TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202300328
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Testo completo
Pubblicato il 12/05/2023
N. 00328/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2021, proposto dal fallimento Ecoverde S.n.c. di Paggi Alberto & C., in persona del curatore fallimentare pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Spoleto, piazza Achille Sansi n. 3, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Giano dell’Umbria, non costituito in giudizio;
nei confronti
di E S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare,
- dell’ordinanza n. 97 del 30.12.2020, avente ad oggetto “ Ordinanza per rimozione di rifiuti (art. 192, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) presso l’area privata sita in Giano dell’Umbria, Fraz. B, Via O. Verdocchi, di proprietà della ditta ELLEBI srl ”, con la quale è stato ordinato a Ecoverde s.n.c. di Paggi Alberto & C. in fallimento, in qualità di trasgressore, in solido con E s.r.l., in qualità di proprietaria dell’area sita in Giano dell’Umbria, Via O. Vernocchi, ove sono stoccati i rifiuti di cui trattasi “ a) di provvedere, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, alla completa rimozione e smaltimento dei rifiuti in premessa descritti, limitatamente a quelli depositati all’esterno dei capannoni ivi presenti, nonché al ripristino dello stato dei luoghi; b) di provvedere successivamente e comunque non oltre 60 giorni dal ripristino dello stato dei luoghi, allo svolgimento di analisi del sito al fine di verificare la eventuale presenza di fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali; c) di comunicare a questo Comune l’avvenuta esecuzione di ciascuna delle suddette fasi a) e b) al fine di consentire l’effettuazione delle necessarie verifiche da parte dei competenti organi di controllo ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con contratto stipulato nel 1997, la società Ecoverde S.n.c. riceveva in locazione dalla società E S.r.l. un complesso immobiliare sito in Giano dell’Umbria, loc. B.
A seguito del mancato pagamento dei canoni da parte di Ecoverde, nel gennaio 2001 il Tribunale di Spoleto, su istanza di E, convalidava lo sfratto dell’immobile. Secondo quanto riferito nel ricorso, detto sfratto veniva eseguito nel 2002.
2. – In data 1.07.2019, il Sindaco del Comune di Giano dell’Umbria emetteva l’ordinanza n. 39 con la quale ingiungeva a E di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti insistenti all’interno ed all’esterno del compendio immobiliare.
Il provvedimento veniva impugnato da E dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale che, anche in contraddittorio con la curatela del fallimento Ecoverde, costituitasi come controinteressata, con ordinanza n. 142 del 20 novembre 2019 accoglieva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento.
Il Comune di Giano dell’Umbria, con ordinanza del 23.12.2019, revocava il provvedimento impugnato, inducendo E alla rinuncia al ricorso, che veniva dichiarata da questo Tribunale con la sentenza n. 411 del 16 settembre 2020.
3. – Con successiva ordinanza n. 97 del 30.12.2020, il Comune di Giano dell’Umbria, dopo aver provocato il contraddittorio procedimentale con E ed Ecoverde al fine della individuazione dei soggetti responsabili dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, ingiungeva alle stesse società – alla prima in qualità di proprietaria dell’immobile, alla seconda in qualità di responsabile dell’abbandono dei rifiuti – di provvedere entro 120 giorni, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi e, successivamente, allo svolgimento di analisi del sito allo scopo di verificare l’eventuale presenza di fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali, avvertendo che in difetto si sarebbe provveduto ai sensi di legge all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, oltre alla denunzia all’Autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.
4. – Con ricorso notificato in data 1.03.2021 e depositato il 2.03.2021, la curatela del fallimento Ecoverde ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento appena sopra citato e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
A sostegno del ricorso, la curatela fallimentare ha posto un unico motivo, rubricato “Violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006”, con il quale, senza contestare l’individuazione nella società Ecoverde del soggetto responsabile dell’abbandono dei rifiuti, ha dedotto che il curatore fallimentare non può essere legittimato passivo del provvedimento di rimozione dei rifiuti ex art. 192, co. 3, del d.lgs. n. 152/2006, salvo che l’abbandono non sia riconducibile direttamente all’organo di liquidazione, non essendo la stessa curatela né l’autrice della condotta di inquinamento, né l’avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore e non avendo, inoltre, il curatore la detenzione del bene immobile su cui insistono i rifiuti da rimuovere e smaltire.
5. – Il Comune di Giano dell’Umbria e la società E, ai quali il ricorso è stato notificato, non si sono costituiti in giudizio.
6. – Con ordinanza n. 51 del 31 marzo 2021 questo Tribunale amministrativo regionale ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
7. – In vista della discussione del ricorso, parte ricorrente ha depositato una memoria.
8. – All’udienza pubblica del 18 aprile 2023, sentita la ricorrente, unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. – Il collegio non condivide le doglianze della parte ricorrente.
9.1. – La questione della posizione, rispetto all’ordinanza sindacale di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, della curatela fallimentare della società responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti è stata oggetto di un significativo dibattito giurisprudenziale.
In sintesi, secondo un primo orientamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2014, n. 3274; TRGA