TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2021-05-26, n. 202106190
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2021
N. 06190/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10558/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 10558 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Lubrano, Piero Pantano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Terr. del Governo di Roma, Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto 2 ottobre 2020, -OMISSIS-, della Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo,
nonchè per la dichiarazione di nullità, per violazione/elusione e/o inottemperanza al giudicato, della sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima Ter, 24 maggio 2017, n. 6139, da parte delle medesime statuizioni del Decreto 2 ottobre 2020, -OMISSIS-, della Prefettura di Roma, nonché da parte di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, allo stesso comunque connesso, nonchè, per l'accertamento - anche previa nomina di un commissario ad acta - della spettanza delle somme richieste dai ricorrenti, quantificate nella somma complessiva di euro 11.322.432,95,
e, quindi, per la condanna
dell'Amministrazione resistente al versamento immediato a favore dei ricorrenti degli importi sopra indicati (o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in esito al presente giudizio); nonche' per la materiale esecuzione, anche da parte di un commissario ad acta previamente nominato, del versamento immediato a favore dei ricorrenti degli importi sopra indicati (o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in esito al presente giudizio).
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Terr. del Governo e di Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 il dott. Raffaello Scarpato;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso misto, per l’ottemperanza e per la cognizione, notificato in data 27.11.2020 e depositato in data 10.12.2020, la società -OMISSIS-e, personalmente, -OMISSIS-nella loro qualità di soci e titolari di quote della società, hanno impugnato il Decreto 2 ottobre 2020, -OMISSIS- della Prefettura di Roma, chiedendone l’annullamento, ovvero la declaratoria di nullità per violazione/elusione del giudicato formatosi a seguito della sentenza del TAR Lazio, sezione I-ter, 24 maggio 2017, n. 6139.
Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Roma, in esecuzione della sopra menzionata sentenza, ha disposto la rideterminazione in euro 699.125,14 dei corrispettivi dovuti per la custodia di 167 veicoli da parte della società -OMISSIS-.
I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale l’accertamento della spettanza e la condanna della Prefettura al pagamento dell’importo complessivo di euro 11.322.432,95 e, in via immediata, la corresponsione della sorte capitale “pacifica”, in quanto già riconosciuta dall’amministrazione con il decreto impugnato, ma non materialmente versata ai ricorrenti (euro 699.125,14, oltre iva).
In punto di fatto, i ricorrenti hanno premesso che la società-OMISSIS- ha espletato funzioni di custode amministrativo titolare di una depositeria autorizzata per conto dello Stato in relazione a mezzi di trasporto sequestrati o confiscati, risultando destinataria, in tale veste, del provvedimento n.-OMISSIS-, relativo all’alienazione, ai soli fini della rottamazione al custode, di 926 veicoli al prezzo di € 1.100.000,00, IVA inclusa.
Tale provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.L. 269/2003, conv. in legge 326/2003, è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n.6139/2017 del 9.05.2017 ha accolto il ricorso.
Con tale decisione il Tribunale ha annullato il provvedimento, respingendo al contempo la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, in considerazione della necessità che l’amministrazione si rideterminasse in merito alla quantificazione delle somme dovute sulla base di quanto indicato nella pronuncia.
In particolare, il Giudice amministrativo ha ritenuto non corretto il computo delle somme spettanti alla società a seguito dell’alienazione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate, disposta dall’art. 38 comma 2 del D.L. 269/2003, conv. in legge 326/2003, poi dichiarato incostituzionale con sentenza nr. 92/2013 della Corte Costituzionale.
A seguito della declaratoria di incostituzionalità, quindi, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, “ ai fini della rideterminazione dei corrispettivi dovuti per la custodia da parte dell’Amministrazione alla società ricorrente, sulla base delle ordinarie tariffe vigenti ratione temporis ”.
Tanto premesso, gli odierni ricorrenti hanno dedotto che a seguito di tale decisione l’amministrazione aveva riaperto l’istruttoria, rappresentando l’esistenza di una serie di anomalie nel computo dei veicoli, che avevano determinato la rideterminazione al ribasso dell’importo dovuto, quantificato dal Decreto prefettizio 2 ottobre 2020, -OMISSIS-, oggetto della presente impugnativa, in euro 699.125,14.
In particolare, con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha rappresentato che dai controlli effettuati era emerso:
- che, con riferimento alla depositeria della ricorrente, n. 496 veicoli risultavano distrutti a causa di incendio, come da verbale dei Vigili del Fuoco del 3.07.2000 e decreto prot. 13/07 del 20.6.2007, notificato il 2.07.2007;
- che l’area adibita al servizio di deposito e custodia de-OMISSIS- aveva una superficie pari a mq 8667, con una capacità di custodia non superiore a 569 veicoli e che, inoltre, su tale area insistevano 255 veicoli affidati in custodia ad altra depositeria;
- che dall’analisi degli elenchi prefettizi redatti ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 571/1982, la società-OMISSIS- era risultata presente quale depositeria giudiziaria dalla data del 1.1.1997 (-OMISSIS-e con decorrenza 1.1.1997) fino alla data del 3.8.2006 (-OMISSIS-datato 13.7.2004), con la conseguenza che potevano essere presi in considerazione, ai fini della liquidazione degli oneri custodiali, esclusivamente i veicoli affidati in custodia in tale lasso temporale.
A seguito di tali accertamenti, la rideterminazione dei compensi di custodia a favore della Società ricorrente è stata riferita solamente a n. 167 veicoli, a fronte dei 926 originariamente liquidati dal Decreto prefettizio del 2008, con conseguente quantificazione finale in euro 699.125,14, importo ben inferiore non sono alle richieste della ricorrente, ma anche rispetto alla somma riconosciuta nel 2008 di euro 1.117.468,39, IVA inclusa.
Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
I. illegittimità e violazione del giudicato da parte del provvedimento impugnato: conseguente spettanza a favore della società ricorrente e dei relativi soci dei compensi custodiali relativi a n. 926 veicoli (già, liquidati nel 2008, seppure con una tariffa di minore favore, dichiarata incostituzionale), invece dei n. 167 veicoli liquidati con il provvedimento impugnato;
II. conseguente spettanza a favore della società ricorrente e dei relativi soci della sorte capitale di euro 5.621.461,95 per la custodia di n. 912 veicoli dal 1987 al 2007;
III. violazione/elusione del giudicato e, comunque, illegittimità del nuovo decreto prefettizio impugnato, per avere omesso di riconoscere gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a favore della ricorrente;
IV. richiesta di immediato versamento della sorte capitale “sicura”, in quanto già riconosciuta dall’Amministrazione, ma non materialmente versata alla ricorrente (euro 699.125,14, oltre iva).
In sostanza, i ricorrenti hanno dedotto che tutti i controlli prodromici alla liquidazione dei compensi erano già stati effettuati a monte del primo provvedimento, poi annullato dal Tar del Lazio con la sentenza n.6139/2017, e che, pertanto, nuovi ed ulteriori controlli non sarebbero stati né legittimi, né necessari, integrando soltanto pretesti per non procedere all’integrale pagamento di quanto dovuto.
Di conseguenza, il provvedimento impugnato costituirebbe, secondo le deduzioni dei ricorrenti, una violazione del giudicato costituito dall’accertamento contenuto nella sentenza del TAR Lazio n. 6139/2017. In esecuzione di tale decisione, infatti, la Prefettura avrebbe dovuto limitarsi a rideterminare gli importi dei compensi da custodia, mentre i presupposti del rapporto ( id est la spettanza dei compensi sul totale di n. 926 veicoli) non avrebbero potuto essere rimessi in discussione, essendo stati accertati con provvedimento prefettizio del 2007 non oggetto di alcuna impugnazione, né di annullamento in sede giurisdizionale o in sede di autotutela; inoltre, secondo le asserzioni dei ricorrenti, il Decreto prefettizio impugnato sarebbe comunque da considerarsi illegittimo, poiché le criticità rilevate dalla Prefettura in sede di nuova istruttoria si sarebbero rivelate insussistenti o, comunque, irrilevanti ai fini della quantificazione dei compensi da custodia.
I ricorrenti hanno poi contestato nel merito le criticità poste dall’amministrazione alla base della