TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-03-29, n. 202103801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-03-29, n. 202103801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103801
Data del deposito : 29 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2021

N. 03801/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03715/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3715 del 2017, proposto da
I Girasoli di Sevega C M e C S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R D, D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F R in Roma, viale Libia n. 55;



contro

Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati S C, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza G. Verdi n. 9;



per l'annullamento

- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20170013521 del 7 febbraio 2017, ricevuta in pari data, nella parte in cui ha disposto la decadenza della ricorrente dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19 febbraio 2007;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell’impresa ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 17 marzo 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia Amministrativa di cui all’Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, la dott.ssa Emanuela Traina, e trattenuto il ricorso in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, come previsto dal comma II della citata disposizione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 5 aprile 2017 e depositato il 28 aprile successivo, la società I Girasoli di Sevega C M e C. S.n.c. (d’ora innanzi, per brevità, solo “società” o “ricorrente”) espone che:

- in data 6 luglio 2011 chiedeva l’ammissione alla tariffa incentivante di cui al D.M. 19 febbraio 2007, in forza dell’art. 1 septies L. n. 129/2010, per l’impianto fotovoltaico denominato I Girasoli SNC – IMP. FTV 96,14kWp, di potenza nominale pari a 96,14 kW, ubicato presso il Comune di Pianfei (CN), alla via San Biagio, snc, realizzato con un intervento di nuova costruzione, con lavori conclusi il 20 dicembre 2010 ed entrato in funzione in data 24 giugno 2011;

- in data 24 dicembre 2010 comunicava la fine dei lavori al GSE, che prendeva in carico la comunicazione in data 30 dicembre 2010;

- poiché residuavano alcuni lavori di carattere edile (recinzione e piantumazione essenze arboree), la “fine lavori edile” avveniva in data 31 maggio 2011 e veniva comunicata al Comune di Pianfei in data 10 giugno 2011;

- con comunicazione in data 25 settembre 2011 (prot. FTV_248852) il GSE disponeva l’ammissione dell’impianto alla tariffa incentivante richiesta, in misura pari a 0,346 €/kWh e conseguentemente, in data 21 ottobre 2011, veniva stipulata la relativa convenzione;

- veniva successivamente avviato un procedimento di controllo, nell’ambito del quale il Gestore, effettuato un sopralluogo sull’impianto e una verifica documentale, contestava che la comunicazione di fine lavori al Comune di Pianfei fosse avvenuta, il 10 giugno 2011, successivamente al termine del 31 dicembre 2010, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento della tariffe incentivanti in forza del citato art. 1 septies L. n. 129/2010;

- a seguito del contraddittorio procedimentale, con nota del 7 febbraio 2017 prot. P20170013521, il GSE disponeva la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti.

2. Di tale provvedimento la ricorrente chiede in questa sede l’annullamento, deducendone l’illegittimità in relazione ad un’unica, articolata censura con la quale lamenta “v iolazione di legge sub specie dell’art. 1 septies L. 109/2010 - eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria – eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ”.

2.1. Sostiene, in particolare, che i lavori di realizzazione dell’impianto sarebbero stati ritualmente completati entro la data del 31 dicembre 2010, come da dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato, e di ciò sarebbe stata data comunicazione al GSE, pertanto quest’ultimo avrebbe ritenuto erroneamente che il completamento dei lavori edilizi successivamente a tale data costituisse

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