TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-05-27, n. 201502927
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N. 02927/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02879/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2879 del 2006, proposto da:
Campanile Crescenzo e Cocozza Giulia, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele D'Alterio, con domicilio eletto presso Emanuele D'Alterio in Napoli, viale Gramsci n. 19;
contro
Comune di S.Antimo (n.c.);
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 20/05, prot.n. 3429 del 07/02/2006 di demolizione opere edilizie abusive;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso il verbale VV.UU. del 4/1/06.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il cons. dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 30 marzo 2006 e depositato il successivo 27 aprile, i signori Campanile Crescenzo e Cocozza Giulia ricorrevano innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di S.Antimo avverso l'ordinanza n. 20/05, prot.n. 3429 del 07/02/2006, con la quale era stata loro ingiunta (in qualità di proprietari) la demolizione delle opere abusive eseguite alla via Crispo, consistenti (in base a quanto accertato dal richiamato rapporto redatto dal locale Comando dei Vigili Urbani in data 4/1/06) nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di <<un manufatto in cemento armato composto da cantinato e piano rialzato>>.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento dell’impugnata ordinanza di demolizione, deducendone l'illegittimità con due distinti motivi, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: 1) per mancata comunicazione di avvio del procedimento;2) per difetto di motivazione.
2. Il Comune intimato non si costituiva in giudizio ed alla pubblica udienza del 14 maggio 2015 la causa veniva introitata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.1. La prima censura non può essere condivisa.
I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, con riferimento ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla mancanza del necessario permesso di costruire (cfr. C.d.S., Sez. V, 28/04/2014, n. 2194, secondo cui <<L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge;pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo>>;cfr., altresì, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 giugno 2013, n. 3203).
A tale riguardo, occorre inoltre osservare che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento preclude, ai sensi dell'articolo 21 octies , secondo comma, prima parte, della legge n. 241/1990, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio di un'opera abusiva, stante sia il carattere vincolato del provvedimento stesso, che l’evidenza della inidoneità della partecipazione della parte interessata al procedimento, con la conseguenza che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. C.d.S., Sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5049;C.d.S., Sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2227;Cass. SS.UU., 25 giugno 2009, n. 14878).
2.2. Anche la seconda censura deve essere disattesa.
Secondo la descrizione contenuta nell’impugnato provvedimento (riconosciuta e non contestata dagli stessi ricorrenti), l'intervento edilizio in questione consiste nella realizzazione di un nuovo manufatto abusivo, in assenza totale di permesso di costruire, come tale sottoposto, ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, all'inevitabile applicazione dell’irrogata sanzione demolitoria.
Non sussistono quindi i lamentati vizi, in quanto il carattere abusivo dell'opera e la necessità del permesso di costruire sono elementi sufficienti, ai sensi della richiamata disposizione normativa, a rendere legittima l'adozione dell'impugnata ordinanza di demolizione.
A tal fine, il Collegio si limita a rilevare che il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi non abbisogna di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, la quale è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (fra le tante: cfr. C.d.S. sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470, secondo cui <<l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico, da indicare solo nel caso di un lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza della commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, tali da evidenziare la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento del privato>>;C.d.S., sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266, secondo cui <<l'ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività dell'opera stessa>>;T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 14 febbraio 2011, n. 922, secondo cui <<la motivazione dell'ordine di demolizione sia pur sintetica è perfettamente compatibile con le disposizioni normative di cui alla l. n. 241 del 1990 ed assolve, in concreto, alla funzione di rendere ostensibile al destinatario l'iter logico seguito. Invero, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, salvo ipotesi particolari delle quali non ricorrono gli estremi nella fattispecie, non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico, perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo>>).
3. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato.