando in astratto la possibilità di autorizzare l’installazione dell’elevatore, pongono condizioni che ne impediscono in concreto la realizzazione.

Si è già riferito, infatti, che le soluzioni suggerite (una piattaforma priva di strutture in elevazione oltre il livello della strada, l’arretramento dell’ascensore verso la carreggiata) non sono compatibili con gli standard di sicurezza e accessibilità e non consentono il raggiungimento del piano terra e il rispetto delle distanze minime dai confini e dalla strada.

Si tratta, dunque, di verificare se le ragioni ostative rappresentate meritino di essere o meno superate.

Ad avviso del Comune e poi della Soprintendenza, l'ascensore costituisce “ un elemento di grande disturbo percettivo sia dalla vista dal lago sia per l'emergenza che interrompe la significativa veduta dalla SS 45 bis… ”.

Parte ricorrente, oltre a negare l’assunto, evidenzia l’eccesso di potere per disparità di trattamento in cui sarebbero incorse le amministrazioni resistenti. Ciò in quanto per gli edifici adiacenti sarebbe stata consentita la realizzazione dell’ascensore pur sussistendo le medesime condizioni di visibilità ritenute, invece, ostative per la deducente.

Nelle sue difese l’amministrazione non nega che le abitazioni latistanti presentano effettivamente degli impianti ascensori con torretta, ma evidenzia che “ trattasi di interventi realizzati in tempi molto risalenti: uno dei due ascensori è stato infatti autorizzato nel 2010, mentre l’altro addirittura nel 2001 ” concludendo che “ se tali interventi fossero stati sottoposti oggi al vaglio dell’Amministrazione Comunale, non è affatto certo che avrebbero ottenuto un parere favorevole ”.

L’assunto si palesa intimamente contraddittorio dal momento che la tutela paesaggistica del territorio costiero di -OMISSIS-, anche in relazione ai “ numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale panoramica del lago di Garda ”, è stata disposta decreto ministeriale 15 marzo 1958, e dunque, pur sussistendo il vincolo, né il Comune, né la Soprintendenza assunsero determinazioni in senso contrario all’installazione degli ascensori.

Si palesa evidente, perciò, il vizio di disparità di trattamento atteso che, pur vertendosi in situazioni del tutto sovrapponibili, le amministrazioni resistenti, nell’esercizio della propria potestà discrezionale hanno provveduto in senso diverso, traendo quindi da situazioni identiche conseguenze nella fattispecie irrazionali (T.A.R. Umbria, 22/12/2020, n. 622).

D’altro canto neppure può sostenersi che il vizio di disparità di trattamento non potrebbe essere dedotto rivendicandosi l'eventuale applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo (Cons. Stato, sez. II, 22/03/2021, n. 2456).

Invero, come di seguito illustrato, l’installazione degli ascensori nei casi sopra menzionati e in quello all’esame non è preclusa in modo assoluto dall’esistenza del vincolo paesaggistico.

Ferma restando la necessità del superamento delle barriere architettoniche, giacché diversamente opinando l’immobile risulterebbe inutilizzabile per i soggetti con -OMISSIS-, le Amministrazioni avrebbero potuto, all’interno dei limiti tecnici evidenziati dalla parte ricorrente, rintracciare soluzioni estetiche e costruttive idonee a limitare al massimo l’interferenza del manufatto con la visuale del lago, quali, ad esempio, la realizzazione della cabina in materiale trasparente e non riflettente o una mascheratura con essenze vegetali così da escludere l’effetto impattante rispetto alla vista lago di cui si gode dalla strada statale.

Le argomentazioni che precedono conducono a ritenere fondato il ricorso che va perciò accolto, compensando le spese processuali in ragione della particolarità della controversia.

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